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LAUREE TAROCCHE E ISFOA

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annaa...@gmail.com

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Jun 21, 2008, 2:23:34 PM6/21/08
to
Lauree belle lauree fresche prezzi buoni
dal libro " la deriva" pag.210 di Gianantonio Stella


Tira da matti, il gioco del dottore.
va da se che in un contesto in cui perfino atenei seri allestiscono
bancarelle regalando crediti omaggio ai clienti,si è infilato di
tutto.Compresi gli atenei taroccati:Messi sotto inchiesta a decine
dall'Antitrust


La «Libera Privata Università di Diritto Internazionale» dell’Isfoa,
Istituto Superiore di Finanza e Organizzazione Aziendale stracolmo di
lettere maiuscole come fosse un poderoso istituto traboccante di
storia, gloria e onori, scrive ad esempio nel suo sito di voler
«diffondere i principi dell’Open University, programma di matrice
anglosassone» per superare le «evidenti lacune presenti nel sistema
accademico tradizionale» grazie a un metodo che «fonda le sue radici
nel concetto secolare, iniziato dai filosofi greci, che l’istruzione
superiore deve essere in sintonia e in armonia con la vita personale
e
professionale di ciascun allievo». . E dice di avere sedi nella
Quinta
Strada di New York (New York!) e nel Principato di Monaco (Monaco!) e
a Sofia (Sofia!) e perfino Repubblica di Nauru, in Polinesia (la
Polinesia!).
E dove ha la sede centrale questo splendido ateneo ricco di storia?
In
Rruga Tefta Tashko, 104/6 a Tirana,


tuz...@gmail.com

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Jun 22, 2008, 9:16:11 AM6/22/08
to
VVISO AI CONSUMATORI BOLLETTINO UFFICIALE DELLA AUTORITA GARANTE
DELLA CONCORRENZA ED IL MERCATO PUBBLICITA INGANNEVOLE ISFOA UNISFOA


Provvedimento
PI4943 - WWW.UNISFOA.IT
________________________________________
tipo
Chiusura istruttoria


numero
15815


data
08/08/2006
PUBBLICAZIONE
Bollettino n.
31-32/2006


Procedimento collegato (esito)
- Ingannevole


Testo Provvedimento
PI4943 - WWW.UNISFOA.IT
Provvedimento n. 15815
L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA dell'8 agosto 2006;
SENTITO il Relatore Consigliere Antonio Catricalà;
VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante
"Codice del consumo";
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di
pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio
2003, n. 284;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I RITENUTO pertanto, in conformità al parere espresso dall'Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi volti a
promuovere
ISFOA, diffusi attraverso i siti internet www.isfoa.it, www.unisfoa.it,
www.animi.org, www.entemoraleisfoa.com, www.fodazioneisfoa.org,www.lineatarget.it
e www.unisfoa.ch sono idonei ad indurre in errore i consumatori con
riferimento alla qualifica dell'operatore pubblicitario, nonché alle
caratteristiche dell'attività dallo stesso svolta, con conseguente
pregiudizio per il loro comportamento
economico;


DELIBERA


a) che i messaggi pubblicitari descritti al punto II del presente
provvedimento, diffusi da ISFOA, Assoconsulenza, Target Business
School S.r.l. e Harvard Business Service Inc., costituiscono, per le
ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di
pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21, lettere a) e
c), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l'ulteriore
diffusione;
b) che ad ISFOA sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria
di
33.100 EURO (trentatremilacento euro), ad Assoconsulenza e Harvard
Business Service Inc. sia irrogata una sanzione amministrativa
pecuniaria di 23.100 EURO (ventitremilacento euro) e a Target
Business
School S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di
9.100 EURO (novemilacento euro).


Le sanzioni amministrative di cui alla precedente lettera b) devono
essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione
del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario
del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o
alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente
provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio
1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un
semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella
misura
del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del
termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di
ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma
6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è
maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno
successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in
cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal
caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel
medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione
all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il
versamento effettuato.
Ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n.
206/2005, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000
euro.
Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la
sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a
trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e
pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al
TAR
del Lazio, ai sensi dell'articolo 26, comma 12, del Decreto
Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di
notificazione del provvedimento stesso.


IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Alberto Nahmijas IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

hb9...@gmail.com

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Jun 25, 2008, 3:59:58 AM6/25/08
to

AVVISO AI CONSUMATORI BOLLETTINO UFFICIALE DELLA AUTORITA GARANTE

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