Cass. pen., sez. VI, 19-07-1982 (06-04-1982), n. 7176 - Pres. CLEMENTE DI SAN LUCA L - Rel. GLINNI PP - DE CAROLIS - P.M. (CONF)FURINO
RV154696
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei - Privati - Abusivo esercizio di una professione - Agopuntura - Esercizio da parte di persona sprovvista di laurea in medicina - Sussistenza del reato.
Professionisti - Medici e chirurghi - Agopuntura - Esercizio da parte di persona sprovvista di laurea in medicina abusivo esercizio di una professione - Sussistenza.
Per l'esercizio dell'agopuntura è richiesto il conseguimento della laurea in medicina: colui che la pratichi, sprovvisto di tale titolo, commette il reato di cui all'. 348 cod. pen. volto alla tutela della salute pubblica. Infatti, sebbene l'agopuntura non costituisce materia di insegnamento nelle università italiane, essa può essere esercitata solo da medici o chirurghi, essendo necessaria la conoscenza della medicina o della chirurgia per formulare l'esatta diagnosi, nonché per evitare conseguenze dannose al paziente.