Ferie per docenti a
tempo indeterminato: quando si possono prendere,
maturazione del diritto, Interruzione o sospensione.
Ogni anno, con l’arrivo
dell’estate o durante le festività scolastiche, torna
puntuale una domanda: come funzionano le ferie per gli
insegnanti? La risposta dipende da diversi fattori,
tra cui la tipologia di contratto. Che si
tratti di docenti a tempo determinato o indeterminato, le ferie
sono un diritto riconosciuto dall’articolo 36
della Costituzione Italiana e regolato nel dettaglio dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto
scuola.
Ferie per docenti a tempo
indeterminato
Per i docenti di ruolo, il
numero di giorni di ferie cambia in base
all’anzianità di servizio:
• 32 giorni
lavorativi per chi ha più di tre anni di servizio
• 30 giorni
per chi ha meno di tre anni
Nel primo e
nell’ultimo anno di servizio, le ferie si
calcolano in proporzione ai mesi lavorati.
Se la frazione di mese supera i quindici giorni, si
considera come mese intero.
Ferie per insegnanti a tempo
determinato
Per chi lavora con contratto
a tempo determinato, le ferie spettano in misura
proporzionale al periodo lavorato. Lo
stesso vale per chi lavora part-time verticale:
i giorni si calcolano in base alle giornate settimanali
effettivamente lavorate.
A fine contratto, il docente
non perde il diritto alle ferie o all’indennità
sostitutiva se non ha fruito dei giorni residui, a meno che
non venga invitato per iscritto dal dirigente
scolastico a utilizzarle durante i periodi di
sospensione delle lezioni (come Natale, Pasqua o tra la fine
delle lezioni e il 30 giugno).
Quando si possono prendere le
ferie
Le ferie per gli
insegnanti si fruiscono nei periodi di sospensione
delle attività didattiche, esclusi i giorni
destinati a scrutini ed esami di Stato.
Durante l’anno scolastico, è
possibile chiedere fino a sei giorni lavorativi di
ferie, a condizione che:
• sia garantita la
sostituzione con altro personale in servizio
• non comporti oneri aggiuntivi
per l’amministrazione (come ore eccedenti retribuite)
Maturazione del diritto alle
ferie
I giorni di ferie
maturano anche durante assenze legittime, come:
• maternità o paternità
• malattia
• permessi per matrimonio,
lutto, esami
• altri casi previsti dal CCNL
Non maturano
invece durante aspettative non retribuite o congedi
biennali per assistenza a familiari disabili
(Legge 104).
Interruzione o sospensione
delle ferie
In caso di esigenze
di servizio o motivi personali validi (come
malattia), il docente può fruire delle ferie non godute
nell’anno scolastico successivo, sempre nei periodi in cui
le lezioni sono sospese.
Se invece le ferie vengono
interrotte per motivi di servizio,
l’insegnante ha diritto al rimborso delle spese sostenute
per rientrare al lavoro e poi per tornare nel luogo in cui
stava trascorrendo le ferie.
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