Gatto Curioso wrote:
> 1) il querelato, che ha accettato la remissione di querela davanti al
> Giudice di Pace, può dichiarare di "non aver riportato condanne
> penali" come ad esempio nelle domande di ammissione a concorsi
> pubblici?
>
Sì perché non c'è una condanna per un reato, trattandosi di un semplice
credito che l'imputato ha nei confronti dello Stato.
> 2) quella richiesta di pagamento delle spese costituisce una condanna
> penale oppure di una sanzione amministrativa?
>
Obbligazione tributaria. Tasse, insomma.
> 3) se si tratta di condanna penale, come mai non compare nulla sulla
> visura delle iscrizioni nel casellario giudiziali, nè sul certificato
> generale di casellario giudiziale nè nel certificato dei carichi
> pendenti e risulta tutto NULLO?
>
Perché non lo è.
> 4) leggo su internet due diversi modi di esplicitare la necessità di
> effettuare tale pagamento, in una sentenza compare la parola CONDANNA,
> nell'altra no: come mai?
> "La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato
> ascritto è estinto per intervenuta remissione di querela. Condanna la
> querelata al pagamento delle spese processuali."
> "La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato
> è estinto per remissione di querela. Spese a carico del querelato."
>
Lasci perdere, il processo di Cassazione non c'entra.