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Casa per il Disarmo - Movimento Internazionale per il Disarmo (M.I.D.)

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Franco L.O.C.

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Nov 7, 2019, 5:18:37 AM11/7/19
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IL 5 APRILE 2018 NASCE IL M.I.D. Movimento Internazionale per il Disarmo presso la Casa per il Disarmo di Verona

Sito Web Network: http://disarmisti.webnode.it


STATUTO
MOVIMENTO INTERNAZIONALE PER IL DISARMO

DEFINIZIONI E PRINCIPI

Art. 1: È costituita nel rispetto della legislazione in materia, la libera associazione di promozione sociale denominata "Movimento Internazionale per il Disarmo - M.I.D", con sede legale in Verona, presso la Casa per il Disarmo: iscritti 10 + 7 soci.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria. L'associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi locali, autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

L'associazione ha altresì facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità in relazione al numero delle sedi locali, di istituire Coordinamenti Regionali.

L'associazione adegua alle norme relative alle associazioni di promozione sociale il proprio statuto di associazione senza fini di lucro, denominata "Movimento Internazionale per il Disarmo - M.I.D.", costituita in Verona il 5 aprile 2018 con atto del notaio ..., repertorio n. , registrato a Verona, con successive modifiche come da libri sociali.

L'associazione non ha scopo di lucro, ma è costituita con il fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi.

L'associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Art. 2: Il M.I.D. è un'associazione di persone che sono impegnate nell' obiezione di coscienza e di tutti coloro che si riconoscono nei valori della Pace, della Nonviolenza, e che con la propria affermazione, intendono contribuire al superamento del modello e dell'organizzazione militare.

Il M.I:D. è un movimento a base laica composto da uomini e donne che sono impegnati nella nonviolenza attiva intesa come stile di vita, come mezzo di trasformazione sociale, politica, economica, nel rispetto della fede dei suoi membri.

Il M.I.D. - nel perseguire esclusive finalità di utilità sociale - si propone di praticare la nonviolenza attiva sull'esempio di Gandhi nella consapevolezza che guerre e conflitti sono causati dall'ingiustizia e da discriminazioni razziali, etniche, ideologiche, religiose, economiche, di sesso, e che il depauperamento dell'ambiente è anche la conseguenza di un errato ed ingiusto sfruttamento delle risorse naturali.

Pertanto i soci del M.I.D. si impegnano a praticare la solidarietà nella vita personale e sociale, a liberare l'uomo da tutti quei condizionamenti culturali, politici, militari, economici che lo confondono e lo opprimono, a rifiutare qualsiasi collaborazione alla guerra così come a situazioni o istituzioni di ingiustizia e criminalità, sia che esse attentino alla vita umana sia che sfruttino indebitamente le risorse naturali e umane.

Il M.I.D. Movimento Internazionale per il Disarmo è un'Opera d'Ingegno del Fondatore Franco Avati, con Proprietà Intelletuale (Immateriale e non Materiale) del Fondatore, che si adegua alle norme di Legge in Diritto Privato escludendone le rivendicazioni in Diritto Pubblico. E' Consentita dallo Statuto l'adesione di singoli e gruppi di persone con facoltà di eleggere gli Organi dell'associazione.

Art. 3: Per perseguire tali scopi, l'associazione può svolgere le seguenti attività:

- promuove la Campagna di Obiezione alle Spese Militari per la Difesa Popolare Nonviolenta

- organizzare momenti e corsi di formazione, campi residenziali, settimane di condivisione;

- curare relazioni e collaborazioni con le Istituzioni educative nazionali ed internazionali, Enti Locali ed altre Associazioni, in armonia con i principi del Movimento:

- curare pubblicazioni, convegni, seminari, attività di studio e ricerca, spettacoli e concerti. Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, può:

- somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell'art. 31, comma 2 della L. 383/2000;

- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;

- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi); in tal caso si impegna a osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 4: Il M.I.D. collabora con la L.O.C. Lega Obiettori di Coscienza per l'Istituzione e Organizzazione di Corpi Civili di Pace, con il Servizio Civile Internazionale per la promozione di Campi Estivi o Ricreativi-Formativi, con il Dipartimento delle Politiche Giovanili per l'esercizio di Obiettori di Coscienza Civilisti, con la Rete Italiana per il Disarmo per l'impegno di archivio sul Disarmo in un Centro Documentazione e con l'I.C.A.N. - lnternational Campaign Abolish Nuclear Weapons, di cui condivide fini e principi della coalizione di ONG.

