Percorsi abilitanti
30, 36 e 60 CFU: le spese sono fiscalmente detraibili.
Chiarimenti.
È tempo di dichiarazione
dei redditi e i docenti che hanno conseguito nell’anno
solare 2024 i percorsi abilitanti di cui al DPCM 4 agosto 2023 (o che hanno
frequentato altri corsi universitari quali master, corsi di
perfezionamento, dottorati, corsi di laurea e perfino corsi
singoli) potranno usufruire della detrazione del
19% delle spese sostenute nell’anno solare 2024.
Nella dichiarazione
precompilata, gli oneri sostenuti dovrebbero essere già
indicati. In caso contrario, i contribuenti potranno
modificare la dichiarazione precompilata indicando le spese
sostenute.
Se lo studente è
a carico di altri soggetti, ad esempio dei
genitori, della detrazione per spese universitarie sostenute
possono usufruirne questi ultimi.
PRINCIPIO DI CASSA
Per le spese universitarie
detraibili vale il principio di cassa. Ciò
significa che rileva in momento in cui sono stati effettuati
i relativi pagamenti e non il momento in cui è stato
frequentato il corso e\o sostenuto l’esame.
UNIVERSITÀ
STATALI E NON STATALI
La detrazione IRPEF si
applica in relazione alle spese per la frequenza a
corsi di istruzione universitaria presso:
- Università statali.
La detrazione è ammessa per l’intera quota corrisposta a
titolo di spese di frequenza.
- Università non
statali, comprese le telematiche. Detrazione
applicabile in misura non superiore a quella stabilita
annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto
del Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della
Ricerca. Questo tenendo conto degli importi medi delle
tasse e dei contributi dovuti alle università statali.
Per quanto riguarda le
università telematiche la Risoluzione n. 6/E/2007
conferma la detraibilità dei corsi tenuti dalle Università
telematiche se istituite e riconosciute con decreto del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca.
Nel caso in cui le spese
siano sostenute per la frequenza di corsi istituiti sia
presso università statali sia università non statali, la
detrazione per le spese sostenute per la frequenza presso le
università statali potrà essere calcolata
sull’intero importo mentre quelle sostenute
presso università non statali saranno ricondotte nei
limiti previsti dal decreto del MUR con le modalità sopra
descritte.
DOCUMENTI DA
CONSERVARE
Dall’anno d’imposta 2020
la detrazione per le spese di istruzione universitaria
spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento
bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di
pagamento “tracciabili Il contribuente dimostra l’utilizzo
di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante prova
cartacea della transazione/pagamento con ricevuta della
carta di debito o della carta di credito, estratto conto,
copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con
PagoPA.
Pertanto ai fini della detrazione Irpef 19% è
necessario conservare i documenti relativi
alla spesa per la frequenza scolastica, ovvero ricevute di
bollettini postali o bonifici. Tali documenti devono essere
conservati fino al 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione dei redditi, termine entro cui l’Agenzia è
autorizzata a richiederli in sede di controllo.
LE SPESE PER I
PERCORSI ABILITANTI SONO DETRAIBIBILI?
- corsi di istruzione
universitaria;
- corsi universitari
di specializzazione. Per la frequenza di corsi
di specializzazione in psicoterapia post universitaria la
detrazione spetta se gli stessi sono effettuati presso
centri accreditati presso il MUR;
- corsi di perfezionamento
tenuti presso l’università
- master
universitari. Si precisa che un master erogato
da un consorzio al quale un’università statale partecipa
con una quota non di maggioranza è equiparato a un master
di università privata.
- la frequenza dei
Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la
formazione iniziale dei docenti istituiti, ai sensi del decreto del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10
settembre 2010, n. 249, presso le facoltà
universitarie o le istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica;
- corsi di dottorato di
ricerca
- istituti tecnici superiori
(ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie
- nuovi corsi istituiti ai
sensi del citato DPR n. 212 del 2005 presso i
Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.
I corsi di formazione relativi al precedente ordinamento
possono, invece, considerarsi equiparabili ai corsi di
formazione scolastica secondaria, per i quali spetta la
detrazione come spese di istruzione secondaria di secondo
grado
- corsi statali di Alta
formazione e specializzazione artistica e musicale
(conservatori, istituti superiori di studi musicali,
accademie di belle arti statali, accademia nazionale
d’arte drammatica, accademia nazionale di danza, istituti
superiori per le industrie artistiche – AFAM) (Parere MUR
10.02.2021 prot. n. 196)
- la frequenza di
corsi di formazione universitari o accademici
per il conseguimento dei CFU/CFA per l’accesso al
ruolo di docente così come previsti dal decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59 (Parere MUR 10.02.2021, prot. n. 196).
Nell’elenco dei corsi le
cui spese sono detraibili vi rientrano quindi anche i
“percorsi abilitanti” di cui al DPCM 4 agosto 2023 e al D.lgs 59/2017 così come vi
rientravano anche le spese relative ai “vecchi” TFA di cui
al DM 249/2010 e ai corsi
universitari di specializzazione.