INFERMIERE CONDANNATO PER LAVAGGIO OCULARE CON SIRINGA MUNITA DI AGO

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Nov 1, 2006, 8:35:55 AM11/1/06
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REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

composta dai magistrati:

Dott. Vincenzo LO PRESTI Presidente f.f. relatore

Dott. Giuseppa MANEGGIO Consigliere

Dott. Oriana CALABRESI Referendario

ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 709/2004

nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 24145 del
registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di
:

PV nato a Marsala il 23 ottobre 1953 rappresentato e difeso dall'avvocato
Carlo Ferracane ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Carla Randi, via del Bersagliere n. 17;

CA nato a Marsala il 5 febbraio 1955 ed ivi domiciliato in via De Gasperi
11/E.

Uditi ,alla pubblica udienza del giorno 10-12-2003,il Consigliere relatore
dr. Vincenzo LO Presti ed il Pubblico Ministero nella persona del Vice
procuratore regionale dott.ssa Anna Luisa Carra.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

FATTO

Con atto di citazione depositato il 24 novembre 2000 (notificato al
convenuto CA il 31-01-2001 ed al convenuto PV il 30-01-2001) il Procuratore
Regionale presso questa Sezione ha convenuto in giudizio i sigg. PV e CA per
ottenerne la condanna a favore dell'Azienda Sanitaria Locale n. 9 di
Trapani per £.105.760.955 , oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese
del giudizio.

La richiesta risarcitoria muove dalla constatazione che con nota n. 166/2253
del 22 gennaio 1998, il Direttore generale dell'AUSL n. 9 di Trapani
denunciava alla Procura Regionale presso questa Sezione che il Tribunale di
Marsala con sentenza n. 334/1995 aveva condannato in solido CV - PA, nonché
la U.S.L. n. 3 di Marsala - civilmente responsabile ai sensi dell'art. 28
Cost. in virtù del rapporto organico di dipendenza tra i predetti e tale
Ente- al pagamento in favore di IG della somma di £. 86.000.000, oltre
interessi legali e spese del giudizio, a titolo di risarcimento, per avere i
medesimi causato alla stessa gravissimi danni alla vista, procedendo ad un
imprudente lavaggio oculare mediante una siringa munita di ago metallico.

[b]In particolare dalla documentazione acquisita in sede istruttoria era
emerso che i convenuti- PV,nella qualità di medico di turno, e CA ,in
qualità di infermiere professionale- nel corso di un intervento avevano
tentato di rimuovere un corpo estraneo entrato nell'occhio sinistro della
signora Indelicato, spruzzandovi del liquido con una siringa munita di ago
metallico che,a causa della pressione esercitata dallo stantuffo, si era
conficcato nell'occhio della signora Indelicato, danneggiandolo
irrimediabilmente ( perdita del visus).[/b]

Nel riportarsi alle conclusioni cui pervenne il C.T. U. nominato dal Giudice
ordinario- in cui si evidenzia la atipicità della manovra eseguita e la
anomalia del protocollo sanitario seguito- la Procura regionale sottolinea
la mancanza di cautela nell'agire dei due convenuti, sottolineando che il
comportamento- contrario alla deontologia medica, assolutamente superficiale
e noncurante dell'altrui incolumità - costituisce espressione di grave
colpevolezza dell'agire, considerato che essi avrebbero dovuto prevedere,
almeno come qualsiasi altra persona , sia agli eventuali movimenti
inconsulti del paziente, sia il distacco dell'ago per la pressione operata
sullo stantuffo.

Pertanto, connotati di colpa grave sarebbero stati il comportamento del
sig. PV, medico , che quando diede la disposizione di procedere al lavaggio
oculare, avrebbe dovuto controllare le modalità di svolgimento
dell'operazione, e quindi impedire l'uso di un mezzo inadeguato ed
estremamente pericoloso, sia il comportamento del sig. CA che avrebbe dovuto
assolutamente scartare l'uso della siringa con ago metallico e, comunque,
avrebbe potuto anche rifiutarsi di intervenire atteso che non era dotato di
una specifica competenza e per di più in una struttura dove peraltro c'era
un apposito reparto di oculistica.