I SOCI

Art. 5: Possono diventare soci del M.I.D. tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, sono in armonia con i principi del movimento, indicati nell'art. 2 del presente statuto, e ne condividono scopi e metodi.

L'ammissione di un nuovo socio viene ammessa a seguito di una libera donazione di 25 euro alla Casa per il Disarmo di o acquisto della Rivista cartacea "Il Disarmo", contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivato.

La richiesta di ammissione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni deve essere approvata dal Consiglio Nazionale, con quota associativa al Fondo della Casa per il Disarmo, firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all'associazione stessa.

I soci si impegnano a lavorare su se stessi e sulle istituzioni, aderendo personalmente alla nonviolenza, ed a operare per combattere le ingiustizie, ponendosi a fianco dell'oppresso.

Essi hanno come obiettivo politico di proporre e contribuire a realizzare una società in armonia con i principi della nonviolenza, e in grado di difendersi con la difesa popolare nonviolenta; una società comunitaria, dove tutti possano effettivamente partecipare alla gestione ed al controllo della vita pubblica a partire dal piccolo comune; una società in armonia con la natura, che produca i beni di cui ha bisogno mediante l'autogestione delle attività produttive, facendo ricorso a tecnologie appropriate e, per l'energia, a fonti rinnovabili e decentrate, rinunciando al mito della soluzione tecnica e della delega agli esperti; una società che escluda manipolazioni genetiche indiscriminate della vita animale e vegetale nonché ogni manipolazione comportamentale, chirurgica, psicotecnica e genetica della vita umana; che rinunci allo sfruttamento del lavoro altrui, che semplifichi i bisogni e lo stile di vita; una società che restituisca a tutti i gruppi la loro capacità di educare, di comunicare, di curarsi, di saper far festa, di procurarsi alimenti sani, di organizzare le case, i villaggi, le città; una società che acquisti coscienza della esistenza a livello nazionale e planetario di regioni che gli squilibri e le ingiustizie dell'attuale sviluppo destinano alla miseria e suggerisca immediate correzioni a livello personale e istituzionale.

Art. 6: I soci hanno l'obbligo del versamento entro il 2 Ottobre di ogni anno della quota associativa stabilita stabilita in libera donazione di 25 euro alla Casa per il Disarmo e dell'osservanza del presente statuto; essi hanno il diritto di frequentare i locali sociali.

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

E' esclusa ogni limitazione al rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7: È possibile l'adesione al M.I.D., fatta collettivamente, di comunità di vita e/o di lavoro, che condividendone finalità e metodi vogliano partecipare alle sue attività. La quota di adesione per tali comunità è pari a 25 euro individuali per Persone Fisiche costituenti l'Organizzazione.

Art. 8: La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, mancanza di comunicazioni per almeno tre anni consecutivi, verificata dal Consiglio Nazionale, o indegnità.

L'esclusione di un socio per indegnità viene deliberata dal Consiglio Nazionale, su proposta scritta e motivata del rappresentante della sede locale o di almeno 5 soci.

GLI ORGANI SOCIALI

Art. 9: Sono organi del M.I.D.: l'Assemblea Nazionale; i Coordinamenti Regionali, ove istituiti, il Consiglio Nazionale; il Presidente; il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

L'ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 10: L'Assemblea Nazionale è composta da tutti i soci. Essa viene convocata dal Presidente una volta all'anno.

La convocazione, contenente data, luogo e ordine dei giorno, deve avvenire con almeno un mese d'anticipo, mediante comunicazione scritta ai soci oppure apposito avviso riportato nel foglio di collegamento telematico "Il Disarmo"

Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di due associati.

La presidenza dell'Assemblea nazionale è composta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, dal Segretario e da un socio eletto al momento.

Art. 11: L'Assemblea Nazionale è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 12: L'Assemblea Nazionale elegge tra i soci il Presidente, i componenti del Consiglio Nazionale, di cui approva il numero, e un tesoriere, con il compito di tenere la contabilità e redigere la relazione annuale sul bilancio; approva le delibere sulle linee generali del movimento e sulle attività da intraprendere; approva il bilancio preventivo e consuntivo; approva la costituzione di nuove sedi e la cancellazione delle stesse, qualora non osservino le finalità ed i principi contenuti nel presente statuto, nonché gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

GRUPPI E SEDI LOCALI

Art. 13: Sono da considerarsi "gruppo locale M.I.D." due o più soci operanti a livello locale, da soli o insieme ad altre persone o gruppi, a nome del M.I.D., in armonia con i principi stabiliti dal presente statuto. Ogni gruppo locale indica al Consiglio Nazionale il proprio indirizzo ed il rappresentante.

