Come compilare la
domanda? Si può ritirare la domanda presentata?
Chi può richiedere la continuità didattica? Entro quando
accettare o rinunciare alla nomina?
Dalle ore 10:00
del 17 luglio 2025 fino alle ore 14:00 del 30 luglio 2025
sarà possibile accedere all’Istanza Polis Informatizzazione
Nomine Supplenze per il conferimento delle
supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo (art. 5,
commi da 5 a 12, del D.L. 22 aprile 2023, n. 44) e delle
supplenze annuali e fino al termine delle attività
didattiche, nonché delle supplenze relative alla continuità
didattica dei docenti a tempo determinato su posto di
sostegno.
La pagina del MIM
Il Ministero ha
predisposto un’apposita pagina in cui sono contenute tutte
le informazioni utili per la presentazione della domanda.
Sulla pagina del
Ministero, nella sezione Informazioni utili, sono
disponibili alcune faq utili per la presentazione delle
istanze.
Con quali credenziali posso
accedere?
Si può accedere a Istanze
OnLine utilizzando in alternativa:
- credenziali digitali SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale)
- CIE (Carta di Identità
Elettronica)
- eIDAS (electronic
IDentification, Authentication and trust Services)
- credenziali dell’area
riservata del Ministero dell’Istruzione e del Merito in
corso di validità
- CNS (Carta Nazionale dei
Servizi)
L’utente deve essere
abilitato al servizio “Istanze on line (POLIS)”
Effettuazione della fase
provinciale
Le scadenze sono fissate
dai singoli Uffici scolastici.
L’assegnazione di una
delle sedi indicate nella domanda comporta l’obbligo di
accettazione espressa entro 5 giornio,
comunque, entro il 1° settembre qualora l’assegnazione
intervenga a decorrere dal 28 agosto. La mancata
accettazione della sede entro il suddetto termine è
considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina
la decadenza dall’incarico conferito.
Effettuazione della fase
interprovinciale
All’esito della procedura
sopra descritta, gli Uffici pubblicano sui rispettivi siti
internet istituzionali le sedi rimaste vacanti in ogni grado
di scuola, a seguito dell’esaurimento della relativa GPS, entro
il 13 agosto 2025.
Le funzioni per la
presentazione delle istanze sono rese disponibili nel
periodo compreso tra il 14 agosto (ore 10.00) e il
19 agosto (ore 9.00).
L’assegnazione di una
delle sedi indicate nella domanda comporta l’obbligo di accettazione
espressa entro 5 giorni. La mancata accettazione
della sede entro il suddetto termine è considerata d’ufficio
come rinuncia alla nomina e determina la decadenza
dall’incarico conferito.
Continuità dei docenti a
tempo determinato su posto di sostegno
Completate tutte le
operazioni per il conferimento di contratti a tempo
indeterminato e a tempo determinato finalizzati al ruolo,
nonché tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione
provvisoria, gli uffici procederanno con le operazioni
relative alla continuità didattica dei docenti a tempo
determinato su posto di sostegno.
I docenti inseriti nella
platea dei confermabili sulla base della procedura di cui al
punto precedente, nell’ambito della compilazione
dell’istanza POLIS “Informatizzazione nomine supplenze”,
esprimeranno la volontà di accettare o non accettare
l’eventuale conferma al ricorrere di tutte le condizioni
previste dalla disciplina contenuta nel decreto ministeriale
n. 32 del 2025. Qualora esprima la volontà di accettare,
l’aspirante dovrà indicare la tipologia di contratto di
interesse (fino al 31 agosto 2026/fino al 30 giugno 2026 su
posto intero/fino al 30 giugno 2026 su spezzone con
eventuale espressione di interesse per il completamento).
L’espressione di volontà da parte del docente in questa fase
è definitiva e vincolante.
Al positivo esito della
verifica, gli uffici adottano un formale provvedimento di
conferma, inderogabilmente entro il 31 agosto 2025.
Conferimento delle supplenze
al personale docente ed educativo
Il conferimento degli
incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico
2025/2026 sarà disposto secondo le seguenti tipologie di
supplenza:
- supplenze annuali per la
copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto
comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data
del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per
tutto l’anno scolastico, da assegnare con termine al 31
agosto;
- supplenze temporanee sino
al termine delle attività didattiche per la copertura di
cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di
sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali
entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno
scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano
a costituire cattedre o posti orario, il cui termine
coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo
calendario scolastico quale termine delle attività
didattiche;
- supplenze temporanee per
ogni altra necessità diversa dai casi precedenti, con
termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle
esigenze di servizio.
