Inoltra: brevi su Salute e Responsabilità professionale

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Antonio Iovine

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Oct 30, 2006, 4:18:17 PM10/30/06
to INFERMIERI GRUPPO


Salute - Indennizzo da lesioni conseguenti a vaccinazioni obbligatorie (L. N. 210/1992) - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario. Alla stregua dell’art. 1 della l. 25 febbraio 1992, n.210 - che attribuisce a chiunque, a causa di vaccinazioni obbligatorie, abbia riportato lesioni o infermità, con conseguente menomazione permanente dell’integrità psico-fisica, il “diritto” ad un indennizzo da parte dello Stato - , non è consentito dubitare della consistenza di diritto soggettivo della situazione giuridica, confermata dall’essere chiamata, l’amministrazione, ad operare accertamenti e valutazioni di tipo tecnico, con esclusione di qualunque potere discrezionale. La stessa legge, del resto, all’art.6, stabilisce che avverso il giudizio sanitario della commissione medico-ospedaliera è esperibile l’azione davanti al giudice ordinario competente. Né, peraltro, si configura, in materia, la giurisdizione esclusiva amministrativa, atteso che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, risulta caducata la previsione relativa alle “attività e prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito del servizio sanitario nazionale…” (art. 33, comma 2, lett. e) del d.lgs. n.80 del 1998, come sostituito dall'art. 7, lett. a) della l. n. 205 del 2000). Pertanto, nella materia dei pubblici servizi sono rimaste devolute al giudice amministrativo in sede esclusiva solamente le “controversie relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla P.A. o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento disciplinato dalla l. 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché…”. Conseguentemente, le controversie relative a tutte le prestazioni erogate nell’ambito del servizio sanitario nazionale, nella sussistenza di un rapporto obbligatorio tra cittadini e amministrazione, sono devolute alla competenza del giudice ordinario, ai sensi del criterio generale di riparto della giurisdizione definito dall’art. 2 della l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e presupposto dall’art. 442 del codice di procedura civile. Presidente G. Ianniruberto, Relatore P. Picone. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 08/05/2006, Sentenza n. 10418
salute - Lavoro - Danno esistenziale - Nozione - Alterazione delle abitudini di vita - Mezzi di prova - Ricorso alla presunzione - Danno biologico - Differenza. Il danno esistenziale si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore (propria del cosiddetto danno morale), ma oggettivamente accertabile del pregiudizio, attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso. Sicché, il danno esistenziale necessita imprescindibilmente delle specifiche allegazioni che solo il soggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti l'alterazione delle sue abitudini di vita. L'onere probatorio può assolversi attraverso tutti i messi che l'ordinamento processuale pone a disposizione: dal deposito di documentazione alla prova testimoniale su tali circostanze di congiunti e colleghi di lavoro. Considerato peraltro che il pregiudizio attiene ad un bene immateriale, precipuo rilievo assume rispetto a questo tipo di danno la prova per presunzioni, mezzo peraltro non relegato dall’ordinamento in grado subordinato nella gerarchia delle prove, cui il giudice può far ricorso anche in via esclusiva (tra le tante Cassazione 9834/02) per la formazione del suo convincimento, purché, secondo le regole di cui all’articolo 2727 Cc venga offerta una serie concatenata di fatti noti, ossia di tutti gli elementi che puntualmente e nella fattispecie concreta (e non in astratto) descrivano: durata, gravità, conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro della operata dequalificazione, frustrazione di (precisate e ragionevoli) aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti la avvenuta lesione dell’interesse relazionale, gli effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto. Il danno biologico invece non può prescindere dall'accertamento medico legale. Presidente Carbone - Relatore La Terza. CORTE DI CASSAZIONE Sez. Unite Civile, del 24/03/2006, Sentenza n. 6572 (vedi: sentenza per esteso)
Tutela della salute - Lavoro - Danno esistenziale - Obbligo di decidere iuxta alligata e provata - Art. 115 Cpc.. Il danno esistenziale va sempre e ineluttabilmente allegato dal danneggiato. Se manca l'allegazione, il giudice non potrà ritenere verificati fatti tali da integrare danno esistenziale. Inoltre ciò di cui si da conto è, non già - come si dovrebbe -, il danno conseguenza della lesione, e cioè l’esistenza dei riflessi pregiudizievoli prodotti nella vita attraverso una negativa alterazione dello stile di vita, ma l’esistenza della lesione medesima, essendosi fatto ricorso ad una formula standardizzata, tale da potersi utilizzare in tutti i casi di dedotta dequalificazione, con conseguente rischio di risolvere dette controversie con l’apposizione di un formulario “fisso” e quindi con elusione delle specificità delle singole fattispecie. (Presidente Carbone - Relatore La Terza). CORTE DI CASSAZIONE Sez. Unite Civile, del 24/03/2006, Sentenza n. 6572 (vedi: sentenza per esteso)
Salute - Consenso informato - Informativa completa al paziente - Obbligo - Sussiste - Risarcimento del danno esistenziale - Legittimità. E’ compito della struttura sanitaria provare l’espletamento della prestazione informativa nei confronti del paziente in ordine ai rischi e alle possibili complicazioni dell’intervento. Il mancato o incompleto adempimento, incidendo in via diretta sul diritto del paziente all’autodeterminazione in ordine alle scelte riguardanti la propria salute, obbliga i sanitari a risarcire il danno esistenziale. G. U. Simone - M. c. U.L.S.S. 13. TRIBUNALE DI VENEZIA sez. III, 4 ottobre 2004
 
