Conferma per la
continuità su sostegno e le varie tipologie di contratto.
Dal 17 luglio e fino alle
ore 14:00 del 30 luglio sarà possibile compilare fino a un
massimo di 150 preferenze sia per i contratti a
tempo determinato ai fini del ruolo da GPS I fascia e i
relativi elenchi aggiuntivi, sia per compilare
fino ad altre 150 preferenze per gli incarichi di supplenza
al 31 agosto 2026 e al 30 giugno 2026. Nella sezione
“insegnamenti” c’è l’opportunità, per coloro che hanno avuto
la richiesta della conferma dell’incarico di supplenza su
posto di sostegno già avuto per l’anno scolastico 2024/2025,
di potere confermare dando la propria disponibilità e
indicando per quale tipologia di contratto sono disponibili
ad accettare l’eventuale conferma.
Rinuncia alla supplenza e
sanzioni
Se la rinuncia alla
supplenza derivasse dal fatto che il docente decide di non
esprimere tutte le preferenze e quindi si mette in una
situazione di rinuncia implicita causata dalla procedura
informatizzata che procederebbe ad assegnare, sulle sedi non
espresse in domanda da l’aspirante, la cattedra ad un
aspirante collocato in posizione successiva a quella del
rinunciatario. In tal caso la rinucia comporta la mancanza
di future convocazioni da GPS per qualsiasi tipologia di
supplenza, mentre l’aspirante potrebbe invece sperare di
ottenere ancora una supplenza fino al 30 giugno o al 31
agosto da Graduatorie di Istituto in caso di esaurimento o
incapienza delle GPS.
Se invece la rinuncia
scaturisce dalla mancata presa di servizio dopo
l’assegnazione del posto da parte dell’algoritmo,
l’aspirante rinuciatario non potrà più avere supplenze per
tutto l’anno fino al 31 agosto o fino al 30 giugno sia da
GPS che da GI, potrebbe solo aspirare alle supplenze brevi
da GI, massimo fino al termine delle lezioni.
La sanzione più grave si
ha se il docente decidesse di abbandonare il servizio dopo
avere accettato l’incario e dopo avere preso servizio. In
tal caso il docente viene escluso per tutto l’anno da GPS,
da GAE e anche da GI per tutte le classi di concorso per
supplenze fino al 30/06 o al 31/08, come
specificato dall’art.14, comma 1 lettera b) dell’OM 16 maggio 2024.
La conferma su posto di
sostegno
Per quanto riguarda la
continuità dei docenti di sostegno, ovvero la loro conferma
nella medesima scuola in cui hanno operato nell’anno
scolastico 2024/2025, c’è da dire che completate
tutte le operazioni per il conferimento di contratti a
tempo indeterminato e a tempo determinato finalizzati al
ruolo, ivi compresa la procedura di cui mini call
veloce, nonché tutte le operazioni di utilizzazione
e assegnazione provvisoria, gli uffici
procederanno con le operazioni relative alla continuità
didattica dei docenti a tempo determinato su posto di
sostegno di cui al Decreto ministeriale n. 32 del 26
febbraio 2025.
Per cui prima di operare
su eventuale conferma, c’è da constatare se il posto di
sostegno dell’aspirante confermato, sarà ancora disponibile
per gli incarichi e supplenze 2025/2026. Tale constatazione
è condizione necessaria, ma non sufficiente, per consentire
al sistema di operare con la conferma e quindi la continuità
del docente di sostegno.
A norma dell’articolo 3
del Decreto ministeriale n. 32 del 2025
(come scritto nella nota ministeriale del 9 luglio 2025),
sono confermabili i docenti che, nell’a.s. 2024/25 stiano
svolgendo una supplenza fino al termine dell’anno scolastico
(31/08/2025) o l’abbiano svolta fino al termine delle
attività didattiche (30/06/2025), in quest’ultimo caso anche
su spezzone orario.
Pertanto, non possono essere
destinatari di conferma i docenti che siano in servizio per
le supplenze temporanee di cui all’articolo 4, comma 3,
della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Per quanto attiene ai docenti privi di specializzazione,
ulteriore prerequisito necessario per la partecipazione alla
procedura è l’essere stati individuati dalla seconda fascia
delle GPS di sostegno del relativo grado o dallo scorrimento
incrociato delle graduatorie provinciali di posto comune.
Incominciamo con l’affermare
che alla procedura di conferma potranno
partecipare,esclusivamente per posto intero, anche i docenti
o personale Ata con contratto a tempo indeterminato che
nell’a.s. 2024/2025 sia stato assegnatario di un posto di
sostegno ex art. 47 o 70 del CCNL e che nell’a.s. 2025/2026
intenda fruire del medesimo istituto contrattuale. Vediamo
le tre fasi per la procedura di conferma:
Istruttoria da parte del
dirigente scolastico. Con nota n. 123954 del 29 maggio 2025
sono state fornite le relative indicazioni operative. Una
volta acquisita a sistema la positiva conclusione
dell’istruttoria relativa alla confermabilità del docente, il
dirigente scolastico potrà intervenire esclusivamente per
rettificare errori materiali o per annullare la comunicazione
a fronte dell’accertamento di fatti o situazioni che inficino
l’esito dell’istruttoria stessa (per esempio, il trasferimento
in altra istituzione scolastica dell’alunno per il quale si
chiede la conferma del docente). Espressione di volontà da
parte del candidato.
I docenti inseriti nella
platea dei confermabili sulla base della procedura di cui al
punto precedente, nell’ambito della compilazione
dell’istanza POLIS “Informatizzazione nomine supplenze”,
esprimeranno, nella sezione “Insegnamenti” della
compilazione della domanda per le 150 preferenze, la
volontà di accettare o non accettare l’eventuale conferma.
Qualora esprima la volontà di accettare, l’aspirante dovrà
indicare la tipologia di contratto di interesse (fino al 31
agosto 2026/fino al 30 giugno 2026 su posto intero/fino al
30 giugno 2026 su spezzone con eventuale espressione di
interesse per il completamento). L’espressione di volontà da
parte del docente in questa fase è definitiva e vincolante;
pertanto, qualora ricorrano tutte le condizioni previste per
la conferma, il docente sarà confermato sul posto richiesto
e sarà escluso da tutte le procedure per il conferimento
delle supplenze di qualsiasi tipologia, ivi compreso il
cosiddetto “interpello” di cui all’articolo 13, comma 23,
dell’Ordinanza ministeriale. Qualora esprima la volontà di
non accettare, l’aspirante mantiene titolo a partecipare al
conferimento delle supplenze sia a livello provinciale che a
livello di istituto. Si evidenzia che, ai fini della
verifica della nominabilità da parte dell’Ufficio
competente, è necessario che l’aspirante compili anche la
sezione dell’istanza finalizzata al conferimento delle
supplenze.
Concluso l’inserimento a
sistema delle istruttorie condotte dai dirigenti scolastici,
gli Uffici verificheranno la sussistenza dei requisiti per
la conferma. A seguito dell’acquisizione delle istanze da
parte degli interessati e della ricognizione dell’intera
platea dei posti disponibili per le supplenze annuali e fino
al termine delle attività didattiche per tutte le classi di
concorso e tutte le tipologie di posto, attraverso
un’apposita procedura informatizzata (la cosiddetta fase 0)
gli Uffici verificheranno la nominabilità dei docenti che
hanno espresso la volontà di essere confermati. Solo dopo
queste tre fasi della procedura di conferma, il docente di
sostegno potrà essere confermato a svolgere con continuità
il suo percorso didattico iniziato durante l’anno scolastico
2024/2025.
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