INCOSTITUZIONALITA CON BEFFA

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Alfredo Quarchioni

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Jun 21, 2010, 6:31:24 PM6/21/10
to Giudici Tributari Umbria e Centro Italia
DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010 , n. 78
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica.


I RECENTI PROVVEDIMENTI VARATI CON IL DECRETO LEGGE 78/2010 OLTRE CHE
DI DUBBIA COSTITUZIONALITA AUMENTERANNO DI MOLTO IL LAVORO DEI
GIUDICI TRIBUTARI CON COSTO ZERO CONSIDERATO CHE ALLE ORDINANZE
CAUTELARI DI SOSPENSIONE NON VENGONO ATTRIBUITI COMPENSI.

Dopo il varo del decreto legge 78/2010 è opportuno soffermarsi sui
provvedimenti che hanno riguardato gli avvisi di accertamento emessi
ai fini dell'imposta su redditi e dell'Iva e sui provvedimenti di
applicazione delle sanzioni, che dal 1 ° luglio 2011 costituiranno
titolo esecutivo all'atto della notifica al contribuente, soprattutto
con riferimento alla durata temporanea massima, di150 giorni della
pronuncia di sospensione dell'esecuzione adottata dalle Commissioni
tributarie adite per contrastare la pretesa del Fisco.

La limitazione non tiene conto non soltanto di precisi valori
costituzionali, ma an¬che dei concreti meccanismi processuali che
regolano l'istituto della sospensione dell'atto impugnato.

Sotto un primo profilo, viene anzitutto in esame il princi¬pio di
ragionevolezza (articolo 2 della Costituzione), non potendosi
giustificare una decadenza del provvedimento di sospensione in tempi
predeterminati , che prescindono da carico di lavoro pendente avanti
agli uffici giudiziari aditi, nel senso che non può certo gravare sul
contribuente l'impossibilità da parte delle Commissio¬ni tributarie di
fissare, nel ter¬mine stabilito, la trattazione nel merito dei ricorsi
per i quali è stata pronunciatala sospen¬sione dell'atto impugnato.

Altro principio costituzio¬nale inciso è da individuare nel diritto di
difesa (articolo 24 della Costituzione), del quale nella
giurisprudenza del giudice delle leggi le misure cautelari
costituiscono una componente essenziale che deve ritenersi
costituzional¬mente imposta fino al momento in cui non intervenga,
nel processo, una pronuncia di merito che accolga la doman¬da con
efficacia esecutiva.
LE SCADENZE
Il calendario rigido predisposto dal legislatore non tiene conto dei
tempi del rito tributario

Quanto a un secondo profi¬lo, attinente ai concreti mecca¬nismi
processuali, si fa presen¬te che, nel caso in cui il contri¬buente
richieda la sospensio¬ne dell'atto impugnato, con lo stesso ricorso
introduttivo o con separata istanza, il presidente dell'organo
giudicante è tenuto a fissare la trattazio¬ne della richiesta di
sospensio¬ne per la prima camera di consiglio dando comunicazione alle
parti almeno 10 giorni libe¬ri prima. Ove la-sospensione venga
concessa, la trattazione del merito del ricorso deve essere fissata
non oltre 90 giorni dalla pronuncia.

Questo termine, di natura ordinatoria , difficilmente viene
rispettato a causa del nu¬mero delle istanze cautelari presentate e
che oggi ammon¬tano a circa un terzo dei ricorsi proposti.

Ancor meno sarà possibile la fissazione nel termine di 150 giorni
previsto dalla novella, tenuto conto che, per forze di cose, avverso
tutti gli atti aven¬ti carattere esecutorio, saranno presentate
istanze cautelari e queste è presumibile siano ac¬colte in larga
misura.
Anche in un rito rapido come quello tri¬butario (la durata dei
processi nei due gradi di merito non supera mediamente i due anni) non
sarà possibile osservare il termine di 150 giorni.

Ma vi è un ulteriore proble¬ma che la riforma acuisce: quello dei
compensi per le pronunce cautelari, nel qua¬dro più ampio di una
revisio¬ne dei compensi dei giudici tributari in generale.
Attualmente il compenso dei giudici tributari è costitui¬to da una
componente fissa di 311 euro lordi mensili e da una variabile, pari a
26 euro lordi a sentenza, che giungono a 37,50 euro lordi se il
giudice è anche estensore della senten¬za.
La quota variabile è corrisposta soltanto per i provvedimenti che
definiscono il ricor¬so. per cui le ordinanze cautelari (che non
definiscono la controversia) non danno dirit¬to a compensi.

Se questo stato di cose è sta¬to accettato quando il numero delle
istanze cautelari era deci¬samente ridotto, non può più accettarsi
attesa la frequenza con la quale esse vengono oggi proposte, e tanto
meno sarà ac¬cettabile allorché la presenta¬zione dell'istanza
cautelare diverrà la regola.
Con la conse¬guenza che si tengono udienze ed ancor più se ne
terranno in futuro nelle quali il giudice tributario non percepisce
al¬cun compenso e, se non risie¬de nel luogo in cui ha sede la
Commissione tributaria, deve rimettere di tasca propria an¬che le
spese di viaggio.

L'Associazione magistrati tributari ha più volte propo¬sto di
risolvere il problema dei compensi istituendo un contribuito unificato
all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa tributaria, così come
av¬viene per le cause civili, con la previsione anche di un'area di
esenzione per le cause di minor valore (fino a 5.000 o 10.000 euro).


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