IL MILLE PROROGHE ED I GIUDICI TRIBUTARI

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Alfredo Quarchioni

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Feb 23, 2008, 5:41:48 AM2/23/08
to Giudici Tributari Umbria e Centro Italia
IL MILLE PROROGHE E L'EMENDAMENTO DEI GIUDICI TRIBUTARI

Quanto all'emendamento al Decreto Milleproroghe, nella tarda serata di
ieri, il "consiglio dei nove", della Camera dei Deputati cui
partecipano i principali partiti tra i quali Forza Italia, il PD,
Alleanza Nazionale, l'UDC ecc., al fine di evitare la possibilità che
l'insorgere di continue discussioni su questioni secondarie, facessero
decadere nella sua globalità il Decreto Milleproroghe,
stante il fatto che oggi è l'ultima sessione della Camera dei
Deputati, hanno deciso di ritirare tutti gli emendamenti, con la
promessa "trasversale" di riportare in Aula nella prossima
legislatura, i soli
emendamenti ritirati che erano stati dichiarati "ammissibili" e la cui
"legittimità" era stata ratificata nelle rispettive sedi delle
Commissioni di riferimento.

Sapremo tempestivamente quando verrà riportato in Aula per la
discussione di merito, ma quando tornerà, tornerà in una versione che
sarà opportuno integrare , come alcuni colleghi emeriti ci hanno
suggerito . Sulla base di quella che risulterà essere la nuova
compagine governativa, valuteremo l'opportunità di sottoporre ai
Parlamentari che se ne sono occupati (ovviamente se verranno
rieletti), alcune modifiche in corso di studio.

Eventuali suggerimenti propositivi saranno graditi, sempre se lo
riterrete opportuno.

Eventuali suggerimenti e proposte possono essere inviate direttamente
alla ML .
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Giudici , Giurisprudenza e Sentenze interessanti su argomenti di
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Sarà mia cura, periodicamente, fornire gli aggiornamenti sulla
Mailing-list ( ML)
Alfredo Quarchioni .


SEGUE EMENDAMENTO SULLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
CAMERA dei DEPUTATI



EMENDAMENTO AL DECRETO "Milleproroghe", n. 248/2007


EMENDAMENTO

Onorevoli Colleghi.
Con i decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546,
furono radicalmente riformati l'ordinamento degli organi speciali di
giurisdizione tributaria ed il processo tributario.
Le nuove regole processuali di fatto, però, per il tempo
necessario all'espletamento dei concorsi, sono state applicate dalle
rinnovate commissioni tributarie a partire dal 1º aprile 1996.
Il giudizio ampiamente positivo dell'attività svolta dalle
Commissioni Tributarie in questi anni si fonda non solo sul numero
delle decisioni assunte, che è di circa 6 milioni, ma anche sulla
qualità di tali decisioni, dal momento che la media degli appelli
proposti avverso le decisioni delle Commissioni Tributarie Provinciali
si attesta su un livello del 13-14 per cento.
Peraltro, tali dati non tengono conto dell'attività relativa ai
procedimenti cautelari, che a volte si presentano più problematici e
richiedono maggiore studio delle decisioni di merito.
Inoltre l'attività svolta dalle Commissioni Tributarie si caratterizza
per i tempi delle decisioni in linea con il precetto costituzionale
della ragionevole durata del processo. Precetto che assume particolare
rilievo in campo tributario se si considera che in passato i tempi
eccessivamente lunghi delle decisioni delle Commissioni Tributarie
favorivano di fatto fenomeni di evasione fiscale, dal momento che la
presentazione, anche strumentale, di un ricorso consentiva di rinviare
il pagamento o l'inizio del pagamento del tributo, confidando anche
nell'applicazione di un possibile successivo condono.
Anche a seguito di tali favorevoli esperienze si è riscontrato negli
ultimi anni un deciso favor legislativo verso l'allargamento e
l'autonomia della giurisdizione tributaria, come da ultimo statuito
dapprima con l'articolo 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e successivamente con l'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-
legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, che riformulando l'articolo 2 del
decreto legislativo n. 546 del 1992 (relativo all'oggetto della
giurisdizione tributaria), hanno esteso tale giurisdizione a tutte le
controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie (con la
sola eccezione delle controversie riguardanti atti di esecuzione
forzata tributaria), ivi compresa la risoluzione in via incidentale di
ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie
rientranti nella giurisdizione del Giudice Tributario (a meno che si
tratti di querela di falso o di materia di stato e capacità delle
persone, che rimangono di competenza esclusiva dell'autorità
giudiziaria ordinaria). Si è così affermata anche per tale aspetto
l'autonomia della giustizia tributaria rispetto alla giustizia civile.
Non bisogna, poi, dimenticare che il Giudice Tributario si vedrà
assegnate sempre più controversie non solo di indubbio spessore
tecnico, ma anche suscettibili di essere incise da profili di
compatibilità comunitaria richiedenti un'adeguata ed approfondita
cognizione delle connesse problematiche giuridiche ed una ancor più
elevata qualificazione professionale di ogni Giudice.
A fronte di tale complesso quadro operativo è avvertita, sia dalle
parti politiche, sia dai Giudici Tributari, l'esigenza di una ampia
revisione e di una ulteriore razionalizzazione del sistema di
giustizia tributaria e dell'ordinamento degli organi di giustizia
tributaria, che ancora risentono, pur dopo le riforme del 1992, di
impostazioni concettuali e tecniche proprie delle cessate commissioni
tributarie di primo e secondo grado.
In attesa di tale generale riforma e per agevolare il cittadino -
contribuente nella interpretazione della funzione della Giustizia
Tributaria, il presente emendamento propone alcuni necessari, urgenti
interventi.
Più in particolare, l'articolo 1 propone le nuove denominazioni
<<Giudice Tributario>>, <<Tribunale Tributario>> e <<Corte d'Appello
Tributaria>> in sostituzione delle attuali <<componente di Commissione
Tributaria>>, <<Commissione Tributaria Provinciale>> e <<Commissione
Tributaria Regionale>>, in modo tale da uniformare alla specifica
attività giurisdizionale delle Commissioni Tributarie la denominazione
delle stesse, che residua da epoche in cui la natura di tali organi
era ritenuta meramente amministrativa e non giurisdizionale.
Invero la lettura in chiave giurisdizionale delle Commissioni,
affermata nei due citati decreti legislativi, ha da tempo superato il
vaglio di costituzionalità del giudice delle leggi sul presupposto che
la Costituzione vieta l'istituzione di nuovi giudici speciali
(articolo 102), ma non la sopravvivenza di quelli esistenti e solo da
revisionare ai sensi della VI disposizione transitoria.
La nuova denominazione proposta appare, pertanto, del tutto idonea
a rappresentare la funzione giurisdizionale e non più amministrativa
degli organi di giustizia tributaria, rendendo immediatamente
percepibile tale differenza ai contribuenti e meglio adeguandosi alla
dignità della funzione.
L'art. 2 è finalizzato alla realizzazione della pari dignità tra i
Giudici Tributari, consentendo a tutti l'accesso alle diverse funzioni
di appello o agli incarichi semidirettivi e direttivi, condizionato
all'effettivo accertamento delle capacità ed attitudini, considerando
l'anzianità acquisita.
Si prevede, quindi, che le nomine a tutte le funzioni di Presidente di
Corte d'Appello Tributaria e di Tribunale Tributario, Presidente e
vice Presidente di Sezione, e Giudice presso le Corti d'Appello
Tributarie e i Tribunali Tributari siano conferite dal Consiglio di
Presidenza in base a concorsi interni che tengano conto degli anni di
esercizio delle funzioni di Giudice Tributario e mirino ad accertare
laboriosità, diligenza, capacità e preparazione, nell'espletamento
della sola funzione giurisdizionale tributaria.
L'art. 3 è finalizzato, infine, a prendere atto delle mutate esigenze
della necessità di risiedere nella regione in cui viene svolta
l'attività giudicante.
Nella realtà attuale che vede l'abbattimento delle frontiere in tutto
il vecchio continente appare anacronistico un obbligo che costringe
alla divisione della famiglia, tenendo conto che, comunque, l'attività
del giudice tributario è, allo stato, non esplicata in forma
esclusiva.
L'emendamento proposto non comporta alcun aggravio di costi in
generale e non richiede alcun intervento sul Bilancio dello Stato in
particolare.














