criteri per le assegnazioni diplesso e di cattedra

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COBAS PD_perunaretediscuole

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Apr 15, 2023, 1:06:18 PM4/15/23
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se può servire


se riducono le ore di sostegno ad un bambino o assegnano un solo insegnante in contemporanea su due bambini, in violazione del PEI, si espone a ricorso al TAR che le famiglie vinceranno al 100%. Non si può votare una cosa del genere. Ci sono state una infinità di sentenze del TAR sulle ore di sostegno ed ore che i bambini devono avere. Non si può decidere una cosa del genere in collegio e non lo può decidere lei. Questo punto andrà respinto. Potete ricordare alla dS questi principi:

Il Consiglio di Stato con un provvedimento sintetico ma efficace afferma in sostanza che “condivide, in proposito, i principi formulati da questa Sezione, tra l’altro, nella sentenza n. 759 del 2018 ai quali quindi si rinvia. In particolare, deve essere evidenziato che il diritto all’istruzione del minore disabile è un diritto fondamentale da rispettare con rigore ed effettività e che la mancata fruizione della piena assegnazione delle ore di sostegno si traduce nell’impossibilità di godere del supporto necessario a garantire la soddisfazione piena dei di lui bisogni di sviluppo, istruzione e partecipazione alla vita collettiva, onde la lesione della correlativa situazione soggettiva di vantaggio, di rango costituzionale, dà luogo al diritto al risarcimento del danno esistenziale ex articolo 2059 c.c. Inoltre, la natura dell’interesse leso consente il ricorso alla prova per presunzioni degli effetti dannosi prodotti e il ricorso a valutazioni anche equitative della quantificazione del danno”.

Sempre il TAR Lazio Roma Sez. III bis, 01/03/2018, n. 2283 ha affermato, in materia, che in sede di formulazione del piano educativo individualizzato il Gruppo di lavoro operativo handicap, che ha il compito si proporre il numero delle ore di sostegno necessarie, tenendo conto della fascia di gravità dell’handicap e degli orari della scuola frequentata, nella prassi propone che l’insegnante di sostegno copra per la disabilità gravissima o grave, la totalità dell’orario scolastico di un insegnante di sostegno, per la disabilità media, circa la metà dell’orario scolastico di un insegnante di sostegno, per la disabilità lieve, poco meno della metà dell’orario scolastico di un insegnante di sostegno.

Ogni determinazione adottata in violazione del PEI è illegittima
Va osservato , afferma il tribunale campano, in primo luogo, che il GLO di Istituto, aveva evidenziato la necessità che, per l’anno scolastico 2022/23, il minore fosse assistito da un insegnante di sostegno per l’intero orario scolastico, in secondo luogo, non risulta adottato il PEI per l’a.s. 2022/2023 Il ridotto numero di ore di sostegno, quindi, è stato attribuito in assenza del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) il che comprova la fondatezza della domanda in quanto le ore attribuibili devono essere quantificate esclusivamente tramite il PEI, sicché ogni determinazione di segno contrario deve ritenersi illegittima, secondo la pur costante giurisprudenza della sezione (ex multis, TAR Campania Napoli sezione IV, 4 novembre 2019, n. 5222). Dunque il TAR continua a riconoscere la valenza dispositiva del PEI.

Rileva sempre il TAR che va pertanto dichiarata l’illegittimità dell’atto impugnato che, per l’effetto, ne determina l’annullamento e va altresì riconosciuto il diritto del minore ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto o la quantificazione determinati nel Programma Educativo Individuale coerentemente con i contenuti dello stesso, che l’Amministrazione scolastica è condannata ad adottare, qualora nelle more del giudizio non vi abbia provveduto, e ad eseguire entro quindici giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.  Dunque ancora una volta una famiglia costretta a ricorrere in sede giudiziaria per vedersi adottate quelle misure finalizzate a conseguire l’ assegnazione di eventuali ore di sostegno aggiuntive come individuate nel PEI, che una volta redatto non può essere disatteso dall’Amministrazione, infatti, come ha riconosciuto il TAR in questa sentenza, si tratta di dover dare luogo al conseguimento, da parte del disabile, “dell’utilità ‘primaria’ specificatamente oggetto della posizione soggettiva riconosciuta dall’ordinamento.


sono MATERIE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA le seguenti:

assegnazione docenti ai plessi di una stessa autonomia scolastica per plessi al di fuori del comune della sede centrale, seguendo i criteri della continuità didattica e salvaguardando le precedenze.

Sono materia di confronto tra Dirigente Scolastico e rappresentanti sindacali.

  • Assegnazione dei docenti ai plessi di una istituzione scolastica dello stesso comune.

SUCCESSIONE DELLE OPERAZIONI

  • Il Consiglio di Circolo o d’Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti.
  • Il Dirigente, presidente del Collegio dei Docenti, convoca quest’ultimo a cui compete, come dettato dall’art. 13 lettera b) del decreto legislativo 297/94, la formulazione di proposte per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti.
  • In sede di contrattazione di istituto si stabiliscono le modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e i criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate e ai plessi

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