PI5224 - UNIPSA - ISSEA
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tipo Chiusura istruttoria
numero 16494
data 15/02/2007
PUBBLICAZIONE Bollettino n. 7/2007
Procedimento collegato (esito)
Procedimento collegato (esito)
- Ingannevole
Testo Provvedimento
Testo Provvedimento
PI5224 - UNIPSA-ISSEA
Provvedimento n. 16494
L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 15 febbraio 2007;
SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;
VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6
settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di
pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. del 11
luglio 2003, n. 284;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. RICHIESTA DI INTERVENTO
Con richiesta di intervento pervenuta in data 10 febbraio 2006,
un concorrente ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi
del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, di
un messaggio pubblicitario diffuso, in data 7 febbraio 2006,
dalla ISSEA s.a., attraverso il sito internet www.unipsa.ch,
volto a promuovere il Politecnico di Studi Aziendali di Lugano
(di seguito UNIPSA), con sede ad Agno, in Svizzera.
Nella richiesta di intervento si evidenzia che il messaggio,
attraverso l uso della denominazione università , indurrebbe a
ritenere, contrariamente al vero, che l operatore sia in grado
di rilasciare titoli aventi pari valore rispetto a quelli
rilasciati da una università europea riconosciuta ed, in
particolare, che il consumatore italiano sia indotto a credere
di poter conseguire, frequentando i corsi offerti dall UNIPSA,
un titolo di studio riconoscibile nell ordinamento italiano.
Successivamente, con richiesta di intervento pervenuta in data
13 luglio 2006, un consumatore ha segnalato la presunta
ingannevolezza del messaggio pubblicitario, volto a presentare
il Politecnico di Studi Aziendali di Lugano (UNIPSA), con sede
ad Agno, in Svizzera, diffuso, da ISSEA s.a., attraverso il sito
internet www.unipsa.ch, in data 10 luglio 2006. Nella richiesta
di intervento si evidenziano i medesimi profili già sollevati
nella segnalazione sopra descritta, riguardanti, in sintesi, le
qualifiche dell operatore, l attività svolta ed i riconoscimenti
ottenuti dall UNIPSA, nonché la natura dei titoli di studio
rilasciati.
II. MESSAGGIO
Il messaggio oggetto della richiesta di intervento è costituito
dalle pagine del sito internet www.unipsa.ch, volte a promuovere
il Politecnico di Studi Aziendali di Lugano (UNIPSA), con sede
ad Agno, in Svizzera.
Nelle pagine che si aprono cliccando su alcuni degli ulteriori
diversi link, si specificano, inoltre, talune indicazioni per
gli studenti residenti in Italia , si prospetta un elenco di
titoli conseguibili rapportati al grado corrispondente in
Italia, con la specifica, a fondo pagina, la corrispondenza dei
gradi non è da ritenersi equipollenza dei titoli e, in una
pagina volta a precisare la rete di poli di teledidattica
remota , si specifica che il campus italia è rappresentato da
una rete di poli di teledidattica remota, è nato da una
convenzione tra la nostra Università, l Accademia Eraclitea
S.r.l. di Catania ed il Comune di Castelnuovo Bormida (AL) .
VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
In via preliminare, si rileva che le eccezioni sollevate
dall operatore risultano prive di fondamento.
Il messaggio in esame, allora, appare idoneo ad indurre in
errore i consumatori in quanto si ritiene che non sia tale da
veicolare loro un informazione precisa, chiara e completa circa
l assenza di valore nell ordinamento italiano del titolo
conseguibile, atteso che le specifiche ivi riportate non valgono
a mettere in evidenza le condizioni limitative di operatività
dell operatore e di riconoscibilità dei titoli presso lo stesso
conseguibili. Ciò, oltretutto, in quanto si ha ragione di
ritenere che il consumatore non conosca la normativa
universitaria svizzera, peraltro descritta in modo confusorio, e
potrebbe essere indotto a ritenere che i titoli conseguibili
siano o possano essere riconoscibili anche in Italia. Il
termine università , premesso che può essere idoneo a lasciar
intendere il riconoscimento dell istituzione come tale anche
nell ambito dell ordinamento italiano, mentre, in realtà, la
stessa non risulterebbe autorizzata all uso di tale
denominazione in Italia, è collocato, oltretutto, in un contesto
pubblicitario nel quale sono riportati tutta una serie di
riferimenti normativi tali da poter lasciar credere, pur
escludendo la equipollenza (il fatto, cioè, che l atto abbia lo
stesso valore del corrispondente atto italiano) dei titoli, che
questi siano, contrariamente al vero, comunque riconosciuti in
Svizzera e riconoscibili in Italia. E necessario rilevare,
altresì, quale aggravante, al fine della valutazione di
ingannevolezza, la circostanza che i destinatari del messaggio
sono prevalentemente soggetti non particolarmente esperti,
considerando che il target di consumatori cui si rivolge è
principalmente individuato in giovani neo diplomati.
Alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, può
concludersi, pertanto, che il messaggio in esame è idoneo ad
indurre in errore i consumatori con riferimento alla qualifica
dell operatore pubblicitario, nonché alle caratteristiche
dell attività dallo stesso svolta, con conseguente pregiudizio
per il loro comportamento economico.
VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
Ai sensi dell articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n.
206/05, con la decisione che accoglie il ricorso, l Autorità
dispone l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della
durata della violazione.
Nel caso in esame, con riguardo alla gravità della violazione,
si tiene conto dell ampiezza della diffusione e della elevata
capacità di penetrazione del messaggio, diffuso a mezzo
internet, suscettibile di raggiungere un ampio numero di
consumatori, mentre, con riguardo alla durata della violazione,
che è stato diffuso per un periodo di tempo di almeno 5 mesi (da
febbraio a luglio 2006).
Pertanto, in ragione della gravità e della durata, si ritiene di
irrogare la sanzione pecuniaria nella misura di 13.600
(tredicimilaseicento euro).