Art. 14: Un gruppo locale operante da almeno un anno e composto da 5 soci in regola col pagamento della quota può chiedere al Consiglio Nazionale di divenire sede M.I.D..

Questo presenta la domanda con il proprio parere all'Assemblea Nazionale, che delibera a maggioranza. Le sedi così istituite sono autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico. I soci di ogni sede eleggono un rappresentante nei confronti del movimento.

Le comunità di cui all'art. 7 sono equiparate a sedi locali.

IL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 15: Il Consiglio Nazionale è composto da un minimo di tre ad un massimo di dodici consiglieri, che durano in carica due anni e sono rieleggibili fino a un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio nazionale.

Il Consiglio Nazionale elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il o i Vicepresidenti ed il Segretario.

Ogni socio in regola può parteciparvi senza diritto di voto.

Art. 16: Il Consiglio Nazionale è validamente costituito se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto, eventualmente anche con delega scritta.

Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione del Presidente.

Art. 17: Il Consiglio Nazionale dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea.

Art. 18: Il Consiglio Nazionale è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;

- redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

- delibera sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci per indegnità;

- sottopone all'Assemblea le proposte di cancellazione delle sedi;

- sottopone all'Assemblea le quote sociali annue per gli associati;

- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea.

Art. 19: Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, da un Vicepresidente. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre componenti.

La convocazione va diramata per iscritto con quindici giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Nazionale.

I verbali delle sedute del Consiglio Nazionale, redatti a cura del Segretario, e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

IL PRESIDENTE

Art. 20: Il Presidente è il garante della fedeltà e coerenza del M.I.D. ai suoi principi generali stabiliti nel presente statuto, facilita l'unità del movimento e lo rappresenta nei confronti dell'esterno.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio; sovrintende a tutte le attività dell'associazione; convoca e presiede il Consiglio Nazionale, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

Art. 21: Il Presidente è eletto dall'Assemblea Nazionale con maggioranza dei 2/3 e dura in carica due anni.

Art. 22: In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano a un Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Nazionale.

Il Presidente può comunque delegare a un Vicepresidente i poteri di firma e di rappresentanza legale.

Art. 23: Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Nazionale e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Nazionale alla prima riunione utile.

IL TESORIERE

Art. 24: Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli; redige la relazione annuale sul bilancio.

IL PRESIDENTE ONORARIO

Art. 25: Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'associazione.

Il Presidente Onorario è un socio, che ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.

Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Nazionale incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con enti e soggetti esterni.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 26: Il patrimonio è costituito da beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà del M.I.D., da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio, da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, dalle quote sociali, da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti in genere.

Art. 27: I proventi delle attività non possono mai essere distribuiti tra gli associati neanche in modo indiretto.

Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Art. 28: L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, deve approvare il bilancio preventivo e consuntivo presentato dal Consiglio Nazionale.

MODIFICHE ALLO STATUTO

Art. 29: Le modifiche al presente statuto devono essere presentate da almeno cinque soci e discusse al Consiglio Nazionale; questo provvederà, se lo ritiene opportuno, a metterle all'ordine del giorno della successiva Assemblea Nazionale e a comunicarle a tutte le strutture locali.

L'Assemblea Nazionale decide su queste a maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Per le modifiche dello statuto non è necessario l'intervento del notaio.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 30: Lo scioglimento del movimento è deliberato dall'Assemblea Nazionale, a cui partecipino almeno i 2/3 degli aventi diritto, con maggioranza dei 3/4 dei presenti.

Tale Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquida

In caso di scioglimento, cessazione od estinzione per qualsiasi causa del M.I.D., il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della l. n. 662/1996.

CONTROVERSIE

Art. 31: Tutte le controversie che dovessero insorgere tra associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno rimesse, con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così nominati. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

NORME DI CHIUSURA

Art. 32: Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.


GRAZIE PER LA COMPRENSIONE E DIFFUSIONE
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