se può servire
Il Consiglio di Stato con un provvedimento sintetico ma efficace afferma in sostanza che “condivide, in proposito, i principi formulati da questa Sezione, tra l’altro, nella sentenza n. 759 del 2018 ai quali quindi si rinvia. In particolare, deve essere evidenziato che il diritto all’istruzione del minore disabile è un diritto fondamentale da rispettare con rigore ed effettività e che la mancata fruizione della piena assegnazione delle ore di sostegno si traduce nell’impossibilità di godere del supporto necessario a garantire la soddisfazione piena dei di lui bisogni di sviluppo, istruzione e partecipazione alla vita collettiva, onde la lesione della correlativa situazione soggettiva di vantaggio, di rango costituzionale, dà luogo al diritto al risarcimento del danno esistenziale ex articolo 2059 c.c. Inoltre, la natura dell’interesse leso consente il ricorso alla prova per presunzioni degli effetti dannosi prodotti e il ricorso a valutazioni anche equitative della quantificazione del danno”.
Ogni determinazione adottata in violazione del PEI
è illegittima
Va osservato , afferma il tribunale campano, in primo luogo,
che il GLO di Istituto, aveva evidenziato la necessità che,
per l’anno scolastico 2022/23, il minore fosse assistito da
un insegnante di sostegno per l’intero orario scolastico, in
secondo luogo, non risulta adottato il PEI per l’a.s.
2022/2023 Il ridotto numero di ore di sostegno, quindi, è
stato attribuito in assenza del Piano Educativo
Individualizzato (P.E.I.) il che comprova la fondatezza
della domanda in quanto le ore attribuibili
devono essere quantificate esclusivamente tramite il
PEI, sicché ogni determinazione di segno contrario deve
ritenersi illegittima, secondo la pur costante
giurisprudenza della sezione (ex multis,
TAR Campania Napoli sezione IV, 4 novembre 2019, n. 5222).
Dunque il TAR continua a riconoscere la valenza dispositiva
del PEI.
Rileva sempre il TAR che va pertanto dichiarata l’illegittimità dell’atto impugnato che, per l’effetto, ne determina l’annullamento e va altresì riconosciuto il diritto del minore ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto o la quantificazione determinati nel Programma Educativo Individuale coerentemente con i contenuti dello stesso, che l’Amministrazione scolastica è condannata ad adottare, qualora nelle more del giudizio non vi abbia provveduto, e ad eseguire entro quindici giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione. Dunque ancora una volta una famiglia costretta a ricorrere in sede giudiziaria per vedersi adottate quelle misure finalizzate a conseguire l’ assegnazione di eventuali ore di sostegno aggiuntive come individuate nel PEI, che una volta redatto non può essere disatteso dall’Amministrazione, infatti, come ha riconosciuto il TAR in questa sentenza, si tratta di dover dare luogo al conseguimento, da parte del disabile, “dell’utilità ‘primaria’ specificatamente oggetto della posizione soggettiva riconosciuta dall’ordinamento.
assegnazione docenti ai plessi di una stessa autonomia scolastica per plessi al di fuori del comune della sede centrale, seguendo i criteri della continuità didattica e salvaguardando le precedenze.
Sono materia di confronto tra Dirigente Scolastico e rappresentanti sindacali.
SUCCESSIONE DELLE OPERAZIONI
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