RITENUTO pertanto, in difformità dal parere espresso
dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il
messaggio volto a promuovere il Politecnico degli Studi
Aziendali di Massimo Silvestri, diffuso attraverso il sito
internet www.unipsa.ch, è idoneo ad indurre in errore i
consumatori con riferimento alla qualifica dell operatore
pubblicitario, nonché alle caratteristiche dell attività dallo
stesso svolta, con conseguente pregiudizio per il loro
comportamento economico;
DELIBERA
a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del
presente provvedimento, diffuso dalla società ISSEA sa,
costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione,
una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt.
19, 20, e 21, lettere a), e c), del Decreto Legislativo n.
206/05, e ne vieta l ulteriore diffusione.
b) che alla società ISSEA sa sia irrogata una sanzione
amministrativa pecuniaria di 13.600 (tredicimilaseicento euro).
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore
a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora
nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del
pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai
sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma
dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per
ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza
del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è
trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la
maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel
medesimo periodo.
Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione
all Autorità attraverso l invio di copia del modello attestante
il versamento effettuato.
Ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n.
206/05, in caso di inottemperanza alla presente delibera
l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza
l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa
per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti
interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
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Atto recante ricorso
a valere anche quale
atto di motivi aggiunti di impugnazione
nel ricorso r.g. n. 5443/2006
nell’interesse di “I.S.S.E.A. s.a. – Università privata a distanza ”,
con sede legale in Agno (Confederazione Elvetica), via Cantonale 13,
presso World Trade Center, in persona del proprio amministratore unico
e legale rappresentante pro tempore, Massimo Silvestri, rappresentata
e difesa, giusta delega in calce al presente atto, dagli avv.ti
Federico Furlan e Lucia Bitto del Foro di Milano, anche disgiuntamente
tra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.
Vincenzo La Russa, in Roma, P.zza Cardelli, 4.
- ricorrente -
contro
- Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM), in persona
del Presidente pro tempore, domiciliata ex lege presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12, 00100 Roma;
- resistente -
- European School of Economics Ltd (ESE), in persona del legale
rappresentante pro tempore, presso la sede operativa di Milano, via
Chiaravalle 7 - controinteressata -
per l’annullamento previa sospensione cautelare
- del provvedimento n. 16494 del 15.2.2007 con cui l’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato ha deliberato :
“a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente
provvedimento, diffuso dalla società ISSEA sa, costituisce, per le
ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di
pubblicità ingannevole ai sensi degli art. 19, 20 e 21 lett. a) e c)
del D.Lgs n. 206/205 e ne vieta l’ulteriore diffusione;
b) che alla società Issea sa sia irrogata una sanzione amministrativa
pecuniaria di € 13.600 (tredicimilaseicento)”;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;
*****
FATTO
1. La “ISSEA s.a. - Università privata a distanza” (d’ora innanzi
ISSEA) è una società di diritto svizzero con sede in Agno (Canton
Ticino), regolarmente iscritta alla Camera di Commercio cantonale, che
gestisce ed organizza il “Politecnico di Studi Aziendali – Università
privata a distanza”, istituzione che svolge attività di formazione a
distanza con adulti nell’ambito del sistema educativo cantonale.
2. Occorre premettere che, nella confederazione elvetica, lo
svolgimento di attività di formazione universitaria non richiede una
specifica autorizzazione (federale o cantonale) ma si basa sulla
libertà di scienza e sulla libertà economica riconosciute a livello
costituzionale (artt. 20 e 27 Cost. federale).
Ciò che può richiedersi, facoltativamente, da parte delle Università,
siano esse pubbliche o private, è l’accreditamento, ovvero il
riconoscimento di qualità da parte della Conferenza Universitaria
Svizzera (e in particolare dell’OAQ, organo di accreditamento e
garanzia), in forza del quale gli istituti di formazione universitaria
possono ottenere sussidi e forme di aiuto pubblico (si v. la Legge
Federale sull’Aiuto alle Università e la cooperazione nel settore
universitario dell’8 ottobre 1999).
3. Per quanto concerne specificamente il Canton Ticino, invece, la
Legge sull’Università della Svizzera italiana, sulla Scuola
universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti
di ricerca del 3 ottobre 1995, prevede, all’art. 14 , che “Nessun
altro ente, pubblico o privato, può assumere nel Cantone le
denominazioni «Università della Svizzera italiana» e «Scuola
universitaria professionale della Svizzera italiana».È necessaria
l’autorizzazione del Consiglio di Stato per usare nel Cantone le
denominazioni «università», «istituto universitario» e simili da parte
di enti pubblici e privati che svolgono attività di insegnamento e
attribuiscono titoli accademici; il Consiglio di Stato decide sentito
l’Organo di accreditamento della Conferenza universitaria svizzera.Il
Consiglio di Stato vigila affinché:
a) la denominazione non sia tale da generare confusione con le
università accreditate;
b) le informazioni date agli studenti siano conformi all’effettivo
valore dei titoli conseguiti;
c) l’accreditamento sia basato unicamente sulle direttive e decisioni
dell’Organo di accreditamento e di garanzia della qualità della
Conferenza Universitaria Svizzera.”
4. In ottemperanza alle previsioni del sopra riportato art. 14, su
istanza di ISSEA , il Consiglio di Stato del Canton Ticino (ovvero il
Governo cantonale) con risoluzione n. 704 del 14 febbraio 2006 ha
stabilito che “La denominazione Politecnico di Studi Aziendali non è
tale da generare confusione con le Università svizzere accreditate e
quindi ottempera ai criteri dell’art. 14 cpv 2 e cpv 3 della Legge
sull’Università della Svizzera italiana [..] ”, con ciò autorizzando
l’utilizzo del nomen quale esso si presenta nel sito internet www.unipsa.ch.,
all’interno del quale vengono offerte numerose indicazioni (anche
normative) sul funzionamento del sistema universitario svizzero e sul
valore dei titoli che vengono rilasciati dall’istituzione.
