3 giorni di permesso
+ 6 di ferie durante le lezioni:
il Tribunale di Vicenza chiarisce che il dirigente non
può rifiutarli né modificarli.
Una sentenza del
Tribunale di Vicenza — la n. 188/2026, sezione lavoro —
torna utile per fare chiarezza su un istituto contrattuale
che molti docenti conoscono male e che molte dirigenze
applicano in modo discrezionale, quando non arbitrario: i
giorni di assenza per motivi personali o familiari durante
il periodo di lezioni.
Il meccanismo
contrattuale: 3 giorni di permesso più 6 di
ferie
Il CCNL del comparto
scuola prevede due distinti strumenti per gestire le
esigenze personali dei docenti di ruolo nel corso
dell’anno scolastico. Il primo è il permesso retribuito
per motivi personali o familiari: tre giorni all’anno,
fruibili anche durante le lezioni, non assimilabili alle
ferie ordinarie e non soggetti a valutazione di merito da
parte del dirigente. Il secondo è la possibilità di
richiedere fino a sei giorni di ferie ordinarie nello
stesso periodo, cioè non nei mesi estivi o nelle
sospensioni didattiche, ma mentre la scuola è in attività.
I due istituti si
sommano e si integrano: in linea di principio, un docente
può assentarsi fino a nove giorni lavorativi durante
l’anno scolastico per ragioni personali o familiari,
combinando permessi e ferie.
La
differenza tra ferie ordinarie e disciplina speciale
Per comprendere appieno
la decisione bisogna distinguere due situazioni diverse
previste dal contratto scuola. Anzitutto ci sono le ferie
ordinarie, quelle normalmente fruite nei
periodi di sospensione delle lezioni. Se
richieste durante l’anno scolastico dal professore, sono
utilizzabili in presenza di condizioni organizzative, come
la possibilità di sostituzione del docente o l’assenza di
costi aggiuntivi per l’istituto.
Il caso di Vicenza:
un rifiuto illegittimo e una modifica d’ufficio ancora
più illegittima
Ma oltre a queste ferie
ci sono quelle per motivi personali o familiari
ed è proprio questo l’aspetto controverso, ora chiarito
dal tribunale. In particolare, il contratto collettivo di
riferimento prevede che:
- i
docenti abbiano diritto a 3 giorni di permesso
retribuito, per motivi personali o familiari;
- possano
inoltre utilizzare fino a 6 giorni di ferie,
durante le lezioni, per le stesse ragioni.
Su quest’ultimo punto ha
fatto chiarezza la sentenza 188/2026, spiegando
che quando le ferie sono richieste per ragioni
strettamente riguardanti la sfera privata, non serve
alcuna valutazione discrezionale del preside e non è
necessario dimostrare esigenze particolarmente gravi.
Parallelamente, il dirigente scolastico
non può subordinare il via libera alla verifica preventiva
dei costi o dell’organizzazione interna.
Questo vuol dire che il
diritto della professoressa in causa con la scuola è pieno
e indipendente da eventuali bilanciamenti con gli
interessi amministrativi. Era per lei sufficiente
presentare la richiesta di ferie e motivarla, anche con
semplice autocertificazione.
Peraltro, nel caso
concreto, il giudice ha anche sottolineato che la scuola
disponeva già di strumenti per la sostituzione interna
della docente di ruolo, rendendo ancora meno
giustificabile il diniego.
La vicenda giudicata dal
Tribunale veneto riguarda una docente a tempo
indeterminato che aveva richiesto tre giorni di ferie per
esigenze familiari durante il periodo di lezioni. La
dirigenza ha prima negato la concessione, adducendo
difficoltà di sostituzione e costi aggiuntivi, poi —
passaggio ancor più grave sul piano giuridico — ha
convertito d’ufficio l’assenza in congedo parentale,
istituto del tutto diverso per natura, finalità e
conseguenze sulla retribuzione e sulla carriera.
Il giudice ha annullato
entrambe le decisioni. Il rifiuto è illegittimo perché i
motivi organizzativi non possono prevalere su un diritto
contrattuale pieno. La conversione unilaterale è
illegittima perché il dirigente non ha alcun titolo per
modificare la natura giuridica di una richiesta
formalmente corretta.
Cosa può e cosa non
può fare il dirigente
Il punto centrale della
sentenza, destinato a fare giurisprudenza, riguarda
l’ampiezza del controllo datoriale. Il dirigente
scolastico, in presenza di una domanda di ferie o permesso
per motivi personali o familiari, può verificare
esclusivamente che la richiesta sia formalmente corretta:
modulo compilato, date indicate, motivazione presente —
non troppo generica, anche in autocertificazione. Non può
invece entrare nel merito delle ragioni addotte, valutarne
la fondatezza o la gravità, né bilanciare l’interesse del
docente con esigenze organizzative, difficoltà di reperire
supplenti o vincoli di budget.
Nel caso specifico, il
giudice ha rilevato che le sostituzioni interne erano già
previste dal piano dell’istituto: il rifiuto era dunque
privo di qualsiasi base oggettiva, oltre che
contrattualmente illegittimo.
Cosa fare in caso
di diniego
La sentenza offre ai
docenti uno strumento concreto. Chi si vede negare la
fruizione di questi giorni — o subisce una modifica
d’ufficio della propria richiesta — ha fondati motivi per
impugnare la decisione. È consigliabile conservare copia
della domanda protocollata, documentare per iscritto le
motivazioni del rifiuto e rivolgersi in prima battuta
all’organizzazione sindacale di riferimento. In caso di
mancata soluzione, il ricorso al giudice del lavoro, alla
luce di questa pronuncia, appare percorribile con buone
probabilità di esito favorevole.
Una chiarezza che
mancava
Ciò che rende rilevante
questa sentenza non è la novità assoluta del principio —
che è già nel contratto — ma il fatto che lo espliciti con
una nettezza finora assente nella prassi. Nelle scuole
italiane il diniego delle ferie durante le lezioni è
pratica diffusa, quasi una consuetudine accettata. Il
Tribunale di Vicenza ricorda che una consuetudine contra
legem non diventa lecita per il fatto di essere diffusa.