Sostituzione docenti e
compiti del dirigente. La carta del docente.
L’art. 36 del CCNL /scuola, nel trattare
della formazione del personale
scolastico, la definisce “leva strategica fondamentale” per
lo sviluppo professionale del personale, per il necessario
sostegno agli obiettivi di cambiamento e per un’efficace
politica di sviluppo delle risorse umane.
Formazione
Il CCNL dispone che i corsi di formazione
organizzati dall’amministrazione a livello centrale
o periferico o dalle istituzioni scolastiche avvengono, di
norma, durante l’orario di servizio e in
ogni caso fuori dell’orario d’insegnamento e nell’ambito
delle 40 più 40 ore di attività funzionali
all’insegnamento. Qualora dovesse essere superato
la sogliadelle ore previste per
le attività funzionali, le ore eccedenti vanno retribuite
così come dispone l’art. 44 del CCNL 2019/2021.
Utilizzo carta del docente
Il CCNL dispone che qualora i corsi
si dovessero svolgere fuori sede, la
partecipazione a essi comporta il rimborso delle
spese di viaggio. Fermo restante che con
l’introduzione della novità del 2025 è
possibile utilizzare la carta del docente per
trasporti legati a corsi o viaggi d’istruzione.
Finanziamenti alle scuole
Il CCNL scuola 2019/2021 dispone
inoltre che l’amministrazione, in via
prioritaria,assicuri alle istituzioni
scolastiche opportuni finanziamenti al
fine di consentire ai docenti la partecipazione a iniziative
di formazione deliberate dal collegio dei docenti. Fermo
restante che le somme impegnate per la
formazione e non spesenell’esercizio
finanziario di riferimento sono vincolate al
riutilizzo nell’esercizio successivo con
la stessa destinazione.
Sostituzione docenti
Nell’ambito del
diritto/dovere per partecipare alle attività di
aggiornamento e formazione i docenti hanno diritto
a fruire fino a 5 giorni per anno scolastico con
l’esonero dal servizio e con la sostituzione
ai sensi della normativa vigente sulle supplenze brevi nei
diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, hanno
diritto a partecipare ad attività musicali e artistiche, a
titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e
di materie artistiche.
Docenti formatori
Lo stesso art. 36 al comma
10 dispone che i 5 giorni di permesso retribuito
devono essere offerte al personale docente che
partecipa come formatore, esperto o animatore a
iniziative di formazione. Fermo restante che le predette
opportunità di fruizione dei cinque giorni
per la partecipazione a iniziative di formazione come
docente o come discente non sono cumulabili.
Compiti del dirigente
Il dirigente
scolastico, nell’esercizio delle sue funzioni, non
ha il potere discrezionale di negare i permessi per la
formazione, tranne che il docente non
rispetti i criteri stabiliti, in ogni singola
scuola, per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento,
in sede di confronto ai sensi dell’art. 30, comma
9, lett. b3) del CCNL 2019/2021.
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