Per l’attribuzione delle supplenze
annuali e delle supplenze temporanee
fino al termine delle attività didattiche, da
parte del sistema informativo, sono utilizzate le
graduatorie ad esaurimento (di seguito GAE). In caso di
esaurimento o incapienza delle stesse, con le medesime
modalità di cui al periodo precedente, si procede allo
scorrimento delle graduatorie provinciali per supplenze (di
seguito GPS), costituite in attuazione dell’Ordinanza
ministeriale. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS,
i dirigenti scolastici provvedono a utilizzare le
graduatorie di istituto. A tal fine, al termine di ciascun
turno di nomina, gli Uffici comunicano immediatamente alle
Istituzioni scolastiche di competenza le graduatorie
esaurite, attraverso l’apposito report fornito dal sistema
informativo, indicando altresì la data presunta per
l’elaborazione del successivo turno di nomina.
Per le supplenze
temporanee, si utilizzano le Graduatorie di
Istituto.
L’individuazione del
destinatario della supplenza è operata dal dirigente
dell’amministrazione scolastica territorialmente competente
nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS; a tal fine,
gli aspiranti presentano l’istanza per la scelta
delle sedicon la modalità e le tempistiche
previste al punto 1.1 della nota nel periodo compreso tra
il 17 luglio (ore 10.00) e il 30 luglio 2025 (ore 14.00).
Nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto, il
destinatario della supplenza è individuato dal dirigente
scolastico.
Interpelli
Le istituzioni scolastiche
procedono all’attribuzione delle supplenze utilizzando
l’apposita procedura presente a sistema SIDI. Dopo avere
verificato l’assenza di candidati convocabili e/o la mancata
accettazione della supplenza da parte di tutti aspiranti
presenti nelle graduatorie che siano convocabili, constatato
l’esaurimento delle graduatorie di istituto, anche delle
scuole viciniori, il Dirigente Scolastico potrà procedere
alla pubblicazione di specifici interpelli.
A chi è rivolta l’istanza
piattaforma Informatizzazione Nomine supplenze?
Possono presentare la
domanda tutti gli aspiranti inclusi nelle GaE che
partecipano ai fini delle supplenze e che non hanno già
ottenuto la nomina in ruolo, e quelli inclusi nelle GPS.
Esistono due istanze
differenti per le Nomine previste per le supplenze ai fini
del ruolo per posti di Sostegno e per le nomine per
supplenze annuali/fino al termine delle attività didattiche?
Per entrambe le tipologie
di nomina è disponibile una sola istanza “Istanza
Informatizzazione Nomine Supplenze” a cui si potrà accedere
dal banner presente sulla home page di Istanze online.
Posso modificare i Dati
anagrafici e Dati di recapito?
I Dati anagrafici e Dati
di recapito sono richiesti in sede di registrazione al
portale del Ministero dell’Istruzione e lì devono essere
modificati nel caso in cui si renda necessario.
A cosa serve la funzione
“Dichiarazione possesso requisiti”, ai fini delle supplenze
finalizzate alle nomine in ruolo?
La funzione consente di
dichiarare il possesso dei requisiti delle supplenze annuali
finalizzata alla nomina in ruolo. Tale sezione può essere
compilata solo da parte degli aspiranti inclusi senza
riserva nelle GPS di prima fascia per gli insegnamenti di
sostegno.
Esiste la possibilità di
indicare preferenze diverse per le supplenze annuali
finalizzate alla nomina in ruolo e per le supplenze annuali
/ fino al termine delle attività didattiche?
Sì. All’interno
dell’Istanza esistono due sezioni, una dedicata
all’espressione preferenze supplenze annuali finalizzate
alla nomina in ruolo su posti di sostegno, da compilare a
cura degli aspiranti in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 5, commi da 5 a 12, del D.L. 44/2023; l’altra
dedicata all’espressione preferenze supplenze annuali / fino
al termine delle attività didattiche, che può essere
compilata da tutti gli aspiranti che possono presentare la
domanda.
Chi intende partecipare per
entrambe le tipologie di nomina deve compilare entrambe le
sezioni.
Si precisa che gli aspiranti
che dichiareranno la volontà di essere confermati su posto
di sostegno ai fini della continuità didattica dovranno
compilare le preferenze espresse nella domanda ordinaria di
supplenza al punto 5 dell’Istanza per la verifica della
nominabilità da parte dell’ufficio.
Quante preferenze è possibile
esprimere?
Si possono indicare
150 preferenze per tutti gli insegnamenti per cui
l’aspirante ha l’inclusione in graduatoria. Inoltre, sarà
possibile poter inserire una preferenza sintetica denominata
“tutte le sedi della provincia”, sia nella sezione della
“Scelta delle preferenze ai fini del ruolo” sia nella
sezione della “Scelta delle preferenze per cattedre
annuali/fino al termine”, che potrà poi essere
personalizzata dall’utente con le ulteriori informazioni di
contesto necessarie alla definizione del dettaglio della
preferenza (tipo posto, tipo contratto, etc).