5. Trattandosi di libera università privata non accreditata che ha la
propria sede legale ed amministrativa nel territorio del Canton Ticino
la lingua madre dell’istituzione è l’italiano che costituisce la
lingua ufficiale del Cantone.
6. Né ISSEA sa né il Politecnico di Studi Aziendali dispongono di
unità operative in Italia né dirette né indirette ma hanno in essere
delle convenzioni con alcune società o enti che dispongono di aule
multimediali nelle quali gli studenti che risiedono in Italia possono
collegarsi alla piattaforma di e-learning del Politecnico e fruire di
materiale didattico ovvero comunicare con i docenti.
7. In data 10 febbraio 2006 una università a distanza concorrente
della ricorrente segnalava all’Autorità garante per la Concorrenza ed
il Mercato una presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario
diffuso dalla ricorrente con il proprio sito internet www.unipsa.ch e
richiedeva all’autorità di garanzia di sospendere provvisoriamente il
messaggio pubblicitario.
8. L’Autorità apriva un procedimento (PI 5224) del quale veniva data
comunicazione al ricorrente in data 24 febbraio 2006 e con il quale si
invitava a presentare memorie scritte.
9. La ricorrente depositava una prima memoria difensiva in data 28
febbraio con la quale eccepiva, nell’ordine: i) la carenza di
giurisdizione dell’autorità; ii) l’impossibilità di attribuire al sito
segnalato la natura di messaggio pubblicitario; iii) la conformità di
UNIPSA alle vigenti leggi svizzere; iv) l’insussistenza dei
presupposti di particolare urgenza di cui all’art. 11 DPR 284/2003.
10. Con delibera 15256 del 8.3.2006 (pubblicata sul bollettino n.
10del 2006) l’Autorità Antitrust, da un lato rigettava le eccezioni
sollevate dall’odierna ricorrente in punto di competenza e natura
pubblicitaria del messaggio segnalato, dall’altro non riteneva
sussistere i requisiti per la sospensione provvisoria del messaggio
pubblicitario e rinviava alla prosecuzione dell’istruttoria
procedimentale per una migliore valutazione circa l’ingannevolezza del
messaggio pubblicitario contenuto nel sito internet www.unipsa.ch .
11. Avverso detto provvedimento la ricorrente promuoveva ricorso
giurisdizionale avanti il Tar del Lazio; detto ricorso veniva
notificato in data 25.5.2006, ed iscritto al ruolo n. 5443/2006 del
predetto tribunale amministrativo. In tale ricorso veniva nuovamente
eccepito il difetto di giurisdizione dell’Autorità Garante per la
Concorrenza e, nel merito, si contestava eccesso di potere per
disparità di trattamento rispetto ad altri operatori in relazione ad
un presunto contenuto pubblicitario del sito www.unipsa.ch. Il ricorso
non è ancora stato discusso.
12. In data 13.7.2006 giungeva all’AGCM una nuova segnalazione di
presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario volto a promuovere
il Politecnico di Studi aziendali attraverso il sito internet www.unipsa.ch
in data 10 luglio 2006. L’Autorità decideva di estendere il
procedimento PI5224 anche al messaggio diffuso in data 10 luglio 2006,
che, per ammissione dello stesso organo antitrust, non presenta
differenze contenutistiche significative rispetto alla versione di
febbraio 2006.
13. In data 17 novembre 2006 veniva comunicata alle parti (operatore e
segnalanti) la chiusura dell’istruttoria ed esse venivano invitate a
depositare memorie conclusive.
14. Con memoria del 5.12.2006 la ricorrente ribadiva l’eccezione di
giurisdizione e si difendeva anche nel merito osservando in
particolare che:
- il Politecnico di Studi aziendali – Università privata a distanza
non ha alcuna sede operativa in Italia in quanto i cosiddetti “poli di
teledidattica remoti” sono solamente postazioni remote di studio;
- l’attività di formazione universitaria, nel sistema universitario
svizzero, non è soggetta ad autorizzazione ed è libera; non esiste
l’istituto del valore legale dei titoli universitari né il
riconoscimento e/o l’autorizzazione da parte dello Stato e neppure
esiste alcun obbligo di accreditamento, che è una facoltà di ogni
istituto universitario, teso ad aumentarne il prestigio e ad ottenere
i sussidi finanziari erogati dalla Conferenza universitaria svizzera;
- l’uso del termine “Università” è disciplinato dall’articolo 14 della
legge cantonale ticinese sull’Università della Svizzera Italiana che,
nel suo cpv 2, lo sottopone ad autorizzazione. Nel cpv 3 del medesimo
articolo viene inoltre dato mandato al Consiglio di Stato di Canton
Ticino di vigilare affinché la denominazione non sia tale da
ingenerare confusione con le università accreditate;
- la ISSEA gode dello status giuridico di “università” in forza della
legge cantonale;
- sulle pagine del sito sono presenti le informazioni concernenti lo
status e la natura giuridica di ISSEA e dei titoli conferiti, non
solamente con riferimento alla normativa universitaria svizzera ma
anche a quella italiana, sostanzialmente differente, allo scopo di non
ingenerare alcun equivoco nei
consumatori italiani;
- sul sito internet www.unipsa.ch l’uso del termine “università” è
accompagnato da inequivocabili indicazioni limitative che consentono
al consumatore italiano di valutare, oltretutto, le differenze
ordinamentali tra le università svizzere e quelle italiane con
riguardo all’uso dei termini citati.
