[Gruppo Lavoro - COBAS] recupero ore

83 views
Skip to first unread message

cobas scuola di padova

unread,
Sep 13, 2021, 2:54:23 AM9/13/21
to info_azione
può esservi utile

Il docente che nelle prime settimane di scuola non effettua l’orario intero deve poi recuperare quelle ore? E’ possibile recuperarle nel corso dell’anno scolastico, con supplenze, con altre attività? Analizziamo attentamente ciò che ci dice il Contratto e ciò che, in autonomia, possono fare le scuole

Il CCNL/2007, all’art. 28 comma 5, indica che “Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.

Prime settimane di lezione con orario ridotto

Durante la prima (o le prime) settimana di lezione la scuola può funzionare ad un orario ridotto (es. 4 ore al giorno) rispetto al normale orario settimanale scolastico annuale. La scelta dell’orario “ridotto” può essere deciso dal Consiglio di Istituto.

Stante all’orario settimanale stabilito dall’art. 28 di cui sopra, i docenti sono comunque tenuti a svolgere l’attività di insegnamento ad orario “completo” fin dal primo giorno di scuola.

Il dirigente scolastico è quindi tenuto ad organizzare il servizio della prima settimana (o comunque per il tempo in cui vige l’orario ridotto) in modo da far lavorare i docenti per tutto il loro orario settimanale previsto (es. 18 ore nella scuola secondaria).

Alcune precisazioni

Dal momento che non vi è possibilità di scambio tra attività di insegnamento e attività funzionali all’insegnamento, ai fini dell’eventuale recupero delle ore non svolte il docente non potrà essere utilizzato in ciò che non rientri nell’”attività d’insegnamento”, per non parlare di attività che sono al di fuori delle competenze del docente come la risistemazione della biblioteca o altre attività simili.

Ciò vuol dire che il docente, per la parte di orario rimanente a quello già effettuato, è tenuto ad effettuare eventuali supplenze o “interventi didattici ed educativi integrativi” di cui all’art. 28 già citato, e in ultimo rimanere a disposizione per eventuali supplenze.

Inoltre ricordiamo a dirigenti scolastici e RSU che il CCNL/2007 parla di “orario settimanale” del docente, non mensile o annuale.

Pertanto un eventuale recupero delle ore non prestate può avvenire solo in quella determinata settimana, non potendo quindi essere rimandato ad una o più settimane successive.

Se dunque nella prima settimana ad orario ridotto il docente non può recuperare le ore non svolte, rispetto all’orario “normale” di insegnamento settimanale, tale recupero si deve comunque ritenere risolto.

Stessa cosa dicasi per eventuali settimane successive, se permane l’orario ridotto.

Salvo ovviamente che la contrattazione d’istituto o il Collegio docenti non preveda diversamente (quindi non per decisione del Dirigente Scolastico)

***

A volte si incontrano Dirigenti scolastici che fanno recuperare nelle settimane successive,  le ore dell orario di servizio settimanale non svolte dal docente. È il caso di un Ds che fa svolgere al bisogno e all’occasione oltre le 18 ore settimanali ai suoi docenti.

Ore non svolte in una data settimana non si recuperano in seguito

Se un Dirigente scolastico, nonostante le attività di lezione siano già avviate da qualche settimana, non fosse riuscito ad organizzare le attività di potenziamento da svolgere secondo un regolare orario di servizio settimanale del docente, e non avesse utilizzato per le supplenze brevi i docenti di potenziamento, non può obbligarli al recupero delle ore settimanali non svolte da effettuare in altra settimana dell’anno scolastico.

Stessa cosa vale per i docenti di sostegno che non avendo lo studente disabile in classe e quindi potrebbero non svolgere tutte le ore settimanali di servizio, non possono essere obbligati al recupero delle ore non svolte in settimane scolastiche successive.


