“Quanto all’infondatezza, giova evidenziare che dal chiaro tenore dell’art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (<<3. L’orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie>>) si ricava che rientra nell’autonomia organizzativa della scuola la scelta tra l’orario su cinque o sei giorni settimanali, fermo restando che quella in cinque giorni è considerata l’articolazione minima.
In altri termini, alle Istituzioni scolastiche è riconosciuta la facoltà di adottare tutte le forme di flessibilità ritenute opportune e funzionali alle esigenze didattiche, attraverso la pianificazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina ed attività, ferma restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed il rispetto del monte ore annuale o pluriennale del ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie (cfr. T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 22 maggio 2018, n. 166).”
“Con il secondo motivo di gravame il ricorrente censura la violazione dell’art. 74 D.Lgs. N. 297/1994 capo V PUNTO 3 e art. 7 punto 3 e 5. Secondo il ricorrente, atteso che “allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni”, se dalle giornate del calendario scolastico stabilito dalla Regione (mediamente 270 giorni annuali) togliamo le domeniche, le festività obbligatorie, i giorni di sospensione obbligatoria delle lezioni determinate dal Ministero dell’Istruzione, i giorni effettivi di lezione sono di poco superiori ai 200 giorni; se con la settimana corta togliessimo tutti i sabati il risultato sarebbe di circa 170 giorni effettivi di lezione (se non addirittura meno) all’anno e di conseguenza nettamente inferiore rispetto al minimo consentito.
L’inammissibilità discende dal fatto che in presenza di gravame interposto avverso atti di natura programmatoria, come nella specie, la giurisprudenza amministrativa richiede che parte ricorrente dimostri in concreto in qual modo l’attività amministrativa censurata rechi un pregiudizio immediato, attuale e concreto nella sfera giuridica di chi propone l’azione (cfr. cit. T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 22 maggio 2018, n. 166). La censura, comunque, si rivela infondata, atteso che – come condivisibilmente chiarito dalla citata sentenza T.A.R. Liguria, sez. II, 21 gennaio 2016, n. 59 – il numero minimo di giorni di lezione legislativamente previsto comporta, anche tenuto conto della norma che stabilisce il monte ore di lezione per ciascuna scuola, la strutturazione del calendario e conseguentemente dell’orario su sei giorni settimanali.
Risulta, infatti, agevolmente intuibile che ove il numero minimo di giorni di lezione fosse riferito ad una calendarizzazione su cinque giorni settimanali il monte ore di ciascuna scuola sarebbe ampiamente superato; in definitiva, il calendario scolastico, e prima di esso la norma di riferimento, è stabilito con riferimento ad una articolazione su sei giorni settimanali anziché cinque. Tuttavia, la stessa sentenza pacificamente conclude nel senso che è concesso alle singole Istituzioni scolastiche la facoltà, pienamente rientrante nell’autonomia scolastica, di strutturare un orario settimanale su cinque giorni; ritiene il Collegio che tale scelta non implica alcuna violazione del predetto parametro – numero di giorni – (proprio nel presupposto che detto parametro è fondato su una articolazione su sei giorni settimanali, anziché cinque).
In altri termini, la normativa vigente non impone alle scuole una particolare articolazione settimanale delle lezioni, limitandosi a prevedere la “distribuzione minima” in cinque giorni alla settimana e lasciando loro la possibilità di scegliere discrezionalmente tra “settimana corta” (che non incide, violandolo, sul termine minimo di 200 giorni di lezioni) e “settimana lunga”.
“Infondata è pure la doglianza concernente il fatto che il Piano dell’offerta formativa consegnato alle famiglie non prevedeva l’adozione della c.d. settimana corta; ed invero, come risulta dal combinato disposto degli artt. 3 (come sostituito dall’art. 1, comma 14, della legge 13 luglio 2015, n.107) e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, l’articolazione settimanale degli orari delle lezioni non rientra nel “contenuto proprio” del Piano dell’offerta formativa. Inoltre, in disparte l’assorbente ragione di infondatezza sopra evidenziata, la censura in esame muove da una premessa erronea: ed invero, atteso che il piano triennale dell’offerta formativa è rivedibile annualmente (cfr. cit. art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 come sostituito dall’art. 1, comma 14, della legge 13 luglio 2015, n. 107: <<1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente […]>>) nessuna aspettativa potrebbe formarsi in ordine alla “stabilità” (tale da sostanziare uno stato di immodificabilità) nel tempo del Piano medesimo. In altri termini, non è concepibile una “paralisi” del potere di “aggiornamento della programmazione” che consente alla scuola di assicurare la costante adeguatezza tra gli strumenti organizzatori e le esigenze del servizio e dei suoi utenti.”
Quesito sulla settimana corta."Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi [...]
all'adattamento dell'orario delle lezioni",significa che potrebbe deliberare la settimana corta, anche contro il parere del collegio dei docenti?
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