15. Successivamente, trattandosi di messaggio diffuso a mezzo
internet, è stato richiesto, a norma dell’art. 25, V comma, D.Lgs
206/2005, il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
la quale ha, invero ritenuto che il messaggio in esame non costituisse
una fattispecie di pubblicità ingannevole sulla base di queste
considerazioni:
- il messaggio segnalato prospetta dei corsi di studio universitario a
distanza anche mediante l’utilizzo di postazioni di teledidattica
remote poste in Italia, specificando che trattasi di università
privata svizzera e non italiana, che agisce in conformità alla
normativa svizzera in materia, e che i titoli non sono equipollenti
con quelli accreditati svizzeri ed europei;
- la formulazione del messaggio informa gli utenti del fatto che i
titoli conseguono ai corsi e la loro validità legale è quella
dell’ordinamento in cui l’Università è costituita e legittimamente
opera;
- che, per l’effetto, il messaggio de quo, in quanto formulato in
maniera chiara e intelligibile, non è in grado di orientare
indebitamente le scelte dei consumatori, in considerazione della sua
finalità di pubblicizzare dei corsi che si tengono in uno Stato
estero, secondo l’ordinamento del Paese in cui si tengono e sono
finalizzati all’ottenimento di titoli riconosciuti su tale territorio;
- che, pertanto, il messaggio pubblicitario, avente ad oggetto la
UNIPSA, non risulta idoneo a indurre in errore le persone alle quali è
rivolto o da esso raggiunte sulle caratteristiche dei corsi offerti
dall’Istituto, lasciando intendere che l’università in parola sia
riconosciuta in Italia o che i corsi in parola siano finalizzati al
conseguimento di titoli aventi valore legale in Italia, e, pertanto,
non pare suscettibile di pregiudicare il comportamento economico dei
destinatari, con pericolo di danno anche per i concorrenti,
inducendoli al contatto con il suddetto operatore in luogo di altri in
base a qualità inesistenti.
16. Nonostante il sopra riportato e motivato parere difforme,
l’Autorità antitrust ha ritenuto di sanzionare la ricorrente per
pubblicità ingannevole sulla base delle seguenti considerazioni:
- quanto all’asserita carenza di competenza, si sono ritenute decisivi
due fattori ovvero, da una parte (a), il fatto che “il messaggio è
presentato in lingua italiana e che la sede dell’Unipsa è localizzata
in un paese come la Svizzera assai facilmente raggiungibile grazie
alla contiguità geografica con il nostro Paese nonché dalla
peculiarità dei servizi offerti, visto che si tratta di istituto che
consente la partecipazione ai corsi a distanza” e, per altro verso
(b), il fatto che attraverso la rete di poli di teledidattica remota
“di fatto l’operatore ammetterebbe di operare anche in Italia”;
inoltre il sito in questione farebbe riferimento alla possibilità per
gli studenti italiani di dedurre fiscalmente le spese universitarie ai
sensi dell’art. 409 del dpr 447/1997 e rapporterebbe “i titoli ivi
conseguibili a quelli conseguibili in Italia”.
- quanto alla natura pubblicitaria del messaggio si precisa che
“appare necessario specificare, invece, che la valutazione del
messaggio non concerne la conformità al diritto elvetico di quanto
indicato, della denominazione utilizzata nonché dei titoli rilasciati
dall’UNIPSA, bensì piuttosto la circostanza che tale conformità non è
idonea ad escludere l’obbligo, per un operatore pubblicitario con sede
all’estero e che intenda promuovere i propri servizi in Italia, di
rispettare le norme ivi vigenti nelle comunicazioni di impresa
suscettibili di raggiungere consumatori abituati a una certa
decodifica, sul piano giuridico, culturale e sociale, dei termini
impiegati, rappresentati, nel caso di specie, da quello di
“università” e da quello di “laurea”. Il sito internet in questione,
infatti, peraltro tutto in lingua italiana e contenente specifiche
relative a consumatori italiani, è suscettibile, alla luce delle
peculiarità del mezzo di diffusione, del linguaggio utilizzato e delle
specifiche ivi riportate, di raggiungere un vasto pubblico di utenti
di nazionalità italiana, vale a dire di potenziali fruitori dei
servizi pubblicizzati che sono soliti attribuire alla parola
“università” ed alla terminologia collegata un valore ben preciso” .
17. Alla luce di queste osservazioni veniva deliberata la natura
ingannevole del messaggio pubblicitario, vietandosene l’ulteriore
diffusione e seguiva la condanna al pagamento della sanzione
amministrativa di € 13.600,00.
Ciò premesso la società ISSEA s.a., come sopra rappresentata e difesa,
impugna il provvedimento in epigrafe indicati per i seguenti motivi in
Diritto
1. Sul difetto assoluto di giurisdizione da parte dell’autorità
amministrativa italiana nei confronti della ricorrente
Nel provvedimento impugnato l’AGCM ha ritenuto sussistere la propria
giurisdizione nei confronti dell’odierna competente e del messaggio
pubblicitario contenuto nel sito www.unipsa.ch sulla base di diverse
considerazioni :
- un primo elemento di collegamento sarebbe dato dal fatto che “il
messaggio è presentato in lingua italiana e che la sede dell’Unipsa è
localizzata in un paese come la Svizzera assai facilmente
raggiungibile grazie alla contiguità geografica con il nostro Paese”;
- un secondo elemento consiste nella “peculiarità dei servizi offerti,
visto che si tratta di istituto che consente la partecipazione ai
corsi a distanza”;
- un terzo elemento viene ravvisato nel fatto che sulla home page del
sito sarebbe presente un numero verde da chiamare dall’Italia
sarebbero presenti indicazioni per dedurre fiscalmente in Italia le
spese universitarie;
- un quarto punto sarebbe ravvisato nel fatto che, attraverso
l’indicazione della presenza sul territorio italiano dei “poli di
teledidattica remota”, “di fatto l’operatore ammetterebbe di operare
anche in Italia”;
- infine, si afferma che “il sito internet in questione, tutto in
lingua italiana e contenente specifiche relative a consumatori
italiani è suscettibile, alla luce della peculiarità del mezzo di
diffusione, del linguaggio utilizzato e delle specifiche ivi
riportate, di raggiungere un vasto pubblico di utenti di nazionalità
italiana”.
