Il docente dichiarato soprannumerario può decidere di agire
secondo una delle seguenti tre possibilità:
1- non presentare domanda di trasferimento
2- presentare domanda di trasferimento condizionata
3- presentare domanda di trasferimento volontaria
Nel 1° caso l’insegnante dichiarato soprannumerario che non
presenta domanda di trasferimento, se rimane, nel corso dei
movimenti, nella condizione di perdente posto, sarà trasferito
d’ufficio in una sede con cattedra disponibile.
Il trasferimento d’ufficio avviene prioritariamente nel comune
di titolarità, quindi nel corso della I fase dei movimenti. In
subordine, in mancanza di disponibilità nel comune di
titolarità, l’insegnante viene trasferito d’ufficio in una
scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità
sempre sulla base dell’apposita tabella di viciniorietà
all’uopo predisposta e pubblicizzata prima dell’effettuazione
dei movimenti.
È utile chiarire che per i comuni che comprendono più
distretti il trasferimento è disposto prima nelle scuole
comprese nel distretto di titolarità, e poi sui distretti
viciniori compresi nel comune di titolarità secondo l’ordine
del Bollettino.
Il docente dichiarato soprannumerario, che non presenta la
domanda di trasferimento, compila in ogni caso il modulo
domanda nelle sole sezioni interessate, indicando,
esclusivamente, le proprie generalità ed il punteggio
spettante come perdente posto sulla base della graduatoria
interna di istituto.
Nel 2° caso il docente dichiarato soprannumerario presenta
domanda di trasferimento condizionata in quanto vorrebbe
rimanere nella scuola di titolarità e intende partecipare al
movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di
soprannumero nel corso del movimento medesimo
Per condizionare la domanda il docente dovrà rispondere
negativamente al quesito riportato nella relativa casella
della sezione del modulo-domanda. Non si dà seguito al
trasferimento d’ufficio del docente se la sua posizione di
soprannumero viene a cessare nel corso del movimento e in tal
caso la domanda di trasferimento sarà annullata
Quindi se nel corso dei trasferimenti si determina
nell’istituto di titolarità una disponibilità di posto non si
tiene conto della domanda di trasferimento condizionata ed il
docente viene riassorbito nella scuola. Nel caso di
concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi
precede nella graduatoria formulata dal Dirigente Scolastico
Nella domanda condizionata è possibile indicare anche
preferenze relative a comuni diversi da quello di titolarità,
purché venga espresso, comunque, tra le preferenze, anche il
codice relativo all’intero comune di titolarità oppure
relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei
codici relativi ad altri comuni ovvero ad altri distretti sub
comunali (sia di singola scuola, sia sintetici).
Se nella stessa domanda si indicano sia preferenze analitiche
sia sintetiche per altra provincia, il codice relativo
all’intero comune di titolarità deve necessariamente essere
indicato prima delle preferenze provinciali relative ad altri
comuni. In caso contrario le preferenze relative ad altri
comuni della propria provincia di titolarità sono annullate.
Ovviamente, le preferenze espresse, anche relative a comuni
diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al
punteggio spettante a domanda.
In caso di domanda condizionata qualora siano espresse
preferenze interprovinciali prima di quelle della propria
provincia il docente non viene riassorbito se vengono
soddisfatte le preferenze interprovinciali.
Il docente trasferito con domanda condizionata viene comunque
considerato come trasferito d’ufficio.
Nel 3° caso il docente dichiarato soprannumerario vuole
comunque partecipare al movimento e presenta, quindi, domanda
volontaria di trasferimento.
In questo caso deve rispondere affermativamente alla domanda
riportata nella apposita sezione del modulo-domanda.
Con la domanda volontaria, il docente non ha alcun vincolo e può esprimere qualunque tipo di preferenza nell’ordine che più gradisce
È utile precisare che nel caso in esame il docente partecipa in ogni caso al movimento per tutte le preferenze espresse anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di soprannumero. Si dà corso, invece, al trasferimento d’ufficio solo qualora il docente non venga soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedono in graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero.
Con la domanda volontaria il docente perde il diritto di precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità e tutto il punteggio di continuità maturato, punteggio che, invece, può essere valutato per un ottennio dal docente che presenta domanda condizionata
Il docente individuato come perdente posto partecipa alla mobilità a domanda con il punteggio spettante per il trasferimento senza alcuna priorità rispetto agli aspiranti non sovrannumerari.