Alfredo Quarchioni
unread,Jul 15, 2009, 3:38:58 PM7/15/09Sign in to reply to author
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to Giudici Tributari Umbria e Centro Italia
LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI GIUDIZIO NON E’PIU POSSIBILE.
DEVONO SUSSISTERE GRAVI ED ECCEZIONALI RAGIONI PER LA COMPENSAZIONE
DELLE SPESE".
L. n. 69/2009 all'articolo 92 del cpc
Appare che in forza del comma 11 dell'art. 45 del recente collegato
su giustizia e semplificazione, sia stato modificato l'art. 92 c.p.c.
e che ora (dal 4 luglio 2009) si possano compensare le spese di
giudizio solo per "gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente
indicate nella motivazione".
Limitazioni alla possibilità per il giudice di compensare le spese di
giudizio
Sino alla novità apportata dalla L. n. 69/2009 all'articolo 92 del
cpc,
la compensazione delle spese poteva essere disposta, oltre che per
soccombenza reciproca, anche per "giusti motivi" Secondo la novella,
ferma restando la possibilità di compensare le spese per soccombenza
reciproca, occorrono "gravi ed eccezionali ragioni", il che è
sintomatico della volontà del legislatore di ridurre le ipotesi di
compensazione delle spese.
Il giudice salvo il caso di soccombenza reciproca può procedere alla
compensazione solo se concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni
esplicitamente indicate nella motivazione. Casi di soccombenza
reciproca
sono, ad esempio, il rigetto delle richieste di ambedue le parti, la
rinuncia ad alcune domande, l'accoglimento di alcune domande o di
alcuni
capi della domanda. La modifica è stata realizzata proprio con
l'intento
specifico di incidere sulla comoda e ormai consolidata prassi dei
giudici anche tributari di dichiarare compensate le spese del giudizio
in assenza di gravi ed eccezionali ragioni. Tale modifica legislativa
è
certamente in grado di garantire una migliore attuazione del principio
del victus victori e di incidere profondamente sul modus decidendi dei
giudici tributari, i quali dovranno indicare esplicitamente in
motivazione la presenza di gravi ed eccezionali motivi di
compensazione,
ossia di deroga al generale principio di condanna alla refusione delle
spese di lite a carico della parte soccombente. Possono farsi
rientrare
nel concetto di gravi ed eccezionali ragioni di compensazione :
- l'obiettiva controvertibilità delle questioni ;
- la novità delle questioni di diritto trattate;
- la dubbiezza della lite;
- il mutamento di giurisprudenza nel corso del processo su questioni
di
particolare complessità ;
- la mancanza di una consolidata giurisprudenza ;
- la peculiarità del rapporto giuridico controverso richiedente delle
complesse questioni interpretative.
La citata novella costituisce un'ulteriore argomentazione per
sostenere
la palese illiceità di provvedimenti sulle spese "motivati" nella
seguente maniera: "sussistono giusti motivi per compensare le spese",
o,
dopo la riforma, "sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la
compensazione delle spese".
Le prescrizioni della L. 62/09 in tema di spese appaiono "abbastanza"
vincolanti.
martedì 07/07/2009
Saluti Alfredo Quarchioni