Tutti questi argomenti utilizzati dall’autorità garante per stabilire
un collegamento appaiono deboli laddove si volesse costruire su di
essi la giurisdizione delle autorità amministrative italiane (con i
connessi poteri sanzionatori di AGCM) nei confronti di un soggetto (la
ISSEA s.a.) che non solo esercita la propria attività economica in uno
stato estero (la Confederazione elvetica) conformandosi alle leggi ed
alle autorità amministrative di quello stato ma non ha nessun tipo di
legame con il territorio italiano, non avendo su di esso né sedi
secondarie né stabilimenti né rappresentanti (come richiesto, ad
esempio, per la sussistenza della giurisdizione italiana in materia
civile dall’art. 3 l. 218 del 1995); da ultimo si consideri che anche
il sito sul quale viene presentata l’istituzione educativa
(www.unipsa.ch) rientra nella giurisdizione delle autorità svizzere.
Il principio generale per la sussistenza di una giurisdizione di tipo
amministrativo e sanzionatorio quale quella dell’AGCM in materia di
pubblicità ingannevole appare, necessariamente, quello - di
derivazione penalistica - del necessario collegamento territoriale tra
un operatore commerciale e lo spazio di sovranità italiana; questo
collegamento può aversi sia in presenza di un comportamento
materialmente tenuto sul suolo italiano (es. pubblicità effettuata su
un mezzo di comunicazione italiano) sia in presenza di una sede
operativa o di rappresentanza sul medesimo.
Ma nessuna di queste due condizioni risulta essere presente nel caso
di specie e, nello specifico ISSEA, che si fa conoscere tramite un
sito svizzero, non sta neppure promuovendo i propri servizi in Italia
(come erroneamente sostiene l’autorità antitrust).
Diversamente l’Autorità non potrebbe comunque ottenere il rispetto (in
assenza di convenzioni internazionali ad hoc) delle proprie decisioni
e quindi deliberebbe ed irrogherebbe sanzioni prive di seguito ed
esecuzione.
La stessa legge istitutiva dell’autorità per la concorrenza precisa
che il suo ambito di intervento è limitato alle intese che siano in
grado di alterare la concorrenza “all’interno del mercato nazionale o
di una sua parte rilevante”.
Nella stessa direzione si colloca la direttiva EU 2000/31/CE c.d. sul
commercio elettronico (attuata in Italia con il D.Lgs. 73 del 1990),
con la quale è stato stabilito il principio del paese di stabilimento
quale il più indicato a prendere provvedimenti di tutela dei
consumatori.
E non pare che si possa ritenere un elemento di collegamento tra la
ricorrente ed il territorio italiano l’esistenza dei c.d. “poli di
teledidattica remota” ovvero il fatto che siano in essere delle
convenzioni con internet point ed istituti (quale il Comune di
Castelnuovo Bormida o l’accademia eraclitea di Catania) dotati (o
meglio proprietari) di aule multimediali che consentono l’accesso (a
condizioni più vantaggiose) alle proprie postazioni per collegarsi con
la piattaforma multimediale di UNIPSA a studenti che altrimenti non
avrebbero modo di farlo, non disponendo di strumentazione adatta nella
propria abitazione.
Quanto agli altri elementi che, nell’atto impugnato, si ritengono
essere decisivi ai fini della ritenuta competenza si osserva:
a) l’utilizzazione della lingua italiana nella presentazione del sito:
si tratta della lingua ufficiale del Canton Ticino;
b) la contiguità geografica: se questo è un presupposto per stabilire
l’esistenza di poteri sanzionatori in capo all’autorità, essa
dovrebbe estendere la propria competenza anche ai messaggi
pubblicitari delle università private francesi, austriache o slovene
che si presentano su internet?;
c) la peculiare natura dei servizi offerti che prevedono la
partecipazione a corsi a distanza : neppure questa caratteristica è in
grado di creare una base per l’operare della competenza.
d) il fatto che si diano indicazioni su come dedurre le spese
universitarie in Italia non costituisce certo elemento in grado di
alterare lo scenario.
Certo l’Autorità ha ragione quando afferma che l’offerta formativa di
Unipsa è in grado di raggiungere “per la natura stessa del mezzo di
diffusione” gli utenti italiani e di produrre effetti presso questi
ultimi ma questo argomento può valere per tutte le forme di promozione
di offerte di beni e servizi che si trovano sul web: si dovrebbe
allora presumere che l’autorità possa estendere la propria
giurisdizione su una società americana che promuove la vendita on line
di prodotti miracolosi per la bellezza o l’eterna giovinezza?
Il fatto è che il consumatore italiano continuerà ad essere
bersagliato di tali informazioni e l’unica misura per impedirlo
sarebbe quello del controllo (o forse sarebbe meglio dire censura) sul
ciberspazio italiano, analogamente a quanto avviene in Cina.
Poiché questo non è pensabile, per un paese democratico quale il
nostro, perché drasticamente limitativo della libertà di informazione,
il controllo delle autorità quale l’AGCM sui messaggi ritenuti di
natura pubblicitaria dovrà limitarsi alle aziende che hanno sede (sia
pure secondaria) sul territorio italiano oppure operano nello spazio
di sovranità italiano.
Del resto, in analoga situazione ed assai recentemente la stessa
Autorità aveva respinto, senza avviare alcun procedimento (con nota N.
18447/2005 del 9.5.2005), una segnalazione presentata dalla ricorrente
nei confronti di un operatore concorrente avente ugualmente sede nel
Canton Ticino (la Libera Università degli Studi di Scienze
Tecnologiche di Lugano) proprio sulla scorta della considerazione che
“il suddetto istituto svizzero non dichiara di avere sedi né referenti
nel territorio italiano”.
Si deve ulteriormente considerare che la ricorrente non opera alle
Isole Cayman ma è sottoposta al controllo delle autorità svizzere
anche in relazione alla presunta ingannevolezza del messaggio
pubblicitario e soprattutto dell’uso del nomen università.
