LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13567 del registro di Segreteria proposto da MASIERO NICOLETTA, nata il 12/6/1969, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Polonio del Foro di Padova e Pierfrancesco Zampieri del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Mestre-Venezia, via Carducci n. 4;
contro
- l'INPDAP di PADOVA, in persona del legale rappresentante pro tempore;
per l'annullamento del provvedimento n. 10059 del 3/3/1998 dell'INPDAP di Padova;
Alla pubblica udienza del 20 giugno 2006, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Rosetta Zampieri, uditi l'avv.to Federica Riolino, in sostituzione dell'avv.to A. Polonio, per la ricorrente ed il dott. Mauro Dal Corso per l'INPDAP;
Esaminati gli atti e i documenti di causa.
Considerato in
FATTO
Con ricorso depositato il 24/6/1998, previamente notificato, la ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe con cui veniva respinta la domanda in data 7/2/1991 di riscatto, a fini pensionistici, dell'intera durata del corso di infermiere professionale, e venivano riconosciuti solo due anni sui tre anni complessivi.
Parte attrice ha richiamato le sentenze della Corte costituzionale che hanno dato un'interpretazione estensiva della normativa sul riscatto del corso di studi per infermieri professionali.
Con memoria depositata in data 15/1/2003 l'INPDAP di Padova si è costituito in giudizio, rilevando come la ricorrente non abbia provato di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria al momento della presentazione della domanda di riscatto ed ha chiesto la reiezione del ricorso.
Parte attrice ha insistito per l'accoglimento del ricorso con ulteriore memoria depositata l'8/6/2006, in cui ha citato giurisprudenza favorevole alla tesi prospettata.
All'udienza del 20 giugno 2006, le parti si riportavano agli atti e la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
La questione dedotta in giudizio attiene all'ammissibilità, per la ricorrente, di ottenere il riscatto integrale del corso triennale di studi frequentato presso la “Scuola per infermieri professionali” istituita dalla Regione Veneto-ULLS n. 21, ove la stessa ha superato nel 1988 l'esame di Stato.
Si osserva come la materia de qua abbia subito nel corso del tempo una notevole evoluzione, a causa del susseguirsi di interventi legislativi, sia in ordine alla durata del corso di studi (due anni per l'art. 24 della legge n. 1642/1962, tre anni per il DPR n. 867/1975) che alle condizioni di riscattabilità.
Va altresì rilevato, al fine del decidere, come numerose decisioni del Giudice delle leggi abbiano reiteratamente affermato l'illegittimità costituzionale delle norme, relative ai riscatti di determinati titoli di studio, ove queste non prevedessero analoga facoltà di valorizzare i periodi corrispondenti a quei corsi di specializzazione.
In buona sostanza, con il succitato orientamento, si è teso a valorizzare la frequenza a tutti quei corsi che hanno ritardato l'accesso al lavoro dei dipendenti pubblici, sempre che i relativi titoli di studio siano stati richiesti per il posto ricoperto.
Al riguardo si richiamano le sentenze n. ri 765/1988, 426/1990, 133/1991, 280/1991, 27/1992, 209/1993, 208/1995, 20/1996 e, per il diploma di infermiere professionale, la n. 26/1992.
La stessa giurisprudenza di questo Giudice si è adeguata alle decisioni della Corte costituzionale (Sezione Toscana n. 354/2003; Sezione Lombardia n. 1556/2003) riconoscendo il riscatto dei tre anni del corso per conseguire il diploma di infermiere professionale, in base ad una lettura della normativa conforme a Costituzione.
Né rileva l'obiezione dell'Amministrazione resistente, in forza della quale la ricorrente non avrebbe provato di avere il diploma di scuola secondaria superiore.
Infatti, in presenza delle altre condizioni prescritte dalla legge, il riscatto del terzo anno di corso della scuola per infermieri professionali non è precluso dal mancato possesso, da parte del richiedente del diploma di scuola secondaria superiore, atteso che l'art. 2 della legge 25/2/1971 n. 124, pur innovando circa i requisiti necessari per l'iscrizione al corso (prevedendo che gli aspiranti all'ammissione alle scuole per infermieri professionali ne fossero in possesso, non ha reso obbligatorio il possesso del relativo diploma (cfr. in termini, Sezione Lombardia n. 280/2003; 1556/2003).
Il ricorso è pertanto fondato e va riconosciuto alla ricorrente il diritto ad ottenere l'ammissione a riscatto, a fini pensionistici, anche del terzo anno del corso per infermieri professionali.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto, Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere il riscatto del terzo anno del corso di studi per conseguire il diploma di infermiera professionale.
Compensa le spese fra le parti del giudizio.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Venezia nella pubblica udienza del 20 giugno 2006.
Il Giudice Unico delle Pensioni
F.to dott. Stefania Fusaro
Depositata in Segreteria 23/08/06
Il Direttore della Segreteria
F.to Guarino