Salute - Tutela del diritto alla salute - Prestazioni concernenti di diritti civili e sociali - La definizione dei livelli essenziali di assistenza - L. n. 241/1990 - D.P.C.M. 29/11/2001 - Improcedibilità dell’appello. Il D.P.C.M. 29 novembre 2001, recante la definizione dei livelli essenziali di assistenza è atto generale, come tale sottratto all’obbligo di motivazione, ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I livelli essenziali delle prestazioni concernenti di diritti civili e sociali, di cui all’art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione, tra cui devono ricomprendersi anche i livelli essenziali di assistenza (quale criteri per la concreta individuazione delle soglie minime di prestazione idonee a garantire, nel rispetto dei fondamentali principi di uguaglianza e solidarietà, la tutela del diritto costituzionalmente garantita alla salute, ex art. 32 della Costituzione) non costituiscono una “materia” in senso stretto, ai fini del riparto delle competenze legislative fra Stato e Regioni, rappresentando piuttosto “una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni gratuite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle: essi devono essere pertanto fissati con legge. E’ improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il gravame avverso il D.P.C.M. 29 novembre 2001, essendo nelle more intervenuto l’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), che ha sussulto a livello di fonte primaria (legislativa) i livelli essenziali di assistenza, contenuti nella predetta fonte secondaria. Pres. TROTTA - Est. SALTELLI - TARANTINI (avv.ti G.e G.Pellegrino) c. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ed altri (Avvocatura Generale dello Stato) - (Dichiarazione d'improcedibilità dell'appello - Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza ter, n. 6252 del 10 luglio 2002). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 4 febbraio 2004, sentenza n. 398
Rifiuti - Corte di Giustizia della Comunità Europea - la protezione della salute umana e dell'ambiente - la nozione di rifiuto - gestione dei rifiuti . In tema di gestione dei rifiuti deve intendersi per rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore o il detentore si disfi, o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, senza che assuma rilievo la circostanza che ciò avvenga attraverso lo smaltimento del prodotto o tramite il suo recupero. E ciò sia per l'interpretazione della nozione legislativa nazionale, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, sia per le affermazioni della Corte di Giustizia della Comunità Europea, le cui decisioni sono immediatamente e direttamente applicabili in ambito nazionale, secondo cui la nozione di rifiuto non deve essere intesa nel senso di escludere le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica, atteso che la protezione della salute umana e dell'ambiente verrebbe ad essere compromessa qualora l'applicazione delle direttive comunitarie in materia fosse fatta dipendere dall'intenzione del detentore di escludere o meno una riutilizzazione economica da parte di altri delle sostanza o degli oggetti di cui ci si disfa (o si sia deciso o si abbia l'obbligo di disfarsi). Cassazione n. 2125 del 17/01/2003. Tribunale di Grosseto del 12/06/2003, sentenza n. 571
Salute - Colpa professionale medica - Lesioni colpose - Nesso di causalità - Leggi statistiche - Falso in atto pubblico per omissione - Cartella clinica - Condizioni. Come per tutti gli altri elementi della fattispecie, anche il nesso causale può essere provato, secondo il meccanismo di cui all’art. 192 c. 2 c.p.p., sulla base di indizi, in quanto gravi, precisi e concordanti. La ricostruzione del nesso di causalità, pertanto, deve essere operata in base a tutti gli elementi in concreto disponibili, dei quali il dato statistico è solo uno dei tanti: sicchè la modesta probabilità di verificazione di un evento secondo determinate modalità non esclude che questo, in concreto, si sia realizzato se in tal senso convergono tutti gli elementi. In tema di colpa medica è applicabile anche in sede penale il disposto di cui all’art. 2236 cod. civ. in ordine al limite della colpa grave, ma solo con riferimento alla imperizia. È configurabile il falso anche nel caso della omessa indicazione di una circostanza se questa doveva essere indicata nell’atto. - Giudice De Marco TRIBUNALE DI MESSINA in composizione monocratica sezione II - sentenza 31/3/2003
