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Modifiche all’articolo 5, comma 1, lettera d-ter, del d.l.vo 24 aprile 2001 n.170

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Daniele

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Dec 23, 2012, 3:44:50 AM12/23/12
to
A seguito della modifica introdotta, gli edicolanti possono restituire
le pubblicazioni per ridurre le anticipazioni finanziarie ᅵnel rispetto
del tempo di permanenza stabilito dallᅵeditoreᅵ.
Eᅵ chiaro che questa ᅵprecisazioneᅵ ᅵ volta a tutelare lᅵeditore, in
modo da impedire che le pubblicazioni siano rese troppo presto ma, di
fatto, limita sostanzialmente lᅵefficacia della norma stessa sul
versante della possibilitᅵ di ridurre lᅵesposizione finanziaria degli
edicolanti.
Per quanto siano tristemente noti i casi di rivenditori ridotti sul
lastrico per gli eccessi di forniture pagate alla consegna, la norma
interviene (con singolare tempestivitᅵ) per impedire gli eccessi in
senso opposto che, probabilmente, si sono verificati.
In precedenza, il ᅵperiodo di permanenzaᅵ coincideva sostanzialmente
con la periodicitᅵ e comunque era stabilito dallᅵaccordo nazionale
mentre ora puᅵ essere ᅵstabilito dallᅵeditoreᅵ. Quindi, ᅵ possibile che
alcuni editori stabiliscano ᅵarbitrariamenteᅵ il periodo di permanenza
(nulla lo vieta). Eᅵ ragionevole ritenere che una tale situazione non
sarebbe sostenibile.
Il rispetto per tutti gli attori della filiera, e in particolare degli
edicolanti, avrebbe suggerito una modifica piᅵ equilibrata, in cui si
disponga che il periodo di permanenza in vendita sia ᅵconcordatoᅵ con
lᅵeditore e non ᅵstabilitoᅵ da questi. Cosᅵ non ᅵ stato e la bilancia ᅵ
tornata a pendere dalla parte che ᅵ in grado di effettuare la pressione
lobbystica piᅵ efficace.
Va da sᅵ che, ora, ᅵ quanto mai imperativa lᅵesigenza di riformare
profondamente lᅵaccordo nazionale, soprattutto nella parte che riguarda
le modalitᅵ di pagamento delle pubblicazioni.
Nel frattempo, ᅵ necessario cercare un modus operandi che tenga nel
debito conto le esigenze di tutela dei rivenditori, minacciati dagli
eccessi di fornitura pagati alla consegna (la ratio originale della
norma), e quelle degli editori che richiedono di poter vendere le loro
pubblicazioni per un ragionevole periodo.
Nellᅵaccordo nazionale, per ᅵpermanenzaᅵ si intende ᅵil lasso di tempo
nel quale la rivendita deve assicurare la messa in vendita del prodotto
editorialeᅵ. Inoltre, resta ferma la disposizione di cui alla lettera
d-quater dello stesso art.5 per cui ᅵfermi restando gli obblighi
previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la
ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per
eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore
costituiscono casi di pratica commerciale slealeᅵ
Tenuto conto di tutto ciᅵ, a mio parere, ᅵ possibile tenere un
comportamento corretto mantenendo in vendita almeno una copia delle
pubblicazioni pagate alla consegna. Cosᅵ facendo si potrᅵ,
eventualmente, ridurre lᅵesposizione finanziaria nel rispetto del
ᅵperiodo di permanenza in venditaᅵ.
Cordialitᅵ

Daniele Zulian
Udine


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(http://wiki.news.nic.it/QuotarBene)

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