Nell’ambito dell’ordinamento giuridico svizzero, invero, l’attività
di formazione universitaria è libera (ovvero non soggetta ad
autorizzazione) e non esiste l’istituto del valore legale dei titoli
accademici.
Esiste, invece, una distinzione tra università accreditate (ovvero
riconosciute dalla federazione o dai cantoni) e non accreditate;
l’accreditamento non è, tuttavia, un obbligo per gli istituti di
formazione universitaria.
Vi è tuttavia un controllo cantonale sull’utilizzo dei termine
“università”, “istituti universitari” e simili da parte del Consiglio
di Stato (art. 14 Legge sull’Università della Svizzera italiana, sulla
Scuola professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di
ricerca, del 3 ottobre 1995); in relazione ad Unipsa, il predetto
organo cantonale ha accertato (con la già ricordata risoluzione n. 704
del 14 febbraio 2006 adottata previo parere della Conferenza
universitaria svizzera) che la denominazione di “Politecnico di Studi
Aziendali – Università privata a distanza” è tale da non generare
confusione con le università svizzere accreditate, ottempera alla
legislazione cantonale in materia universitaria ed ha pertanto
autorizzato l’utilizzo del nomen.
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 21 del d.lgs.
206/2005 - Eccesso di potere per disparità di trattamento
La ricorrente contesta, altresì, la supposta natura pubblicitaria del
contenuto del sito internet www.unipsa.ch dal momento che, come
sostenuto nella memoria difensiva avanti all’autorità, il sito
perseguirebbe una finalità eminentemente informativa ed espositiva e
non di messaggio pubblicitario.
L’Autorità, nel provvedimento impugnato, ritiene, al contrario, che il
sito de quo “è idoneo a configurare un messaggio che risulta diffuso
nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la
prestazione di servizi e, pertanto, esso integra una fattispecie
pubblicitaria”.
Invero, ritiene la ricorrente che le pagine internet del proprio sito
siano unicamente volte ad illustrare l’offerta formativa complessiva
del Politecnico di Studi Aziendali ed a spiegare in modo chiaro quale
sia il ruolo del medesimo all’interno del sistema universitario
svizzero con dovizia di documentazione normativa accessibile tramite
esso e dei titoli da esso rilasciati.
Lo stile utilizzato nel descrivere la struttura ed i corsi è del tutto
privo dei toni elogiativi ed enfatici del messaggio pubblicitario e,
inoltre, nessun accenno è contenuto rispetto ai costi dei servizi
offerti, per i quali si richiede di rivolgersi in prima persona alla
ISSEA.
L’aver considerato pubblicitario il contenuto del sito crea, inoltre,
una palese ed arbitraria diversità di trattamento rispetto alla
decisione presa dalla medesima autorità nei confronti dell’Università
Italiana per stranieri di Perugia (delibera n. 11653 del 23.01.2003)
il cui sito internet (assai simile nei contenuti al sito della
ricorrente) venne ritenuto non costituire messaggio pubblicitario
proprio per il prevalere delle finalità informative rispetto a quelle
commerciali.
3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 21 del d.lgs.
206/2005 Eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di
motivazione
Nel merito, l’Autorità contesta la natura ingannevole del messaggio
pubblicitario contenuto nel sito internet www.unipsa.ch sulla base di
alcune considerazioni che non appaiono, ad un esame obiettivo,
corrette:
a) la valutazione della natura ingannevole del messaggio andrebbe
condotta non alla stregua della conformità al diritto elvetico “della
denominazione utilizzata nonché dei titoli rilasciati dall’Unipsa”
quanto piuttosto sul fatto che “tale circostanza non è idonea ad
escludere l’obbligo per un operatore pubblicitario con sede all’estero
e che intenda promuovere i propri servizi in Italia, di rispettare le
norme ivi vigenti nelle comunicazioni di impresa (punto VI -
Valutazioni conclusive)”.
In relazione a questo punto ci si limita ad osservare che la
ricorrente non sta in alcun modo promuovendo i propri servizi in
Italia ma ha sede nel Canton Ticino e quindi si pubblicizza attraverso
un sito svizzero (.ch) dunque nella lingua ufficiale del Cantone
medesimo.
Ma di questo deve essere consapevole la medesima autorità dal momento
che subito dopo ritorna sul refrain che il sito può raggiungere i
consumatori italiani perché è in italiano!
b) Ad avviso dell’autorità l’uso evocativo del termine “università”
non sarebbe attenuato dalle specifiche indicazioni sul valore dei
titoli rilasciati presenti nel sito ed il messaggio in esame “appare
idoneo ad indurre in errore i consumatori in quanto si ritiene che non
sia tale da veicolare loro un’informazione precisa, chiara e completa
circa l’assenza di valore nell’ordinamento italiano del titolo
conseguibile, atteso che le specifiche ivi riportate non valgono a
mettere in evidenza le condizioni limitative di operatività
dell’operatore e di riconoscibilità dei titoli presso lo stesso
conseguibili. Ciò, oltretutto, in quanto si ha ragione di ritenere che
il consumatore non conosca la normativa universitaria svizzera,
peraltro descritta in modo confusorio, e potrebbe essere indotto a
ritenere che i titoli conseguibili siano o possano essere
riconoscibili anche in Italia”.