La definizione di: danno morale, danno biologico, danno esistenziale - la duplicazioni risarcitorie - il”nomen iuris”” del danno - “danno esistenziale da inquinamento ambientale”. La distinzione tra il danno morale (che considera il dolore e le sofferenze, cd “pretium doloris”, ) , il danno biologico (lesione dell’integra' psico-fisica, suscettibile di accertamento medico-legale e risarcibile indipendentemente dalla capacita' di produzione di reddito del danneggiato ) ed il danno esistenziale (lesione della personalita' del soggetto nel suo modo di essere sia personale che sociale, che si sostanzia nella alterazione apprezzabile della qualita' della vita consistente in “un agire altrimenti” o in un “non poter piu' fare come prima”) In particolare il danno morale attiene alla sfera esclusivamente personale del danneggiato ed alla sua sensibilita' emotiva , mentre il danno esistenziale fa anche riferimento all’ambiente esterno ed al modo di rapportarsi con esso del soggetto leso, nell’estrinsecazione della propria personalita' che viene impoverita o lesa. Pertanto, in linea di principio, le tre voci risarcitorie potranno essere tutte individuabili , distintamente e cumulativamente, e potranno dar luogo, ciascuna, ad autonomo risarcimento Occorre, tuttavia, evitare duplicazioni risarcitorie e sara', quindi, compito del giudicante specificare eventuali accorpamenti di danno sotto la voce del danno non patrimoniale o del danno biologico, che potrebbero anche essere liquidati comprensivi del cd. danno esistenziale. Non assume particolare rilievo il”nomen iuris”” del danno, individuato dal Tribunale, in senso positivo, nella tutela della serenita' domestica e che puo' definirsi quale “danno esistenziale da inquinamento ambientale”. Corte di Appello Milano, Sez. II Civ., 14 febbraio 2003 - massima commentata.
Il danno biologico in senso stretto - nozione - la tutela in base al precetto costituzionale violato. Il danno e' rappresentato dalle ripercussioni sulle attivita' non reddituali dei danneggiati,ed, in particolare dalla alterazione delle normali abitudini di vita e non va qualificato, come gia' evidenziato, come danno biologico in senso stretto , in quanto non comporta un’alterazione dello stato di salute o l’insorgere di una malattia , ma consiste in un’alterazione dei normali ritmi di vita che si riflettono sulla personalita' del soggetto danneggiato, incidendo negativamente, come riconosciuto dal Tribunale nella fattispecie, sulle normali attivita' quotidiane e provocando uno stato di malessere diffuso che genera , cumulativamente o alternativamente, ansia , irritazione, difficolta' a far fronte alle normali occupazioni, depressione, pur non cagionando in una vera e propria patologia sotto il profilo medico-legale La tutela deve, quindi ammettersi, in base al precetto costituzionale violato, indipendentemente dalla prova di perdite patrimoniali, in quanto oggetto del risarcimento e' la diminuzione o privazioni di valori della persona inerenti al bene protetto (per tale principio in materia di danno biologico da morte cfr Corte Costt. 27.10.1994,n. 372). Trattandosi di danno “evento” , conseguente alla accertata lesione di un diritto fondamentale dell’individuo ne va riconosciuta “la tutela risarcitoria (minima) a seguito della violazione del diritto costituzionalmente dichiarato fondamentale” (cfr in tema di danno biologico, Corte Cost., 14.7.1986,n. 184). Corte di Appello Milano, Sez. II Civ., 14 febbraio 2003
Tutela della salute - Condotta omissiva del medico - Responsabilita’ - Nesso causale - Omicidio colposo - Leggi statistiche. Nell’accertamento del nesso causale tra la condotta omissiva del medico e l’evento letale incorso al paziente, le leggi statistiche sono uno degli elementi di valutazione che il giudice deve prendere in esame unitamente a tutte le altre emergenze del caso concreto, sicché l’affermazione del nesso causale non può fondarsi soltanto sul calcolo statistico ma deve trovare giustificazione nell’apprezzamento di tutti gli specifici fattori che connotano la vicenda concreta. La Corte chiarisce che il giudice, muovendo dalle leggi statistiche, deve verificare se esse siano adattabili al caso in esame, prendendo in considerazione le caratteristiche specifiche capaci di smentirne in concreto l’efficacia esplicativa, e verificando altresì se siano compatibili con l’età, il sesso, le condizioni generali del paziente, con eventuali altri fenomeni morbosi, con la sensibilità individuale ad un determinato trattamento farmacologico. Presidente D. Nardi, Relatore F. Monastero. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. IV, 12/04/2006 (UD.09/02/2006), Sentenza n. 12894
 
