Sommario1. Premessa. - 2. L'aspetto della "cultura" nell'ordinamento comunitario fino al Trattato di Nizza. - 3. Dal programma Raffaello a Cultura 2000: il contributo concreto dell'Unione allo sviluppo delle culture degli Stati membri. - 4. La "cultura" nella nuova Costituzione europea. - 5. Conclusioni.
1. Premessa La recente pubblicazione della Costituzione europea sulla Gazzetta della Comunit in data 16 dicembre 2004 [1], induce a domandarsi quale incidenza avr, alla luce delle nuove disposizioni, il diritto comunitario sulle norme dettate dagli Stati membri al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale.
Iniziando l'analisi dal Trattato di Roma del 1957, istitutivo della Comunit, emerge che, a causa del carattere essenzialmente economico che distingueva le origini comunitarie, "cultura" e "tutela del patrimonio culturale" degli Stati membri rivestivano, in principio, un ruolo marginale: non esistevano infatti norme che delineassero specificamente il ruolo della Comunit rispetto agli Stati membri, n tanto meno le modalit di azione della stessa in ambito culturale. Si pu, infatti, rilevare come l'aspetto della "cultura" sia considerato dal legislatore esclusivamente in due sole disposizioni e pi precisamente [2]:
nell'art. 3, lett. p), relativamente ai principii generali, in cui si indicava tra le diverse azioni della Comunit finalizzate alla promozione dello sviluppo armonioso ed equilibrato delle attivit economiche dei diversi Stati membri, anche quella "del pieno sviluppo delle culture degli Stati membri";
nell'art. 36, che, relativamente all'abolizione delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri, lasciava "impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralit pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della propriet industriale e commerciale".
E' solo con le modifiche apportate al Trattato dalla Convenzione di Maastricht del 1993, che, per la prima volta nella normativa europea, l'aspetto della cultura "assurge ad interesse pubblico comunitario di rango primario" [3], divenendo la cooperazione culturale tra gli Stati membri un obiettivo ufficialmente riconosciuto dell'azione comunitaria.
A differenza di quanto previsto nella versione originaria del Trattato, infatti, vengono delineati espressamente in un'apposita norma (l'art. 128) [4] gli obiettivi dell'azione comunitaria in materia di "cultura": compito dell'Unione deve essere quello di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversit culturali, (comma 1), di incoraggiare la conoscenza e la diffusione delle culture e della storia dei popoli, di conservare il patrimonio europeo (comma 2) ed infine di favorire la cooperazione tra gli Stati, con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali (comma 3).
Il ruolo dell'Unione in tale ambito viene dunque delimitato e circoscritto ad un'opera prevalentemente di incentivazione alla cooperazione culturale tra i diversi Stati membri e solo eccezionalmente di integrazione delle politiche nazionali, nella misura in cui gli obiettivi prefissati possano essere raggiunti meglio a livello comunitario che a livello nazionale.
Passando infine ad analizzare l'ultima versione del Trattato, come risulta dalle modifiche apportate dalla Convenzione di Amsterdam e dalla Convenzione di Nizza, si rileva che il contenuto dell'art. 128 stato ora interamente trasfuso nell'art. 151 [5].
Viene infatti confermato che obiettivo principale dell'Unione il pieno sviluppo delle culture degli Stati membri (comma 1) attraverso la valorizzazione del retaggio culturale comune nel rispetto delle diversit nazionali e regionali (comma 4).
Al fine di realizzare dette finalit, l'articolo in commento ribadisce, al pari del precedente, che l'azione dell'Unione deve essere indirizzata: non solo ad incentivare la cooperazione tra gli Stati membri ma - qualora necessario - anche ad appoggiare ed integrare l'azione degli stessi al fine di migliorare la conoscenza e la diffusione della cultura e della storia dei popoli europei, conservare e salvaguardare il patrimonio culturale di importanza europea, facilitare scambi culturali non commerciali, incentivare la creazione artistica e letteraria, compreso anche il settore audiovisivo (comma 2), nonch favorire la cooperazione nei confronti dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura (comma 3).
Unica differenza, rispetto alla versione originaria del Trattato, rappresentata dalla scelta di dedicare un intero Titolo, il XII, alla "Cultura", a riprova della crescente importanza dell'aspetto culturale nella vita dell'Unione.
Passando quindi ad analizzare in quale direzione si sia mossa prima d'ora l'Unione al fine di realizzare gli obiettivi previsti nel Trattato, si pu constatare che l'azione di incentivazione nei confronti degli Stati membri si concretizzata quasi esclusivamente attraverso interventi di sostegno a carattere finanziario contenuti in specifici progetti, adottati in codecisione tra il Consiglio e il Parlamento europeo, previa decisione del Comitato delle regioni.
