La pratica commerciale oggetto di valutazione si sostanzia nella
diffusione, attraverso le
pagine web, di un messaggio pubblicitario volto a promuovere i corsi
in osteopatia
“Bachelor of Science with Honours in Osteopathy”, rilasciato DA UNA
UNIVERSITA ESTERA.
Quanto alla pratica in esame, dalle risultanze istruttorie emerge che,
nel messaggio oggetto di
contestazione, il professionista utilizza il termine “corso di laurea”
per illustrare, nella pagina
dedicata alla descrizione dell’Istituto, uno dei corsi tenuti e
“laurea” per qualificare il
titolo finale “Bachelor of Science in Osteopathy”, rilasciato al
completamento degli studi.
L’uso di tali termini é improprio ed è idoneo ad indurre in errore i
destinatari in relazione alla
caratteristiche dei servizi pubblicizzati, con particolare riferimento
al valore del titolo di studio
conseguito.
Infatti, il titolo Bachelor of Science in Osteopathy rilasciato
dall’Università ……. al termine
dei corsi tenuti presso …… non può definirsi laurea ai sensi della
vigente normativa in Italia.
I titoli di studio universitari e le qualifiche accademiche sono
soltanto quelli previsti dalla
legge, ai sensi dell’articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
recante “Riforma degli
ordinamenti didattici universitari” e dell’articolo 1 della legge 13
marzo 1958, n. 262, recante
“Conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili”, e
possono essere conferiti, con
le modalità e nei casi indicati dalla legge stessa, esclusivamente
dalle istituzioni universitarie
statali e non statali autorizzate a rilasciare titoli avente valore
legale (articolo 2 della legge n.
262/58).
Ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
127 e successive
modificazioni e integrazioni, il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 con il
quale è stato approvato il
regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del
D.M. 3 novembre 1999, n.
509, detta le disposizioni concernenti i criteri generali per
l’ordinamento degli studi universitari e
determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle
università.
In particolare, all’articolo 1 del predetto D.M. 270/2004 é stabilito
che “Le Università rilasciano i
seguenti titoli: laurea e laurea magistrale … che sono conseguiti al
termine, rispettivamente, dei
corsi di laurea, di laurea magistrale …”.
Il Bachelor of Science in Osteopathy rilasciato dall’Università … …….
non è un titolo che, secondo la vigente
normativa italiana, può essere legittimamente qualificato laurea: il
titolo accademico ESTERO non può essere denominato
“laurea” che, invece, identifica un percorso formativo disciplinato da
apposite disposizioni e tutelato dalla legislazione
italiana (legge n. 341/90).
Il messaggio “conseguimento della laurea Bachelor of Science (Honours)
in Osteopathy”
fornito con maggiore ed immediata evidenza ai consumatori è di per sé
idoneo ad orientare la
condotta economica, creando confusione nel consumatore con riferimento
alla durata del corso di
studi, ….. mentre la durata normale dei corsi di laurea è di tre anni
e
dei corsi di laurea magistrale di ulteriori due anni dopo la laurea
(articolo 8 del D.M. 270/2004).
Occorre altresì rilevare che all’interno delle pagine del sito in
questione, nella sezione dedicata
al corso a tempo pieno, compaiono anche ulteriori elementi
suscettibili di trarre in errore i
destinatari, idonei ad ingenerare il falso convincimento che
l’Istituto sia una istituzione
universitaria riconosciuta ed accreditata.
Le dizioni sopra riportate, infatti, nella comune percezione, sono
legate all’organizzazione ed al
funzionamento di istituzioni universitarie abilitate al rilascio di
titoli aventi valore legale.
Al riguardo, si richiama l’orientamento dell’Autorità volto ad inibire
qualsiasi utilizzo ambiguo di
locuzioni o denominazioni che, a causa del forte impatto evocativo
rappresentato, siano suscettibili
di ingenerare confusione nei consumatori e che è stato confermato
anche dalla giurisprudenza
amministrativa (Tar Lazio, sez. I, 1° dicembre 2004, sentenza n.
14655/04; Tar Lazio, sez. I, 27
febbraio 2008, sentenza n. 1778).
Il messaggio omette di specificare chiaramente che il titolo estero
propagandato non può ottenere
in Italia alcun riconoscimento per l’accesso o l’esercizio di una
professione (ai sensi del Decreto
Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della
direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva
2006/100/CE che adegua
determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a
seguito dell’adesione di Bulgaria e
Romania”) in quanto non esiste alcuna regolamentazione sulla
“professione in materia di
osteopatia”.
In assenza di chiare specificazioni circa la validità in Italia del
titolo in questione, il termine
“laurea” richiama evidentemente nei destinatari fattispecie
assimilabili ai titoli accademici
rilasciati dalle università per il fine dell’esercizio delle
professioni sanitarie.