Salute - Responsabilità medica - Responsabilità extracontrattuale - Violazione dell’obbligo del consenso informato. Importante decisione della Corte di cassazione civile in tema di responsabilità del sanitario (e di riflesso della struttura per cui egli agisce) per violazione dell’obbligo del consenso informato. Affrontando per la prima volta la questione, la Corte afferma che la responsabilità del sanitario per violazione dell’obbligo del consenso informato discende dalla tenuta della condotta omissiva di adempimento dell’obbligo di informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente venga sottoposto e dalla successiva verificazione, in conseguenza dell’esecuzione del trattamento stesso, e, quindi, in forza di un nesso di causalità con essa, di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, mentre, ai fini della configurazione di siffatta responsabilità è del tutto indifferente se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno, svolgendo rilievo la correttezza dell’esecuzione agli effetti della configurazione di una responsabilità sotto un profilo diverso, cioè riconducibile, ancorché nel quadro dell’unitario “rapporto” in forza del quale il trattamento è avvenuto, direttamente alla parte della prestazione del sanitario (e di riflesso della struttura ospedaliera per cui egli agisce) concretatesi nello svolgimento dell’attività di esecuzione del trattamento. In altri termini, secondo la Corte, la correttezza o meno del trattamento non assume alcun rilievo ai fini della sussistenza dell’illecito per violazione del consenso informato, in quanto è del tutto indifferente ai fini della configurazione della condotta omissiva dannosa e dell’ingiustizia del fatto, la quale sussiste per la semplice ragione che il paziente, a causa del deficit di informazione, non è stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, con la conseguenza che, quindi, tale trattamento non può dirsi avvenuto previa prestazione di un valido consenso ed appare eseguito in violazione tanto dell'art. 32, secondo comma, della Costituzione (a norma del quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge), quanto dell'art. 13 della Costituzione (che garantisce l'inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica), e dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (che esclude la possibilità d'accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità; ex art. 54 cod. pen.), donde la lesione della situazione giuridica del paziente inerente alla salute ed all’integrità fisica per il caso che esse, a causa dell’esecuzione del trattamento, si presentino peggiorate. Per converso, sul piano del danno-conseguenza, venendo in considerazione il mero peggioramento della salute e dell’integrità fisica del paziente, rimane del tutto indifferente che la sua verificazione sia dovuta ad un’esecuzione del trattamento corretta o scorretta. Presidente V. Duva, Relatore R. Frasca. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Terza Civile, del 14 marzo 2006, Sentenza n. 5444
 