Al riguardo si pu sottolineare che a partire dal 1993 le iniziative culturali dell'Unione, che in precedenza avevano avuto un carattere "episodico e frammentario" [6], si traducono in precise azioni di incentivazioni a carattere economico, concretizzantesi in specifici programmi culturali pluriennali volti a valorizzare, sostenere e tutelare il patrimonio culturale europeo.
In particolare gli interventi dell'Unione in materia di cultura possono essere divisi in due differenti periodi: il primo anteriore all'anno 2000 con i programmi Caleidoscopio (1996-1999) [7], mirante a sostenere le attivit di creazione e di cooperazione artistica e culturale di dimensione europea, Arianna (1997-1999) [8], per il sostegno del settore del libro e della letteratura, e Raffaello (1997-2000) [9], diretto a completare le politiche degli Stati membri nel settore del patrimonio culturale; il secondo successivo all'anno 2000, che vede la nascita di "Cultura 2000", che raggruppa in un unico strumento di programmazione e finanziamento i precedenti tre programmi, avente durata fino all'anno 2006 [10].
Con tale iniziativa l'Unione europea si prefigge quale finalit primaria l'incentivazione e la cooperazione mirante alla protezione, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale europeo, sensibilizzando, da un lato, i cittadini al patrimonio culturale e, dall'altro, cercando di migliorare le loro possibilit di accesso a tale patrimonio: obiettivi questi che trovano una speculare previsione nelle finalit "di tutela, valorizzazione e fruizione" enunciate anche nelle normative che si sono succedute nel nostro ordinamento a partire dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 fino ad arrivare al nuovo Codice dei beni culturali approvato con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Attraverso lo stanziamento di circa 30 milioni di Ecu, stato pertanto possibile, nel periodo intercorso tra il 1997 e il 1999, finanziare in Europa 222 progetti e 18 "laboratori europei del Patrimonio", intendendosi con tale espressione interventi tecnicamente complessi su monumenti o siti d'interesse eccezionale.
la cooperazione finalizzata allo scambio di esperienze e lo sviluppo di tecniche applicate al settore dei beni culturali (innovazione e nuove tecnologie, mobilit e perfezionamento dei professionisti, scambi di esperienze ed informazioni);
Nella relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni inerente l'attuazione dei programmi Caleidoscopio, Arianna e Raffaello [11], nonostante si valutasse positivamente l'enorme sforzo fatto dalla Comunit nel settore della cultura, venivano sottolineati alcuni "punti deboli o difetti costanti" nella gestione degli stessi da parte degli organi comunitari preposti, quali:
Le perplessit sopra evidenziate dalla Commissione non sono rimaste inascoltate dal momento che il primo gennaio 2000 stato istituito un unico atto programmatico in materia culturale detto "Cultura 2000", avente quale finalit il supporto delle azioni comunitarie in materia culturale dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2006.
Rimangono pressoch invariati rispetto ai programmi precedenti gli obiettivi previsti che si possono riassumere nella valorizzazione e nella tutela di uno spazio culturale comune agli Stati membri, attraverso la cooperazione fra gli operatori culturali, nella promozione della diffusione transnazionale della cultura e della mobilit dei creatori e dei professionisti della cultura, nonch nella promozione della cultura come fattore di sviluppo economico e di integrazione sociale da attuarsi attraverso: A) azioni specifiche, innovative e sperimentali; B) azioni integrate nel quadro di accordi di cooperazione culturale pluriennali; C) avvenimenti culturali speciali aventi dimensione europea e/o internazionale.
Emerge dalla risoluzione del Parlamento europeo sull'attuazione del programma "Cultura 2000" per gli anni 2000 e 2001 [12] che l'unificazione dei diversi programmi abbia portato, rispetto al passato, non solo all'eliminazione dei problemi relativi alla frammentazione e alla visibilit dei programmi, ma anche contribuito a rafforzare gli ambiti di intervento nel settore culturale: ci sia sotto l'aspetto della copertura di settori prima esclusi sia sotto il profilo economico, essendo aumentato considerevolmente lo stanziamento finanziario da parte dell'Unione, portato a 236, 5 milioni di euro [13] per la realizzazione di diversi progetti annuali e pluriennali [14].
Nonostante tali aspetti positivi, ad avviso della Commissione rimangono ancora di grande ostacolo alla completa realizzazione degli obiettivi prefissati: "...la pletora burocratica nelle procedure di assegnazione dei fondi, una sconcertante vaghezza dei criteri nella scelta dei progetti, la preferenza per le grandi reti e le grandi operazioni a discapito di quelle di minor ampiezza ma spesso pi utili, il costante ritardo nell'erogazione dei fondi assegnati, la mancanza di cooperazione tra i candidati che spesso porta alla duplicazione dei progetti o alla scarsa completezza degli stessi...".
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