Queste apodittiche affermazioni sono smentite dalle numerose e
dettagliate informazioni che si trovano sul sito ed avvisano a chiare
lettere i potenziali studenti sulle diversità sussistenti tra il
sistema universitario svizzero e quello italiano e sul valore dei
titoli rilasciati dal Politecnico di Studi aziendali e che, qui di
seguito, si riportano con i diversi link:
Issea è un istituto universitario svizzero che opera in Svizzera ed è
soggetto esclusivamente alla legge Svizzera. www.unipsa.ch/politecnico/index.html
Ha il diritto di svolgere e svolge attività di formazione
universitaria (art.20 e 27 costituzione federale svizzera)
www.unipsa.ch/politecnico/index.html
Ha il diritto di conferire e conferisce titoli universitari
(bachelor,master,dottorati) (art.20 e 27 costituzione federale
svizzera) non equipollenti a quelli italiani
www.unipsa.ch/informazioni_universita/nuovi_cicli_studio.html
E’autorizzato all’uso e usa la denominazione “università” (delibera
CdS 704/06), sentito il parere positivo dell’Organo di Accreditamento
della Conferenza universitaria Svizzera CUS.
www.unipsa.ch/politecnico/index.html
I titoli universitari conferiti non sono equipollenti a quelli di
università accreditate Svizzere o della Unione europea.
www.unipsa.ch/politecnico/diplomi_facolta.html
Di per se,considerati non sono idonei all’accesso a professioni
regolamentate e a concorsi pubblici.
www.unipsa.ch/politecnico/diplomi_facolta.html
L’accreditamento nel sistema universitario svizzero è facoltativo e
non obbligatorio.
www.unipsa.ch/informazioni_universita/accreditamenti_affiliazioni.html
Non esiste nell’ordinamento universitario Svizzero l’istituto del
“valore legale” dei titoli.
www.unipsa.ch/informazioni_universita/sistema_universitario_svizzero.html
La piena sufficienza di queste avvertenze a non generare un messaggio
pubblicitario ingannevole è stato, peraltro, autorevolmente
accreditata dal parere reso dall’Autorità per la garanzia nelle
comunicazioni (AGCOM), la quale per un verso ha ritenuto il messaggio
“formulato in maniera chiara e intelleggibile”, e, per altro verso, ha
espressamente affermato che detto messaggio “non risulta idoneo a
indurre in errore le persone alle quali è rivolto o da esso raggiunte
sulle caratteristiche dei corsi offerti dall’Istituto, lasciando
intendere che l’università in parola sia riconosciuta in Italia o che
i corsi in parola siano finalizzati al conseguimento di titoli aventi
valore legale in Italia, e, pertanto, non pare suscettibile di
pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, con pericolo
di danno anche per i concorrenti, inducendoli al contatto con il
suddetto operatore in luogo di altri in base a qualità inesistenti”.
Di tale difforme parere non solo l’Autorità per la concorrenza non ha
tenuto conto alcuno ma non ha neppure motivato sulla
*****
Istanza cautelare
Quanto al requisito del periculum in mora, occorre osservare che il
provvedimento dell’autorità per la concorrenza ed il mercato, nella
sua parte sanzionatoria, possiede immediata esecutività ed il
pagamento delle sanzioni irrogate deve, ai sensi dell’art. 26, comma
12 D.Lgs 206 del 2005, essere effettuato entro 30 giorni dalla
notifica del provvedimento decorsi i quali, a mente dell’art. 27 L.
689/1981 si può procedere all’esecuzione coattiva.
Si consideri, inoltre, che la permanenza del provvedimento di condanna
sul sito dell’Autorità per la Concorrenza costituisce un grave danno
economico per parte ricorrente che vede lesa la propria immagine da
una decisione che accerti la presenza di un messaggio pubblicitario
ingannevole.
Quanto al fumus boni iuris appare sufficiente ad integrare il
requisito il parere dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
la quale ha motivatamente ritenuto che il messaggio contenuto nel sito
www.unipsa.ch sia “formulato in maniera chiara ed intelligibile” e
“non risulta idoneo a indurre in inganno le persone alle quali è
rivolto” così rifiutando l’ipotesi di ingannevolezza del messaggio
fatta propria dell’autorità per la concorrenza nell’impugnato
provvedimento.
Per le argomentazioni che precedono e riservandosi motivi aggiunti,
nonché di ulteriormente dedurre e produrre, la ricorrente , come in
epigrafe rappresentata e difesa,
chiede
che Codesto Ill.mo Tribunale Regionale Amministrativo per la Regione
Lazio - Roma, respinta ogni contraria e diversa istanza o eccezione,
voglia:
- in via cautelare: sospendere l’efficacia dell’impugnato
provvedimento, ordinando altresì la pubblicazione dell’eventuale
ordinanza sospensiva sul sito della resistente Autorità;
- in via principale e nel merito: accogliere il ricorso e, per
l’effetto annullare il provvedimento impugnato.
Con ogni più ampia riserva, ivi compresa quella di proporre motivi
aggiunti alla piena e completa conoscenza di tutti gli atti del
procedimento e di domandare la condanna dell’Amministrazione
resistente al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 35, d.lgs 80/1998, così come
modificato dall'art. 7, legge 205/2000.
Con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese di
giudizio.
Ai sensi dell’articolo 9, comma 5, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
successive modifiche, i sottoscritti difensori della ricorrente
dichiarano che il valore della causa é indeterminato.
Milano – Roma, 20 marzo 2007
Avv. Federico Furlan Avv. Lucia Bitto
PROCURA SPECIALE ALLE LITI
Io sottoscritto, Massimo Silvestri, nella mia qualità di
amministratore unico e legale rappresentante pro tempore di
“I.S.S.E.A. s.a. - Università privata a distanza”, con sede in Agno
(Confederazione Elvetica), delego a rappresentarmi e difendermi nel
giudizio promosso con il presente ricorso nei confronti dell’Autorità
Garante per la Concorrenza ed il Mercato avanti il Tribunale
Amministrativo per il Lazio – Roma, gli avv.ti Federico Furlan e Lucia
Bitto del Foro di Milano ai quali conferisco ogni più ampia facoltà di
legge e di prassi, compresa quella di sottoscrivere il presente
ricorso, di presentare motivi aggiunti e di farsi sostituire in
udienza ed eleggo domicilio presso lo Studio dell’avv. Vincenzo La
Russa, in Roma, P.zza Cardelli, 4.
