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Accettare remissione querela comporta comunque una condanna penale?

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Gatto Curioso

unread,
Jan 1, 2012, 7:05:21 AM1/1/12
to
Ciao a tutti, chiedo una consulenza sulla situazione che vado a
descrivere.

Al termine delle indagini preliminari, nel 2006, si procede con
citazione a giudizio davanti a Giudice di Pace per reato procedibile
unicamente a querela di parte. Il querelante decide di ritirare la
querela e tutto termina lì.

A distanza di 3 anni (2009) arriva al querelato (che aveva accettato
la remissione di querela nel 2006) una modestissima somma da pagare
allo Stato in forza della sentenza emessa da giudice di pace
(pagamento con modulo F23), con le seguenti voci di spesa: spese
postali, spese anticipate, ufficiali giudiziari.

Il querelato non aveva mai ritirato la sentenza in questione, dato che
l'avvocato aveva detto che si trattava semplicemente di una sentenza
di non luogo a procedere per intervenuta remissione di querela e di
successiva archiviazione.

Su internet si legge che anche in caso di remissione di querela, il
querelato viene comunque CONDANNATO al pagamento delle spese
processuali, se non diversamente definito. Quindi, essendo arrivata
dopo 3 anni dalla comparizione in giudizio quella richiesta di
pagamento, vuol dire che il querelato, nonostante l'interruzione del
procedimento penale a suo carico per remissione di querela, aveva
comunque ricevuto una "condanna" (a pagare qualcosa allo Stato).

Ad un controllo effettuato pochi mesi dopo l'arrivo della somma da
pagare (controllo fatto nel 2009, con sentenza del 2006 e richiesta di
pagamento pervenuta nel 2009), sulla visura delle iscrizioni nel
casellario giudiziali, sul certificato generale di casellario
giudiziale e nel certificato dei carichi pendenti risulta tutto NULLO.

Fermo restando che sarebbe importante chiedere copia della sentenza,
non capisco alcune cose:

1) il querelato, che ha accettato la remissione di querela davanti al
Giudice di Pace, può dichiarare di "non aver riportato condanne
penali" come ad esempio nelle domande di ammissione a concorsi
pubblici?

2) quella richiesta di pagamento delle spese costituisce una condanna
penale oppure di una sanzione amministrativa?

3) se si tratta di condanna penale, come mai non compare nulla sulla
visura delle iscrizioni nel casellario giudiziali, nè sul certificato
generale di casellario giudiziale nè nel certificato dei carichi
pendenti e risulta tutto NULLO?

4) leggo su internet due diversi modi di esplicitare la necessità di
effettuare tale pagamento, in una sentenza compare la parola CONDANNA,
nell'altra no: come mai?
"La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato
ascritto è estinto per intervenuta remissione di querela. Condanna la
querelata al pagamento delle spese processuali."
"La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato
è estinto per remissione di querela. Spese a carico del querelato."

Se si tratta comunque di una condanna penale, allora al querelato non
conviene praticamente mai accettare la remissione di querela ma
dovrebbe sempre affrontare il processo!

Vi ringrazio per la vostra opinione!

Gabriele Orlando

unread,
Jan 10, 2012, 3:03:29 PM1/10/12
to
Gatto Curioso wrote:

> 1) il querelato, che ha accettato la remissione di querela davanti al
> Giudice di Pace, può dichiarare di "non aver riportato condanne
> penali" come ad esempio nelle domande di ammissione a concorsi
> pubblici?
>
Sì perché non c'è una condanna per un reato, trattandosi di un semplice
credito che l'imputato ha nei confronti dello Stato.

> 2) quella richiesta di pagamento delle spese costituisce una condanna
> penale oppure di una sanzione amministrativa?
>
Obbligazione tributaria. Tasse, insomma.

> 3) se si tratta di condanna penale, come mai non compare nulla sulla
> visura delle iscrizioni nel casellario giudiziali, nè sul certificato
> generale di casellario giudiziale nè nel certificato dei carichi
> pendenti e risulta tutto NULLO?
>
Perché non lo è.

> 4) leggo su internet due diversi modi di esplicitare la necessità di
> effettuare tale pagamento, in una sentenza compare la parola CONDANNA,
> nell'altra no: come mai?
> "La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato
> ascritto è estinto per intervenuta remissione di querela. Condanna la
> querelata al pagamento delle spese processuali."
> "La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato
> è estinto per remissione di querela. Spese a carico del querelato."
>
Lasci perdere, il processo di Cassazione non c'entra.


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