Indicazioni operative per la nomina dei docenti
per le attività alternative all’insegnamento della Religione
Cattolica nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie
di I e II grado – a.s. 2023/24.
L’USR per il Veneto con
nota n. 25104 del 29.09.2023 ha
fornito alcune indicazioni al fine di uniformare
l’organizzazione delle attività didattiche e formative
destinate agli alunni e agli studenti delle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado che
all’atto dell’iscrizione hanno scelto di non avvalersi
dell’insegnamento della Religione Cattolica, si forniscono le
seguenti indicazioni operative.
OBBLIGO DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE
Come noto, l’Accordo addizionale tra la Repubblica
Italiana e la Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984 e
ratificato con la Legge 25 marzo 1985 n. 121, consente agli
studenti e/o ai loro genitori di esercitare, all’atto della
prima iscrizione a uno dei corsi di studio delle istituzioni
scolastiche, la scelta di avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della Religione Cattolica. Tale scelta ha
effetto per l’intero anno scolastico di prima iscrizione e si
considera automaticamente confermata per tutti gli anni
scolastici successivi per i
quali è prevista l’iscrizione d’ufficio. È fatto salvo il
diritto di modificare tale scelta iniziale, per l’anno
scolastico successivo, tramite un’espressa dichiarazione dei
genitori, che deve pervenire alla scuola entro il termine
delle iscrizioni.
Le possibili scelte per chi non si avvale
dell’insegnamento della religione cattolica sono le seguenti:
- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuale con
assistenza di personale docente;
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza
assistenza di personale docente (per studenti delle
istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo
grado);
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della
religione cattolica.
Quanto sopra, si ricorda, è ribadito dalla Circolare
Ministeriale prot. n. 33071 del 30/11/2022, avente ad oggetto
“Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni
ordine e grado per l’anno scolastico 2023/24”.
Per quanto concerne l’organizzazione delle predette
attività alternative, si fa rinvio alle indicazioni contenute
nella C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987.
MODALITÀ ORGANIZZATIVE
E’ compito del Collegio dei docenti definire i contenuti
delle predette attività. Si evidenzia che le ore di attività
alternative all’insegnamento della religione cattolica non
incidono né nella definizione dell’organico di diritto né
nella fase di adeguamento di tale organico alla situazione di
fatto, dipendendo dalle scelte operate dagli studenti e dai
loro genitori nonché dalle modalità organizzative di ogni
singolo istituto.
Configurandosi come ore ulteriori rispetto all’organico,
la loro durata nel corso dell’anno inizia con la citata
opzione e si conclude con il termine delle attività
didattiche.
Ai fini della copertura delle predette ore i Dirigenti
scolastici sono tenuti a osservare le disposizioni vigenti,
che di seguito si riassumono:
- prioritariamente attribuire le ore di attività alternative
ai docenti a tempo indeterminato in
servizio nella rispettiva scuola, con precedenza nei
confronti degli eventuali docenti totalmente in esubero e
successivamente nei confronti di quelli che hanno un orario
di cattedra inferiore all’orario obbligatorio. Si
precisa che non è possibile, per i docenti titolari di
cattedra orario esterna, completare l’orario nella prima
scuola con ore di attività alternative;
.
- nel caso in cui non si possa procedere come indicato nel
precedente punto a), i Dirigenti scolastici, secondo quanto
previsto all’articolo 2, comma 3, dell’O.M. n.112 del 06
maggio 2022, in applicazione dell’articolo 22, comma 4,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e ribadito nella nota
Ministeriale prot.n.43440 del 19 luglio 2023, provvedono
alla copertura delle ore alternative alla Religione
Cattolica, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti
in servizio nella rispettiva scuola con contratto a tempo
determinato avente titolo al completamento di orario,
mediante stipula di apposito contratto a tempo determinato;
.