TESTO

Art. 1.
1. Nei decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545, e 31 dicembre
1992, n. 546, le espressioni <<componente di Commissione Tributaria>>,
<<Commissione Tributaria Provinciale>> e <<Commissione Tributaria
Regionale>>, ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti: <<Giudice Tributario>>, <<Tribunale Tributario>> e <<Corte
d'Appello Tributaria>>.




Art. 2

L'art.3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito
dal seguente:
"I presidenti degli organi di giurisdizione tributaria e delle sezioni
- I vicepresidenti di sezione - I giudici ."
1. I presidenti dei Tribunali Tributari sono nominati tra i presidenti
di sezione dei tribunali tributari con almeno quindici anni di
esercizio delle funzioni di Giudice Tributario, purchè in possesso di
diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o altre
equipollenti;
2. I presidenti di sezione dei Tribunali Tributari sono nominati tra i
Giudici Tributari con almeno dieci anni di esercizio delle funzioni di
Giudice Tributario, purchè in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o altre equipollenti;
3. I vicepresidenti di sezione dei Tribunali Tributari sono nominati
tra i giudici dei tribunali tributari con almeno cinque anni di
esercizio delle funzioni di Giudice tributario;
4. I presidenti delle Corti d'Appello Tributarie sono nominati tra i
Presidenti dei tribunali tributari, i Presidenti di sezione delle
corti d'appello tributarie e i presidenti di sezione dei tribunali
tributari con almeno venti anni di esercizio delle funzioni di Giudice
Tributario, purchè in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza
o in economia e commercio o altre equipollenti;
5. I presidenti di sezione delle Corti d'Appello Tributarie sono
nominati tra i Giudici Tributari che abbiano svolto per almeno
quindici anni la funzione di Giudice Tributario, purchè in possesso di
diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o altre
equipollenti.
6. I vicepresidente di sezione delle Corti d'Appello Tributarie sono
nominati tra i Giudici Tributari che abbiano svolto per almeno dieci
anni la funzione di Giudice Tributario, purchè in possesso del diploma
di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o altre
equipollenti;
7. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, per la
nomina ad una delle funzioni previste nei commi precedenti, terrà
conto degli anni di esercizio delle funzioni di giudice tributario,
nonché della laboriosità, della capacità, della diligenza e
preparazione dimostrate nell'espletamento delle funzioni esercitate al
momento della valutazione, sulla base di criteri obiettivi formulati
dallo stesso Consiglio.

Art. 3

All'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545 è
abrogata la lettera f).


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