Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Penale di recesso

0 views
Skip to first unread message

Pietro

unread,
Feb 14, 2009, 5:56:56 AM2/14/09
to
Salve, vorrei chiedervi se ora con la legge Bersani, che qui riporto, i
gestori possono chiedere tali penali ed in che misura.
Grazie a tutti.
Pietro

"Capo I
MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI

Art. 1.
Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e liberta' di
recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi
internet
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, di
garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli
effettivi prezzi del servizio, nonche' di facilitare il confronto tra le
offerte presenti sul mercato, e' vietata, da parte degli operatori di
telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche,
l'applicazione di costi fissi e di contributi per la ricarica di carte
prepagate, anche via bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto
al costo del traffico telefonico o del servizio richiesto. E' altresi'
vietata la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del
traffico o del servizio acquistato. Ogni eventuale clausola difforme e'
nulla e non comporta la nullita' del contratto, fatti salvi i vincoli di
durata di eventuali offerte promozionali comportanti prezzi piu'
favorevoli per il consumatore. Gli operatori di telefonia mobile
adeguano la propria offerta commerciale alle predette disposizioni entro
il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della
telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al
fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto.
2-bis. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni determina le
modalita' per consentire all'utente, a sua richiesta, al momento della
chiamata da un numero fisso o cellulare e senza alcun addebito, di
conoscere l'indicazione dell'operatore che gestisce il numero chiamato.
**********************************************
3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di
reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla
tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta' del contraente di
recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore
senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non
giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di
preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle,
fatta salva la facolta' degli operatori di adeguare alle disposizioni
del presente comma i rapporti contrattuali gia' stipulati alla data di
entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.
*************************************************
4. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila
sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e
stabilisce le modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 2.
La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e' sanzionata
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'art. 98
del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dall'articolo 2,
comma 136, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Art. 1-bis.
Misure per il mercato delle telecomunicazioni
1. All'articolo 25, comma 6, del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo
il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Con decreto del Ministro
delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della
loro durata, per un periodo non superiore a quindici anni, previa
presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli
operatori. La congruita' del piano viene valutata d'intesa dal Ministero
delle comunicazioni e dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie
e all'esigenza di garantire l'omogeneita' dei regimi autorizzatori".

0 new messages