Tra le preferenze è possibile
selezionare solo scuole?
No, è possibile indicare
anche preferenze di tipo sintetico (Comune, Distretto o
Tutte le sedi della provincia).
Esiste la possibilità di
indicare preferenze diverse per le supplenze annuali
finalizzate alla nomina in ruolo e per le supplenze annuali
/ fino al termine delle attività didattiche?
Sì. All’interno
dell’Istanza esistono due sezioni, una dedicata
all’espressione preferenze supplenze annuali finalizzate
alla nomina in ruolo su posti di sostegno, da compilare a
cura degli aspiranti in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 5, commi da 5 a 12, del D.L. 44/2023; l’altra
dedicata all’espressione preferenze supplenze annuali / fino
al termine delle attività didattiche, che può essere
compilata da tutti gli aspiranti che possono presentare la
domanda.
Chi intende partecipare per
entrambe le tipologie di nomina deve compilare entrambe le
sezioni.
Si precisa che gli aspiranti
che dichiareranno la volontà di essere confermati su posto
di sostegno ai fini della continuità didattica dovranno
compilare le preferenze espresse nella domanda ordinaria di
supplenza al punto 5 dell’Istanza per la verifica della
nominabilità da parte dell’ufficio.
No, non viene richiesto.
Dopo aver inoltrato la
domanda è possibile fare delle modifiche?
Dopo l’inoltro della
domanda, l’aspirante può modificare i dati inseriti solo
previo annullamento dell’inoltro. Una volta modificati i
dati, è necessario provvedere a un nuovo inoltro, entro la
data indicata come termine ultimo per la presentazione delle
domande.
Nella sezione “Precedenze di
cui alla Legge 104 del 5 febbraio 1992” è possibile allegare
più documenti all’Istanza?
Una volta indicata la
presenza del riconoscimento della L.104/92, l’aspirante può
procedere ad allegare alla domanda un unico documento in
formato PDF o se necessario può creare una cartella
compressa (.zip) contenente tutti i documenti necessari.
È possibile rinunciare ad una
graduatoria inserita con riserva a favore di una a pieno
titolo?
Sì, qualora l’aspirante
fosse inserito con riserva in una graduatoria e per lo
stesso insegnamento fosse inserito a pieno titolo in una
graduatoria di fascia inferiore può decidere di partecipare
con l’inclusione a pieno titolo rinunciando a quella con
riserva presente nella sezione degli insegnamenti.
È possibile ritirare una
domanda presentata?
Sì, qualora l’aspirante
decidessi di rinunciare all’istanza o a una parte di essa
potrà procedere con il ritiro della domanda di
partecipazione allo specifico procedimento. L’operazione di
ritiro dell’istanza o di una parte di essa è irrevocabile.
La procedura di ritiro può essere effettuata solamente nei
casi in cui l’ufficio non ha ancora avvio l’elaborazione del
processo di nomina.
Cos’è la continuità didattica
e chi può richiederla?
La continuità didattica è
una procedura prevista dal DM 32/2025 che consente ai
docenti che nell’a.s. scolastico precedente hanno svolto una
supplenza su posto di sostegno, di essere riconfermati nella
stessa scuola per l’anno scolastico successivo, previa
istanza della famiglia dello studente. Possono accedervi
solo i docenti per i quali ricorrano le condizioni per la
conferma, che sono verificate dal Dirigente Scolastico e
inserite dallo stesso dirigente in piattaforma
precedentemente all’apertura dell’Istanza.
Come si partecipa alla
procedura di continuità didattica?
I docenti devono indicare,
nella sezione “Insegnamenti” dell’istanza, la volontà di
aderire alla procedura. Si precisa che gli aspiranti che
dichiareranno la volontà di essere confermati ai fini della
continuità didattica dovranno compilare le preferenze
espresse nella domanda ordinaria di supplenza al punto 5
dell’Istanza per la verifica della nominabilità da parte
dell’ufficio.
Posso modificare le scelte
sulla continuità?
Si, dopo l’inoltro della
domanda, l’aspirante può modificare i dati inseriti solo
previo annullamento dell’inoltro. Una volta modificati i
dati, è necessario provvedere a un nuovo inoltro, entro la
data indicata come termine ultimo per la presentazione delle
domande.
Entro quando devo accettare o
rinunciare alla nomina per le supplenze ai fini del ruolo su
posti di sostegno?
Devi comunicare la tua
decisione entro 5 giorni dalla pubblicazione delle nomine.
Cosa succede se non rispondo
alla nomina per le supplenze ai fini del ruolo entro 5
giorni?
La mancata risposta entro
i 5 giorni dalla pubblicazione delle nomine equivale a una
rinuncia implicita e comporta la decadenza automatica dalla
nomina.
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