IL CONFINE TRA PRESTAZIONI PATRIMONIALI E PRESTAZIONI TRIBUTARIE.

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Alfredo Quarchioni

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Apr 1, 2008, 6:43:32 PM4/1/08
to Giudici Tributari Umbria e Centro Italia

IL CONFINE TRA PRESTAZIONI PATRIMONIALI E PRESTAZIONI TRIBUTARIE.
CONTRASTI TRA CORTE COSTITUZIONALE E SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE


La recente Sentenza della Corte costituzionale (n. 64/08), oltre che
restringere la giurisdizione delle Commissioni tributarie, fa emergere
o riemergere, un contrasto molto profondo tra la Corte di cassazione
(aSezioni Unite) e la Corte costituzionale. Ritengo che tale contrasto
dovrebbe essere rimosso dal Legislatore. Spesso questi aspetti di
appartenenza o meno ad una giurisdizione è talmente sottile che il
tutto si ricollega a questioni di politica giurisdizionale.

È a tutti noto come l'individuazione del confine tra
prestazioni di carattere tributario e prestazioni patrimoniali di
"altra natura" a vantaggio di un soggetto pubblico, possa talvolta
essere estremamente labile e difficile.

In base alle motivazioni addotte dalla Corte costituzionale che ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2,
secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
nella parte in cui stabilisce che «Appartengono alla giurisdizione
tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni»,
dovrebbe essere costituzionalmente illegittima anche -ma non solo- la
disposizione .di cui al primo comma del citato art. 2 nella parte in
cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie aventi
ad oggetto ...le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici
finanziari" se
riferiti a un rapporto di natura non tributaria.


Recentemente però la Corte di cassazione (a Sezioni Unite)
nel decidere un ricorso concernente la giurisdizione in relazione ad
un'Ordinanza Ingiunzione con la quale l''Agenzia delle Entrate aveva
intimato ad una Società assicuratrice il pagamento di una elevata
sanzione amministrativa per essersi l'anzidetta Società avvalsa delle
prestazioni di lavoro autonomo di due medici dipendenti di un ente
pubblico senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di
appartenenza non solo ha dichiarato la giurisdizione delle
Commissioni tributarie, ma -quel che è più rilevante- ha anche
ritenuto espressamente la "manifesta infondatezza" della relativa
questione di costituzionalità della devoluzione delle controversie
sulle sanzioni alle Commissioni tributarie. (Ved. Sent. n. 13902 del
2007).



Una questione che per la Corte di Cassazione (peraltro a Sezioni
Unite) è "manifestamente infondata" per la Corte costituzionale
potrebbe e dovrebbe essere invece "fondata" con conseguente ulteriore
dichiarazione di illegittimità



Aprile
2008
Alfredo Quarchioni



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