Massimo Silvestri
E’ autentica
Avv. Federico Furlan
RELATA DI NOTIFICA
Io sottoscritta, Avv. Lucia Bitto, all’uopo autorizzata ai sensi
dell’art. 7 della l. 21 gennaio 1994, n. 53, con provvedimento del
Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano del 24.1.2005
rilasciato il 4.2.2005, ho notificato, per conto di Issea sa –
Università privata a distanza, il suesteso ricorso avanti il Tribunale
Amministrativo regionale per il Lazio – Roma a:
Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato , in persona del
Presidente pro tempore, domiciliata ex lege presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12, previa
iscrizione al numero
del mio registro cronologico, ivi trasmettendone copia conforme per
mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. spedita
dall’Ufficio Postale di Milano Ag. 24 in data corrispondente a quella
del timbro postale
(Lucia Bitto)
nonché a
European School of Economics Ltd (ESE), in persona del legale
rappresentante pro tempore, presso la sede operativa di Milano, via
Chiaravalle 7, previa iscrizione al numero del mio registro
cronologico, ivi trasmettendone copia conforme per mezzo del servizio
postale con raccomandata a.r. n. spedita dall’Ufficio Postale di
Milano Ag. 24 in data corrispondente a quella del timbro postale
(Lucia Bitto)
PARERE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Con parere del 5 febbraio 2007, la suddetta Autorità ha ritenuto che
il messaggio in esame ( il sito www.unipsa.ch) NON COSTITUISCE una
fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21
del Decreto Legislativo n. 206/05, sulla base delle seguenti
considerazioni:
- il messaggio segnalato prospetta dei corsi di studio universitario a
distanza anche mediante l'utilizzo di postazioni di teledidattica
remote poste in Italia, specificando che trattasi di università
privata svizzera e non italiana, che agisce in conformità alla
normativa svizzera in materia, e che i titoli non sono equipollenti
con quelli accreditati svizzeri ed europei;
- la formulazione del messaggio informa gli utenti del fatto che i
titoli conseguono ai corsi e la loro validità legale è quella
dell'ordinamento in cui l'Università è costituita e legittimamente
opera;
- che, per l'effetto, il messaggio de quo, in quanto formulato in
maniera chiara e intelligibile, non è in grado di orientare
indebitamente le scelte dei consumatori, in considerazione della sua
finalità di pubblicizzare dei corsi che si tengono in uno Stato
estero, secondo l'ordinamento del Paese in cui si tengono e sono
finalizzati all'ottenimento di titoli riconosciuti su tale territorio;
- che, pertanto, il messaggio pubblicitario, avente ad oggetto la
UNIPSA, non risulta idoneo a indurre in errore le persone alle quali è
rivolto o da esso raggiunte sulle caratteristiche dei corsi offerti
dall'Istituto, lasciando intendere che l'università in parola sia
riconosciuta in Italia o che i corsi in parola siano finalizzati al
conseguimento di titoli aventi valore legale in Italia, e,
pertanto,non pare suscettibile di pregiudicare il comportamento
economico dei destinatari, con pericolo di danno anche per i
concorrenti, inducendoli al contatto con il suddetto operatore in
luogo di altri, in base a qualità inesistenti.
e bastaaaaaa chi se ne frega!!!!
D.
Dettaglio del Ricorso
Num. Reg. Gen.: 2931/2007 Data Dep.: 05/04/2007
Sezione: 1.
Oggetto del ricorso: PUBBLICITA' INGANNEVOLE AI SENSI ART. 19,
20 E 21 LETT. A) E C) D.LGS. 206/05 (PROMOZIONE DEL POLITECNICO
DI STUDI AZIENDALI DI LUGANO) - IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA -
(23 BIS)
Istanza di fissazione: SI
Istanza di prelievo:
Ricorrenti/Resistenti
Tipo Nome Cognome / Istituzione
RICORRENTE ISSEA SA UNIVERSITA' PRIVATA A DISTANZA
RESISTENTE AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA E MERCATO
RESISTENTE EUROPEAN SCHOOL OF ECONOMICS LTD (ESE)
Avvocati
Nome: LUCIA Cognome: BITTO AVV.
Indirizzo , Tel.
Nome: FEDERICO Cognome: FURLAN AVV.
Indirizzo , Tel.
AVVOCATURA DELLO STATO
Indirizzo VIA DEI PORTOGHESI, 12 RM, Tel.
Atti Depositati
Deposito Tipo Parte Parte Atto Depositato
31/10/2007 RESISTENTE AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA E
MERCATO MEMORIE
18/04/2007 RESISTENTE AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA E
MERCATO DOCUMENTI
17/04/2007 RESISTENTE AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA E
MERCATO MEMORIE
13/04/2007 RESISTENTE AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA E
MERCATO COSTITUZIONE
05/04/2007 RICORRENTE ISSEA SA UNIVERSITA' PRIVATA A
DISTANZA DOCUMENTI
05/04/2007 RICORRENTE ISSEA SA UNIVERSITA' PRIVATA A
DISTANZA ISTANZA CAUTELARE
05/04/2007 RICORRENTE ISSEA SA UNIVERSITA' PRIVATA A
DISTANZA ISTANZA DI FISSAZIONE
Provvedimenti
Esito Tipologia Data Provvedimento Numero
RESPINTA SOSPENSIVA 18/04/2007 200701795
ACCOLTO SENTENZA 31/12/2007 200714210
Decreti
Nessun decreto
Udienze
Data fiss. udienza: 18/04/2007 Tipologia udienza:
CAMERA DI CONSIGLIO
Relatore: ROBERTO CAPONIGRO Tipologia del relatore:
CONSIGLIERE
Secondo componente: PASQUALE DE LISE Tipologia componente:
PRESIDENTE
Terzo componente: ANTONINO SAVO AMODIO Tipologia componente:
CONSIGLIERE
Data fiss. udienza: 07/11/2007 Tipologia udienza:
UDIENZA PUBBLICA
Relatore: ROBERTO CAPONIGRO Tipologia del relatore:
CONSIGLIERE
Secondo componente: PASQUALE DE LISE Tipologia componente:
PRESIDENTE
Terzo componente: SILVIA MARTINO Tipologia componente:
CONSIGLIERE