- in subordine al punto b) secondo quanto previsto
all’articolo 2, comma 3, dell’O.M. n.112 del 06 maggio 2022,
in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28
dicembre 2001, n. 448 e ribadito nella nota Ministeriale
prot.n.43440 del 19 luglio 2023, l’assegnazione spetta a
coloro che, in servizio nella scuola come docenti a tempo
indeterminato e come supplenti con nomina fino al termine
dell’anno scolastico o fino al termine delle attività
didattiche, abbiano già completato l’orario di cattedra, ed
abbiano manifestato la propria specifica disponibilità. Tali
ore andranno attribuite prima al personale con contratto a
tempo indeterminato poi al personale con contratto a tempo
determinato.
L’invito a comunicare la disponibilità a svolgere le ore
alternative come ore eccedenti deve essere rivolta a tutti
gli insegnanti in servizio, ad eccezione dei docenti di
Religione cattolica come previsto dalla nota 7181 del
7.5.2014 del MEF.
L’invito ad effettuare le attività alternative come ore
eccedenti non potrà inoltre essere rivolto ai docenti di
Scuola dell’infanzia e ai docenti di Scuola primaria in
servizio per orario di cattedra, in applicazione di una
pronuncia della Corte dei Conti secondo cui ai citati
docenti non possono essere attribuite ore aggiuntive oltre
l’orario d’obbligo.
.
- qualora non sia possibile procedere nemmeno sulla base di
quanto previsto nei punti precedenti, i Dirigenti scolastici
potranno stipulare contratti a tempo determinato ex novo con
aspiranti inclusi nelle graduatorie d’istituto.
Nelle ipotesi illustrate alle lettere b) e d) (stipula
contratti a tempo determinato) e c) (ore eccedenti) la
retribuzione decorre dalla data di inizio delle attività e
termina il 30 giugno 2024 (conformemente a quanto stabilito
dalla nota del Ministero dell’Economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n.
32509 del 06/04/2016).
DOCENTI DELL’ORGANICO DEL POTENZIAMENTO
Secondo le indicazioni contenute nella nota del MIUR prot.
n. 2852 del 5.09.2016 (avente ad oggetto: organico
dell’autonomia), in considerazione delle specifiche finalità
cui sono destinati i docenti dell’organico del potenziamento,
i docenti medesimi non possono essere obbligati alla copertura
delle ore relative alle attività alternative all’insegnamento
della Religione Cattolica. I predetti docenti, al pari degli
altri insegnanti in servizio nella scuola, potranno comunque
essere tenuti in considerazione per la copertura di ore
relative alle citate attività alternative nel caso in cui
abbiano manifestato la propria disponibilità ad effettuare ore
aggiuntive all’orario d’obbligo (punto b precedente
paragrafo).
ORGANO COMPETENTE AL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE
La circolare del M.E.F. n. 26482 del 7 marzo 2011,
chiarisce che: “poiché a seguito della scelta effettuata dai
genitori e dagli alunni, sulla base della normativa vigente,
di avvalersi dell’insegnamento delle attività alternativa, le
stesse costituiscono un servizio strutturale obbligatorio, si
ritiene che possano essere pagate a mezzo dei ruoli di spesa
fissa”.
Ai fini dell’attribuzione delle ore da liquidare, in
coerenza con le vigenti disposizioni, la circolare identifica
quattro tipologie di destinatari e le conseguenti modalità di
retribuzione:
- personale interamente o parzialmente a disposizione della
scuola;
- docenti dichiaratisi disponibili ed effettuare ore
eccedenti rispetto all’orario d’obbligo;
- personale supplente già titolare di altro contratto con il
quale viene stipulato apposito contratto a completamento
dell’orario d’obbligo;
- in via residuale, personale supplente appositamente
assunto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra
specificate.
Nell’ipotesi 1), essendo personale già retribuito per
l’intero orario, non vi sono oneri aggiuntivi.
Nell’ipotesi 2) le attività alternative, svolte da
personale docente di ruolo e non di ruolo ad orario completo,
sono liquidate come ore eccedenti sui gestionali già
utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo
stipendio base
Nell’ipotesi 3) le attività alternative sono liquidate in
aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani gestionali
già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al
contratto principale.
