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CONSIDERANDI DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO FEDERALE
Nella sentenza B-5924 del 13 agosto 2013
Un istituzione universitaria privata puo' ottenere l'accreditamento e con cio' un riconoscimento della qualità dell'offerta formativa proposta. Il semplice esercizio di un istituto universitario non è-contrariamente a quello di una scuola universitaria professionale-soggetto ad autorizzazione, ma si fonda sulla libertà della scienza e sulla libertà economica, come peraltro indicato nel preambolo dell'autorizzazione del Consiglio di Stato del 14 febbraio 2006 ( cfr. anche sentenza del Tribunale Federale 2P88/2006 del 30 marzo 2007,consid.3.1).Alla stessa stregua, detti istituti sono liberi di conferire titoli, senza che cio' presupponga un preventivo accreditamento delle rispettive formazioni. In questo senso, delle università private non titolari di una specifica autorizzazione o riconoscimento devono essere considerate, in termini generali, riconosciute dall'ordinamento giuridico nazionale e di principio ammesse, senza ulteriore formalità, all'esercizio della loro attività. ( cfr.consid.2.1)
Che un'università a beneficio della nota autorizzazione cantonale non possa essere definita quale non riconosciuta è fuor di dubbio.( cfr.consid.2.3.2.)
L'accreditamento quindi -come indica la ricorrente-è una procedura facoltativa.( cfr.consid.3.3 )