Salute - Medici responsabilità - Intervento chirurgico - Informazione - Obbligo - Inadeguata o non completa informazione - Conseguenze - Intervento correttamente eseguito - Autonoma risarcibilità del danno da consenso disinformato - Limiti - C.d. “diritto alla scelta” - Fattispecie. Nonostante l'intervento sia stato correttamente eseguito, l'incompleta informazione fornita dal medico al paziente sui postumi dell'intervento costituisce un inadempimento contrattuale che obbliga al risarcimento del danno subito, nei fatti può ritenersi comunque leso il diritto del paziente ad una scelta consapevole anche del momento in cui sottoporsi all'operazione (Trib. Venezia 4/10/2004). Nella specie il medico e l'ospedale sono stati condannati al risarcimento del danno subito dal paziente che, se avesse avuto conoscenza dei postumi dell'intervento, avrebbe potuto scegliere di sottoporsi all'operazione in un altro momento (sul tema si veda: Cass. 23/05/2001 n. 7027; Cass. 16/05/2000, n. 6318; Cass. 06/10/1997, n. 9705; Cass. 24/9/1997, n. 9374). Est. Braccialini - D.S.c. Asl. TRIBUNALE DI GENOVA, 10 gennaio 2006
 
Salute - Reato - Rapporto di causalità - Morte del paziente come conseguenza del delitto ex art. 348 cod. pen. - Concorrente condotta negligente di un medico effettivo - Concorso di cause - Condizioni (artt. 40, 41, 348, 586, cod. pen.). In una fattispecie nella quale un paziente era deceduto per una malattia non tempestivamente rilevata dall’imputato, soggetto che si era abusivamente attribuito la qualità di medico e che in tale veste aveva tenuto “in cura” la persona offesa, la Corte di Cassazione ha ritenuto che fosse corretta la impostazione della accusa (invece disattesa dal Gip e dal Tribunale del riesame ) secondo cui si trattava di una condotta atta ad essere inquadrata nella fattispecie di cui all’art. 586 cod. pen. (morte come conseguenza di altro delitto, quello cioè di cui all’art. 348 cod. pen.). La singolarità della decisione sta peraltro nel rilievo, riferito alla configurazione del rapporto di causalità in generale, che la circostanza che assieme al medico “abusivo” avesse operato e assunto determinazioni cliniche anche un medico effettivo, non era valsa ad escludere il detto rapporto di causalità ai sensi del comma 2 dell’art. 41 cod. pen. Infatti, perché si configurasse la esclusione del rapporto nel concorso di cause, occorreva che fosse possibile assegnare al medico abusivo “un ruolo così minimo e trascurabile da qualificare il vero medico quale unico referente per spiegare la morte del paziente”. Ha aggiunto la Suprema Corte che “la frattura della continuità fra condotta ed evento viene riconosciuta, dall’art. 41, soltanto in riferimento ad ipotesi di risicatissima compartecipazione eziologia e di concorrente apporto di terzi che risulti eccezionale e del tutto sovrastante”. E’ stato infine sottolineato che il concorso era individuabile anche dal punto di vista della partecipazione psichica posto che l’esito tragico della terapia (farmaci omeopatici) imposta alla paziente (affetta, come di seguito accertato, da un grave linfoma, non riconosciuto dall’imputato nonostante gli esami ecografici) era “astrattamente rappresentabile e forse del tutto prevedibile”. Presidente P.F. Marini, Relatore G.G. Sandrelli. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. V, 25/10/2005, (Ud.04/10/2005), Oridnanza n. 39246
 
Tutela della salute - Somministrazione di vaccino in assenza del medico - Omissione e negligenze specifica del medico - Cumulo di cariche - Ininfluenza - Criterio della probabilità e idoneità della condotta - Applicabilità - Criterio della certezza degli effetti della condotta - Esclusione. L’omissione specifica, puntuale, da parte del medico, non può non assumere una colorazione particolare alla luce del cumulo, della qualità di Responsabile del Servizio igiene pubblica e di Coordinatore sanitario, e che, oltre a fondare una responsabilità di tipo specifico derivante da violazione di obblighi di servizio realizzata a mezzo di comportamenti puntuali caratterizzati da manifesto disinteresse, evidenti omissioni e negligenze di particolare gravità (Corte conti, sez. giur. Molise, sent. n. 2 del 2000), vale a rendere credibile, nella specie, la tesi secondo la quale il convenuto avrebbe autorizzato o tollerato (nei due casi la sostanza non muta, agli effetti del presente giudizio) la somministrazione del vaccino in assenza del medico, tanto nella fase esecutiva quanto in quella di anamnesi. Il criterio della certezza degli effetti della condotta omessa risulta espressamente abbandonato da Cass. 4 marzo 2004, n. 4400 in favore di quello della probabilità degli stessi e dell'idoneità della condotta a produrli ove posta in essere, essendosi affermato che l'aggravamento della possibilità che, a causa dell'inadempimento del medico, un effetto negativo si produca, può essere apprezzato anche in termini di perdita di chances "non essendo dato esprimere, in relazione ad un evento esterno ... non più suscettibile, di verificarsi, certezze di sorta, nemmeno di segno morale, ma solo semplici probabilità di un'eventuale diversa evoluzione della situazione stessa” Cass. 21.6.2004, n. 11488. Pres. NICOLETTI - Rel. ATELLI. CORTE DEI CONTI Sez. Giurisd.le Reg. LOMBARDIA 14 novembre 2005 (ud.13.1.2005), Sentenza n. 695 (vedi: sentenza per esteso)