Nell’ipotesi 4) l’onere va imputato al piano gestionale
relativo alle spese per le supplenze a tempo determinato dei
capitoli di spesa distintamente previsti:
- scuola dell’infanzia (cap. 2156) p.g. 2 (spese per
l’insegnamento della religione cattolica e per le attività
alternative all’insegnamento della religione cattolica,
comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del
lavoratore);
- scuola primaria (cap.2154) p.g. 2 (spese per
l’insegnamento della religione cattolica e per le attività
alternative all’insegnamento della religione cattolica,
comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del
lavoratore);
- scuola secondaria di primo grado (cap. 2155) p.g. 2 (spese
per l’insegnamento della religione cattolica e per le
attività alternative all’insegnamento della religione
cattolica, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a
carico del lavoratore);
Nell’ipotesi 3) le attività alternative
sono liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai
piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni
relativi al contratto principale.
Nell’ipotesi 4) l’onere va imputato al
piano gestionale relativo alle spese per le supplenze a tempo
determinato dei capitoli di spesa distintamente previsti:
- scuola dell’infanzia (cap. 2156) p.g. 2 (spese
per l’insegnamento della religione cattolica e per le
attività alternative all’insegnamento della religione
cattolica, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a
carico del lavoratore);
- scuola primaria (cap.2154) p.g. 2 (spese
per l’insegnamento della religione cattolica e per le
attività alternative all’insegnamento della religione
cattolica, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a
carico del lavoratore);
- scuola secondaria di primo grado (cap. 2155) p.g.
2 (spese per l’insegnamento della religione
cattolica e per le attività alternative all’insegnamento
della religione cattolica, comprensive degli oneri fiscali e
contributivi a carico del lavoratore);
- scuola secondaria di secondo grado (cap. 2149)
p.g. 2 (spese per l’insegnamento della religione
cattolica e per le attività alternative all’insegnamento
della religione cattolica, comprensive degli oneri fiscali e
contributivi a carico del lavoratore).
GESTIONE CONTRATTI A SIDI
Per quanto concerne le funzioni SIDI si fa riferimento
alla nota MIUR – DGCASIS – prot. n. 2178 del 4 settembre 2019
che aggiorna la precedente nota MIUR – DGCASIS – prot. n. 2966
del 1/9/2015 relativa alla gestione dei contratti in
questione.
I contratti saranno inseriti al percorso
Fascicolo Personale Scuola => Gestione Giuridica e Retributiva
Contratti Scuola =>Rapporti di Lavoro/Indennità di
Maternità in Cooperazione Applicativa
=>Supplenze Brevi, Annuali, per Maternità, Indennità di
Maternità Fuori Nomina ed Incarichi di
Religione, indicando dal menu a tendina “Supplenza annuale”
utilizzando i consueti codici (N23 e N25).
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Nei provvedimenti di individuazione dei destinatari di ore
eccedenti, i Dirigenti Scolastici sono tenuti a dichiarare,
sotto la propria responsabilità, di non aver potuto affidare
tali ore a docenti di ruolo in soprannumero o con orario di
cattedra inferiore a quello obbligatorio.
In tali provvedimenti deve essere specificato il numero di ore
da retribuire e indicato il capitolo di spesa sul quale far
gravare la retribuzione.
Per procedere come indicato, non è necessaria alcuna
preventiva autorizzazione formale alle Istituzioni scolastiche
da parte di questa Direzione, attesa la natura obbligatoria di
tali attività, che ovviamente vanno garantite esclusivamente
in presenza di studenti che non si avvalgono dell’insegnamento
della Religione Cattolica. L’obbligatorietà’ di tali attività’
impone peraltro che le stesse vengano assicurate con il
personale tenuto al completamento in via prioritaria rispetto
alle altre attività’, pur previste dal Ptof, ma facoltative.
Le ore di cui trattasi, infatti, non sono equiparabili a
quelle delle altre discipline e pertanto non incidono nella
definizione dell’organico d’istituto.
Si ribadisce che le ore di attività alternative non
dovranno essere attribuite a insegnanti di Religione
Cattolica.
Come previsto dall’art. 15 comma 2 della citata O.M.
112/2022, il servizio relativo alle attività alternative
all’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado
è valutato come servizio aspecifico.