In presenza di tali circostanze, la Procura regionale ritiene che la spesa
sostenuta dalla Azienda U.S.L. n. 9 di Trapani per provvedere al
risarcimento dei danni prevedibili ed evitabili subiti dalla signora
Indelicato ( perdita del visus dell'occhio sinistro), giusta deliberazione
del Direttore Generale n. 2610 del 26 luglio 1996, rappresenta un danno per
l'Azienda medesima, e la relativa responsabilità va attribuita sia ai CV -
PA

Con memoria di costituzione personale il sig. CA:

contesta la sussistenza di un danno per l'A.S.L. n. 9 in quanto è in corso
il recupero della somma versata alla signora Indelicato a seguito ed in
esecuzione della sentenza n. 3344/95 del Tribunale civile di Marsala,
mediante una trattenuta mensile operata sullo stipendio che, alla data del 7
marzo 2001, ha comportato il recupero della somma di lire 34.460.567;

sostiene che il danno- atteso che la sentenza ha condannato in solido anche
l'A.S.L.- dovrebbe essere equamente ripartito in tre parti e che, pertanto,
a ciò conseguirebbe la cessazione della materia del contendere nei suoi
confronti, avendo lo stesso refuso interamente la sua porzione di danno,
anche tenuto conto che l'A.S.L. n. 9 non avrebbe mai proceduto a dotare il
pronto soccorso dell'ospedale Biagio di personale sufficiente ad espletare
una mole enorme di lavoro, e non avrebbe mai attivato una guardia medica
continuativa nei vari reparti e, segnatamente, in oculistica.

infine, eccepisce la prescrizione dell'azione in quanto i fatti che hanno
data origine al presunto danno erariale risalgono al 1991, mentre l'invito a
dedurre è stato notificato nel maggio del 2000, a termine ampiamente
maturato. E ciò si evidenzia anche se si volesse aderire alla tesi che la
prescrizione decorre dalla sentenza di condanna emessa il 12.4.1995.

Nella memoria di costituzione depositata il 15 marzo 2001 la difesa del
sig. PV così articola la sua difesa:

contesta la fondatezza della pretesa della Procura regionale sostenendo
l'assenza della colpa grave poiché il danno fu materialmente cagionato dal
sig, CA. Il dott. PV ebbe infatti solo ad impartire l'ordine di
effettuarlo, ma non ebbe a disporre l'utilizzo dell'attrezzo inadeguato (
siringa con ago metallico) . A fronte di una contestazione della
responsabilità per omessa vigilanza, si oppone quindi che il CA è infermiere
professionale, circostanza che legittima un apprezzabile affidamento in capo
al medico circa la correttezza dell'operato;

in subordine si chiede comunque di valutare la gravità delle rispettive
colpe alla stregua dell'art. 2055 cod.civ., e della constatazione che in
caso di regresso del coobbligato in solido che ha risarcito il danno, costui
è legittimato all'esercizio del regresso nella misura determinata dalla
gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze che sono derivate,da
considerare comunque non superiore al 50%;

contesta la sussistenza di un danno per la ASL n. 9 in quanto è in corso il
recupero della somma versata alla signora Indelicato a seguito della
sentenza n,. 3344/1995 del Tribunale civile di Marsala , mediante una
trattenuta mensile operata sullo stipendio che, alla data del 7 marzo
2001, ha comportato il recupero della somma di lire 34.460.567;

sostiene che il danno- atteso che la sentenza ha condannato in solido anche
l'A.S.L. -dovrebbe esser equamente ripartito in tre parti e che, pertanto,
a ciò conseguirebbe la cessazione della materia del contendere nei suoi
confronti, avendo lo stesso refuso interamente la sua porzione di danno,
anche tenuto conto che l'A.S.L. n. 9 non avrebbe mai proceduto a dotare il
pronto soccorso dell'ospedale Biagio di personale sufficiente ad espletare
una enorme di lavoro, e non avrebbe mai attivato una guardia medica
continuativa nei vari reparti e, segnatamente, in oculistica.

infine, eccepisce la prescrizione dell'azione in quanto i fatti che hanno
data origine al presunto danno erariale risalgono al 1991, mentre l'invito a
dedurre è stato notificato nel maggio del 2000, a termine ampiamente
maturato. E ciò si evidenzia, anche se si volesse aderire alla tesi che la
prescrizione decorre dalla sentenza di condanna emessa il 12.4.1955.

informa infine che sono state trattenute dall'A.U.S.L., medio tempore,
somme di importo pari ad un quinto dello stipendio e pari al lire
58.836.130., pertanto pienamente corrispondenti alla detta percentuale da
applicarsi al danno complessivamente risarcito, e sulle quali dal 1992 ad
oggi va calcolata la rivalutazione secondo gli indici ISTAT.

Già chiamato alle udienza del 4 aprile 2001 , 11 ottobre 2001 e 3 aprile
2002 per acquisire prova in ordine all'entità dei recuperi medio tempore
effettuati dall' A.U.S.L. di TRapani, viene oggi alla odierna discussione
del merito.

Al fascicolo risulta prodotta certificazione dell' AUSL n. 9 prot. n.
627/7355/A depositata il 2/7/2002 dalla quale viene comunicato che,dal
febbraio 2003 al giugno 2002,al sig. CA è stata trattenuta la somma di €
21.345,54 ed al dr. PV la somma di € 35.308,57 (per un importo complessivo
di € 56.654,11 pari a £ 109.697.535).

In seguito,con ordinanza n. 288/2003, è stato disposto un supplemento
istruttorio per acquisire:

1. copia di tutti i mandati quietanzati di pagamento emessi dalla Azienda
U.S.L. n. 9 di Trapani nei confronti della signora IG;

2. copia della dell'apposita dichiarazione liberatoria, il cui rilascio è
stato subordinato al pagamento del dovuto risarcimento, come espressamente
indicato nella delibera del Direttore Generale ff. dell'Asl 9 di Trapani n.
2610 del 26 luglio 1996 richiamata in premessa.

In esecuzione del predetto supplemento istruttorio :

sono stati depositati in atti mandati,emessi in favore della sig.
Indelicato,per un importo complessivo di £ 134.820.800.

è stata depositata la dichiarazione liberatoria di cui alla predetta
ordinanza.

In conseguenza resterebbero da risarcire in favore della ASL £ 25.123.265
(134.820.755 - 109.697.535).

DIRITTO

Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di prescrizione proposta dai
convenuti.

La stessa non ha pregio in quanto il termine prescrizionale,secondo la
prevalente giurisprudenza di questa Corte condivisa anche dal Collegio,
decorre dal momento in cui si è verificato il danno.

Nella fattispecie tale danno si è verificato nel momento in cui , con
deliberazione del Direttore Generale n. 2610 del 26 luglio 1996,è stato
liquidato,alla signora Indelicato , il risarcimento dei danni subiti.

Ne deriva che ,essendo stato notificato ai convenuti l'atto di citazione nel
gennaio 2001 ,non può ritenersi decorso il termine prescrizionale
quinquennale.

In conseguenza l'azione del PM non può ritenersi prescritta.

Nel merito il Collegio ritiene che sussistano tutti gli elementi per
affermarne la responsabilità amministrativa.

Sussiste,infatti,il danno erariale:in quanto la somma spesa dalla
Amministrazione per il risarcimento dei danni alla signora Indelicato ha
determinato una deminutio del patrimonio erariale.

Attualmente il danno ancora da risarcire è pari a £ 25.123.265 (€
12.975,08); infatti risulta dagli atti che alla predetta è stata
complessivamente liquidata la somma di £ 134.820.800 mentre ai convenuti è
stata complessivamente trattenuta dallo stipendio la somma di £ 109.697.535
(134.820.755 - 109.697.535 fa appunto £ 25.123.265).

Sussiste il nesso di causalità tra la condotta dei convenuti ed il danno
predetto.

Infatti il convenuto PV,nella qualità di medico di turno, ed il convenuto
CA ,in qualità di infermiere professionale, nel corso di un intervento
avevano tentato di rimuovere un corpo estraneo entrato nell'occhio sinistro
della signora Indelicato, spruzzandovi del liquido con una siringa munita di
ago metallico che,a causa della pressione esercitata dallo stantuffo, si
era conficcato nell'occhio della signora Indelicato, danneggiandolo
irrimediabilmente ( perdita del visus).

Sussiste,infine,la colpa grave dei convenuti.

Secondo costante giurisprudenza di questa Corte,la sussistenza della colpa
grave non può essere affermata in astratto ma deve essere valutata caso per
caso.

Questo perchè,non ogni condotta diversa da quella doverosa implica colpa
grave ma solo quella che sia caratterizzata da particolare
negligenza,imprudenza od imperizia e che sia posta in essere senza
l'osservanza,nel caso concreto,di un livello minimo di diligenza,prudenza o
perizia;occorre precisare,inoltre,che tale livello minimo dipende dal tipo
di attività concretamente richiesto all'agente e dalla sua particolare
preparazione professionale,in quel settore della P.A. al quale è preposto.

Applicando tali principi di carattere generale alla fattispecie si può
senz'altro affermare l'esistenza della colpa grave dei convenuti.

Infatti il convenuto PV, medico , quando diede la disposizione di procedere
al lavaggio oculare, avrebbe dovuto controllare le modalità di svolgimento
dell'operazione, e quindi impedire l'uso di un mezzo inadeguato ed
estremamente pericoloso mentre il convenuto CA,infermiere professionale,
avrebbe dovuto assolutamente scartare l'uso della siringa con ago metallico
e, comunque, avrebbe potuto anche rifiutarsi di intervenire atteso che non
era dotato di una specifica competenza e per di più in una struttura dove
peraltro c'era un apposito reparto di oculistica.

In conseguenza va affermata la responsabilità amministrativa dei convenuti.

Circa la ripartizione del danno tra gli stessi ritiene il Collegio che esso
vada ripartito al 50% tra di loro infatti non ha pregio l'eccezione
formulata dai convenuti stessi ,i quali sostengono che il danno - atteso che
la sentenza ha condannato in solido anche l'A.S.L.- dovrebbe essere
equamente ripartito in tre parti, in quanto l'A.S.L. è stata condannata in
solido solo in base all'art. 28 della Costituzione mentre il danno,per come
già detto , è stato cagionato dal comportamento dei convenuti stessi.

In conseguenza va affermata la responsabilità dei convenuti e questi ultimi
vanno condannati ciascuno al pagamento della somma di € 6.487,54 (€
12.975,08 : 2) ,in favore dell'Azienda Sanitaria Locale n. 9 di Trapani
oltre:

1)alla rivalutazione monetaria su tale somma,da determinarsi secondo gli
indici I.S.T.A.T.,a decorrere dal 26 luglio 1996 (data in cui si è
concretizzato il danno per la liquidazione dello stesso avvenuta con
deliberazione del Direttore Generale n. 2610 del 26 luglio 1996) e fino alla
data di pubblicazione della presente sentenza;

2)agli interessi legali su detta somma,rivalutata come sopra,a decorrere
dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.

3)alle spese di giudizio,in favore dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dei Conti,Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana,condanna
i sigg. PV.CA al pagamento,in favore dell'Azienda Sanitaria Locale n. 9 di
Trapani,della somma di € 6.487,54 ciascuno,oltre alla rivalutazione
monetaria su tale somma,da determinarsi secondo gli indici I.S.T.A.T.,a
decorrere dal 26 luglio 1996 e fino alla data di pubblicazione della
presente sentenza ed agli interessi legali su detta somma,rivalutata come
sopra,a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza ora
detta e fino al soddisfo.

Condanna inoltre detto convenuti alle spese di giudizio che si liquidano in
Euro 317,45 (trecentodiciasette/45).

Così deciso ,in Palermo,nella Camera di Consiglio del 10-12-2003.

Il Presidente f.f. estensore

f.to Vincenzo Lo Presti

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 11 marzo 2004

Il Direttore di Cancelleria

f.to dott. Sergio Vaccarino

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