Salute - Personale paramedico - Potere di somministrazione delle domande e raccolta dell’anamnesi - Limiti - Standard minimo di diligenza - Obblighi di servizio del medico. La somministrazione delle domande e raccolta dell’anamnesi possono anche aver luogo senza la presenza fisica del medico (ad esempio, possono svolgersi tramite distribuzione ad opera di personale paramedico di un questionario ai pazienti presenti nella sala d’attesa mentre il medico pratica le vaccinazioni nell’adiacente ambulatorio), ma la decisione finale va presa, nel corso della stessa sessione vaccinale, sempre ed esclusivamente dal medico. Va dunque considerato, tale comportamento, contraddistinto da macroscopiche omissioni e contrario a regole deontologiche elementari, in quanto posto in essere senza adottare quelle cautele, cure o conoscenze che costituiscono lo richiesto con specifico riguardo all’attività medica esercitata. Pres. NICOLETTI - Rel. ATELLI. CORTE DEI CONTI Sez. Giurisd.le Reg. LOMBARDIA 14 novembre 2005 (ud.13.1.2005), Sentenza n. 695 (vedi: sentenza per esteso)
Salute - Obbligo di reperibilità del medico - Licenziamento individuale - Lavoro subordinato. Il contenuto della condizione di “reperibilità” prevista per il personale medico implica l’obbligo per il medico di mettersi in condizione di poter essere reperito con mezzi ordinari e con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, estesa anche al controllo del corretto funzionamento degli strumenti a sua disposizione - teledrin e telefono, fisso o mobile, etc. -, nonchè delle proprie condizioni fisiche (eventualmente con richiesta di sostituzione, in caso di eccessiva stanchezza), dovendosi escludere la legittimità di una prassi che consenta il reperimento del medico di turno a mezzo delle forze dell'ordine o del servizio 118. Presidente G. Sciarelli, Relatore C. Di Iasi. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, 14 luglio 2005, Sentenza n. 14816
 
Salute - Colpa professionale del medico-chirurgo e paramedico - Decorso post-operatorio - Affidamento del paziente a personale paramedico - Morte del paziente - Responsabilità - Fattispecie. Sussiste la responsabilità per colpa professionale del personale medico e paramedico, qualora si ometta di assicurare la dovuta protezione nei confronti di un paziente nella fase post-operatoria, indipendentemente dal fatto che siano stati rispettati il proprio turno di lavoro e le regole che presiedono agli obblighi contrattuali, in quanto ogni operatore di una struttura sanitaria è portatore di una posizione di garanzia verso il paziente, la cui salute va tutelata contro un qualunque pericolo che ne minacci l’integrità. Ne consegue la responsabilità per la morte del paziente sia del medico-chirurgo che, dopo avere eseguito un’operazione chirurgica, pur perfettamente riuscita, lo abbia affidato nelle mani di personale paramedico non in grado di fornire idonea assistenza post-operatoria, sia del medico di guardia che, pur rimanendo a disposizione nella propria stanza durante il turno di servizio, abbia omesso di informarsi sulla presenza di pazienti in situazioni di emergenza, sia del personale infermieristico per non avere raccolto durante la notte le richieste allarmate di intervento da parte dei familiari del paziente. Presidente G. S. Coco, Relatore E. Calmieri. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sezione IV, 11 marzo 2005 (Ud. 1° dicembre 2004), Sentenza n. 9739
 
 
 
 
 

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