Art. 4 - ANNOTAZIONI -
Prima di esercitare la pesca devono essere annotati, negli appositi
spazi dei documenti di pesca (in modo indelebile) la data dell’uscita
(con due cifre) e la zona con il collegio o i collegi di pesca o il numero
per i regimi particolari:
- A (Zona “A”) ed il numero del Collegio;
- B (Zona “B”) ed il numero del Collegio;
- RP ed il relativo numero (Regimi Particolari):
acque di cui all’art. 13;
- NK (No Kill) ed il numero del Collegio: acque di cui all’art. 11
ed altre acque (A-B-RP) nel rispetto della normativa di cui all’art.
11 del Calendario.
Nel caso di esercizio della pesca sia in zona “A” che in zona “B”,
devono essere annotate entrambe le zone ed i relativi collegi e
l’attività di pesca non può proseguire in altre zone (NK-RP) nemmeno
variando il sistema.
In uno stesso giorno, l’esercizio della pesca è consentito esclusivamente
in un solo Regime Particolare e non in altre zone (A-B-NK) .Una volta
scelto il sistema NK (No Kill), lo stesso non può essere modificato.
Durante l’esercizio della pesca andrà annotato negli appositi spazi
dei documenti di pesca (in modo indelebile), ogni esemplare appena
catturato e trattenuto di:
- salmonidi (distinti in marmorate e ibridi ed altri salmonidi) e
timallidi;
- carpe, lucci e tinche;
- anguille, barbi, cavedani e persico reale;
annotando con M il pescato trattenuto dalle ore 00.00 alle ore
12.00, con P il pescato trattenuto dalle ore 12.00 alle 20.00 e con
S il pescato trattenuto dalle ore 20.00 alle ore 24.00.
In caso di errore l’annotazione esatta e completa di tutti gli elementi
va ripetuta nello spazio sottostante, con conseguente perdita della
possibile uscita