Il giorno dom 12 set 2021 alle ore 16:16 Marcella Farioli <fr...@tiscali.it> ha scritto:

Ciao,
chiedo una delucidazione. In alcune scuole di Modena il primo giorno di scuola, lunedì 13, andranno a scuola solo le classi prime; i docenti non coinvolti dunque non faranno lezione. L'orario provvisorio, che consiste in un orario completo, nonostante molti docenti non siano stati nominati, per la prima settimana sarà dalle 8.00 alle 12.00. Disposto ciò tramite circolare, i presidi dispongono che i docenti che il lunedì non hanno lavorato e che non faranno le 5 ore (dato che esse non verranno svolte la prima settimana), recuperino queste ore fuori dal loro orario di servizio per la sostituzione di colleghi assenti. A me pare illegale, perché la decisione di sospendere le lezioni è del dirigenza. Che ne pensate?
Grazie a chi avrà tempo di rispondermi
Marcella 

Il 11.09.2021 11:07 Marco Barone ha scritto:

LASCIARE UNA SUPPLENZA AL 30 GIUGNO PER UNA AL 31 AGOSTO DA GAE\GPS

Non è invece mai possibile abbandonare una supplenza da GAE o da GPS al 30 giugno o al 31 agosto, che sia posto comune o di sostegno, per altra supplenza da GAE\GPS o Graduatorie d’Istituto, indipendentemente dalla durata, 30 giugno, 31 agosto, e dalla tipologia di posto, comune o di sostegno. Quanto detto si applica anche nel caso in cui il docente sia in servizio per una supplenza a orario ridotto.

L’unica eccezione è prevista dall’art. 12 comma 11 dell’O.M. 60/2020:

Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche  (30 giugno) per l’accettazione successiva di supplenza annuale (31 agosto) per il medesimo o diverso insegnamento”.

Sulla base di tale norma, sarà possibile lasciare una supplenza al 30 giugno per prenderne una al 31 agosto solamente se non c’è ancora stata la stipula del contratto o la relativa presa di servizio.
Ad esempio:
1) Un docente che ha accettato incarico da GAE fino al 30 giugno, successivamente e prima della presa di servizio riceve altra convocazione per supplenza sempre da GAE o da GPS fino al 31 agosto, per il medesimo o diverso insegnamento. In tal caso, è possibile lasciare la prima supplenza per la seconda.
2) Un docente che ha accettato incarico da G.I. al 30 giugno, successivamente e prima della presa di servizio riceve altra convocazione per supplenza annuale da GAE o da GPS fino al 31 agosto, per il medesimo o diverso insegnamento. In tal caso, è possibile lasciare la prima supplenza per la seconda.

fonte: https://www.gildavenezia.it/quando-e-possibile-lasciare-una-supplenza-per-unaltra-supplenza/

Il giorno sab 11 set 2021 alle ore 11:01 <giovanna_...@libero.it> ha scritto:

Buongiorno, una nostra iscritta ha avuto incarico (che ha accettato) da GPS di 12 ore su sostegno al 30.06.2021 su secondaria II grado.

Ora le è arrivata una convocazione da Graduatoria d'Istituto per un incarico sempre su sostegno di 18 ore su secondaria I grado.

Può lasciare 12 ore e prendere quella di 18 su altra classe di concorso?



--
Informativa Privacy - Ai sensi  del Regolamento Ue 2016/679 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.
Privacy Information -This message, for  (Privacy Code.
Regulation Ue 2016/679may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation.Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail.
Cordiali saluti,
Avv. Marco Barone




Con Tiscali Mobile Smart 70 hai 70 GB in 4G, minuti illimitati e 100 SMS a soli 7,99€ al mese http://tisca.li/Smart70



--
Informativa Privacy - Ai sensi  del Regolamento Ue 2016/679 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.
Privacy Information -This message, for  (Privacy Code.
Regulation Ue 2016/679may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation.Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail.
Cordiali saluti,
Avv. Marco Barone

-- 
Cobas Scuola di Padova - Veneto
Viale Cavallotti, 2 -  tel. 049 – 692171 / fax 049 – 8824373
sito: www.cesp-pd.it
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages