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Per un divorzio o una separazione legale non è obbligatorio rivolgersi ad un avvocato. E' comunque consigliato, siccome i problemi che scaturiscono da un divorzio non sono solo psicologici, sociali, ecc. ma .. STUDIO ALICE & CLAUDIO CREMONESI snc

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civetta

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May 17, 2012, 3:39:37 PM5/17/12
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Per un divorzio o una separazione legale non è obbligatorio rivolgersi
ad un avvocato.

E' comunque consigliato, siccome i problemi che scaturiscono da un
divorzio non sono solo psicologici, sociali, ecc. ma senz'altro anche
legali e non certo da sottovalutare, dato che una distrazione nella
convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio può avere delle
ripercussioni a lungo termine (p. es. il non sapere di avere diritto
ad un importo di liquidazione del regime matrimoniale, un calcolo
superficiale del contributo di mantenimento, ecc.).

In un divorzio non conta solo il contenuto materiale della convenzione
(a chi rimane l'appartamento coniugale, chi si occuperà in modo
prevalente dei figli, l'ammontare dei contributi alimentari, ecc.), ma
anche gli aspetti formali rivestono una rilevante importanza.

Nel 2000 quasi tutte le Preture che si occupano di diritto di famiglia
in Ticino hanno constatato l'aumento delle procedure di divorzio e di
separazione legale dove i coniugi non sono rappresentati da un
avvocato. La conseguenza è stata che purtroppo il lavoro dei giudici
per quanto concerne le comunicazioni ai coniugi sulle formalità da
rispettare è aumentato, dato che buona parte delle domande non
adempivano tali requisiti.

Anche per questo motivo l'avv. Massimo Romerio, Segretario Assessore
della Pretura di Lugano, Sezione 6, ha pubblicato sul sito l'articolo
relativo alla modalità e forme della domanda comune di divorzio con
accordo completo.

Il codice di procedura civile ticinese elenca i documenti che è
necessario allegare alla domanda di divorzio o di separazione legale e
che, anche per guadagnare tempo, è opportuno che il cliente porti al
proprio avvocato; si tratta essenzialmente dei seguenti documenti, che
per chiarezza vengono ripresi, quasi integralmente, dall'articolo
dell'avv. Massimo Romerio, sopra citato:

l'atto di matrimonio o estratto dell'atto di matrimonio da
chiedere completo di tutti i dati (da chiedere all'ufficio di stato
civile del distretto di celebrazione del matrimonio);
il certificato di famiglia per i cittadini svizzeri (è rilasciato
dall'Ufficio dello stato civile) o lo stato di famiglia per i
cittadini stranieri (è rilasciato dal comune di domicilio) ;
il proprio certificato di domicilio e se lo si ha anche quello
dell'altro coniuge, da chiedere naturalmente al proprio comune di
domicilio;
il proprio certificato di salario e se si trova anche quello
dell'altro coniuge, o un documento sostitutivo del reddito, ad es.
AVS. cassa pensione, invalidità, prestazioni complementari, ecc.;
l'ultima dichiarazione delle imposte spedita all'autorità fiscale;
l'ultima notifica di tassazione ricevuta dall'autorità fiscale;
la distinta delle spese correnti dell'economia domestica:
contratto di locazione, conguaglio spese accessorie, spese di
riscaldamento, interessi e ammortamenti ipotecari, polizza cassa
malati, spese mediche e/o dentarie, assicurazione economia domestica,
assicurazione stabili, assicurazione RC privata, assicurazione RC e
casco veicolo a motore, imposta di circolazione, contratto di leasing
veicolo a motore, spese professionali indispensabili, ev. altre
assicurazioni, ev. debiti, ev. elenco delle esecuzioni in corso da
procurarsi presso l'Ufficio Esecuzione e Fallimenti, convenzioni o
sentenze riguardo oneri alimentari, ecc.;
il certificato della cassa pensioni e se lo si ha anche quello
dell'altro coniuge;
il certificato Municipale per l'ammissione all'assistenza
giudiziaria nel caso in cui non si potesse pagare l'avvocato, da
procurarsi presso il proprio Comune di domicilio.

Con tali documenti l'avvocato potrà già darvi i primi consigli e, se
necessario, avviare una procedura giudiziaria con buone possibilità di
ottenere in breve tempo una decisione del Giudice sugli aspetti più
urgenti (il cosiddetto "decreto supercautelare").
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