Essendo comunque un'abilitazione che ho conseguito, anche con sacrifici,
vorrei sapere se ne posso far uso in privato (biglietti da visita,
nominativo pubblicato da Telecom e lettere intestate)
Lo userei come mero titolo.
Grazie (evantualmente sarebbe cosa grata se mi forniste un riferimento
normativo o di altro... il mio settore e' Pubblica Amministrazione)
>Essendo comunque un'abilitazione che ho conseguito, anche con sacrifici,
>vorrei sapere se ne posso far uso in privato (biglietti da visita,
>nominativo pubblicato da Telecom e lettere intestate)
>--
Credo di si...a patto che tu abbia effettuato in passato l'iscrizione
all'albo degli avvocati, la successiva cancellazione ti da comunque
diritto a poterti fregiare del relativo titolo.
Saluti,
Alex
--
"Le leggi...per i nemici si applicano,per gli amici si interpretano"(G.Giolitti).
Leggi l'art. 1 del regio decreto legge 27/11/1933, n. 1578 (legge
professionale) per il quale: "Nessuno può assumere il titolo, ne
esercitare le funzioni di avvocato se non è iscritto nell'albo
professionele. Conservano tuttavia il titolo quegli avvocati che, dopo
averne acquistato il diritto, sono stati cancellati dall'albo per una
causa che non sia di indegnità.". Inoltre considera che l'art. 498 cp
punisce l'usurpazione di titoli mentre il 338 l'esercizio abusivo
della professione.
Sul tema delle incompatibilità curo il sito "www.avvocati-part-time.it
per la concorrenza nell'avvocatura". Dagli un'occhiata.
Maurizio
ciao, grazie per il riferimento normativo
io, sono stata iscritta all'albo per 8 mesi circa per poi, dietro mia
richiesta cancellarmi proprio perche' la mia professione era incompatibile.
quindi potrei usare il titolo, essendo stata comunque anche per se per breve
tempo, in passato iscritta all'albo?
a me il titolo interessa solo perche' mi sembra giusto, visto il sudore con
cui me lo sono conquistato, usarlo sic et simpliciter, ma non per esercitare
la professione ovviamente.
daro' senz'altro un 'occhiata al sito
Ciao
non capisco l'incompatibilità...
secondo me è una cazz....ata...
nel senso che tu devi impegnarti a non fare cose incompatibili
con la tua professione ma non ha senso togliersi dall'albo
dopo quel che hai sudato.
In caso di mero superamento dell'esame, non spetta.
Ma in caso di iscrizione e successiva cancellazione dall'albo, il titolo si
conserva per sempre. Forse lo diceva qualche sentenza, ma non ricordo. Se la
trovo, te lo segnalo.
Saluti
continuo a non capire perchč ci si debba cancellare...
secondo me č una richiesta non accettabile.
Poi, per alcuni mestieri o professioni (ma non tutti), l'incompatibilità
deriva da motivi speculari (se sei magistrato, ovviamente non devi essere
avvocato).
Ma è tutto disciplinato per legge. Basta recuperarla.
Per quanto riguarda il titolo, ho detto nel precedente post.
Ma bisogna stare attenti a non usare il titolo ingenerando negli altri
l'idea di esercitare la professione!
Saluti
no, mi spiace Collega.
Il titolo lo può utilizzare solo chi è iscritto nell'albo
Nell'utilizzo comprendo anche il semplice uso del titolo nei
bigliettini da visita o nelle firme.
Non condivido tutto ciò ,ma tantè.
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www.unionegiovaniavvocati.it/viewforum.php?f=31 forum di discussione e
di pareri legali gratuiti per i cittadini
L'art. 1 del regio decreto legge 27/11/1933, n. 1578 (legge professionale)
stabilisce
"Nessuno può assumere il titolo, ne esercitare le funzioni di avvocato se
non è iscritto nell'albo
professionale. Conservano tuttavia il titolo quegli avvocati che, dopo
averne acquistato il diritto, sono stati cancellati dall'albo per una causa
che non sia di indegnità.".
Saluti
ok, ma è ovvio che non deve lavorare come avvocato nel periodo
in cui si rende a disposizione di un ente.
non vedo perchè debba per forza cancellarsi...
"Luca Sergio" <luca....@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:47c72119$0$4787$4faf...@reader4.news.tin.it...
Grazie anche a te se imparerai a quotare decentemente.