>----Messaggio originale----
>Da: mik...@libero.it
>Data: 18-feb-2011 14.27
>A: "ISLA"<EX-...@googlegroups.com>
>Ogg: Re: R: subacquei
>
>io eviterei come la peste l'inclusione dei sub nell'organigramma
>aziendale: DVR + Medico + Formazione + Attrezzatura che andrebbero in
>capo al DDL, per un lavoro che immagino saltuario che chiami una cazzo
>di impresa specializzata, gli costerà sicuramente di più ( o forse no)
>ma almeno non avrà sulla coscienza due cristiani che arrotondano lo
>stipendio!!!!
>
>mik
>
>On 18 Feb, 09:38, "andrebro...@libero.it" <andrebro...@libero.it>
>wrote:
>> Ringrazio tutti!
>>
>> I due sub fanno manutenzione e controlli a boe e catene, ai pali, ai
pontili galleggianti di un piccolo porto turistico. Anche se si trattasse di
demanio pubblico, pagando oltretutto "l'affitto", sarebbe molto difficile
dimostrare, in caso di guai, che il lavoro non sia stato svolto in luoghi di
lavoro del committente.
>>
>> Penso che la soluzione migliore sia:
>>
>> - verificare l'idoneità tecnico professionale al pari di lavoratori
autonomi, comprese le visite mediche di idoneità alla mansione e i corsi di
addestramento specifici
>> - contemporaneamente fare dvr per la loro attività come lavoratori a
progetto, inseriti nell'organizzazione del DL.
>>
>> Bel casino, sopratutto per i rischi specifici (non ho trovato nulla in
internet come esempio di valutazione rischi per sommozzatori, solo incidenti
mortali di vario genere con conseguente condanna del DL e/o del committente).
In questo caso i rischi sono limitati dal fatto che i 2 lavorano a pochi metri
(1-2) di profondità, ma...
>>
>> ----Messaggio originale----
>> Da: attiliomac...@libero.it
>> Data: 17/02/2011 22.56
>> A: <ex-...@googlegroups.com>
>> Ogg: R: subacquei
>>
>> "Sotto il pelo dell'acqua" è un luogo di lavoro del committente?
>>
>> ----Messaggio originale----
>> Da: andrebro...@libero.it
>> Data: 17-feb-2011 17.40
>> A: <ex-...@googlegroups.com>
>> Ogg: subacquei
>>
>> Ciao a tutti!
>> Caso particolare:
>>
>> Art 3 D.Lgs 81
>>
>> 7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e
seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’
articolo 409, primo comma, n.) 3, del codice di procedura civile, le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione
lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.
>>
>> Un cliente, per manutenzioni sotto il pelo dell'acqua del lago, ha
necessità di impiegare manodopera specializzata (due subacqei). Fin qui non ci
sarebbero problemi se il benedetto uomo impiegasse liberi professionisti (tra
l'altro tutta l'attrezzatura appartiene ai sub), applicherei l'art 26 con le
verifiche del caso e al limite duvri per le interferenze.
>> Troppo semplice....fa contratti co co pro.
>> Per l'art 3 comma 7 li dovrei considerare lavoratori e applicare l'81 con
tutto quello che ne consegue.
>>
>> Come li considero lavoratori o appaltatori?
>>
>> Andrea
>
>----Messaggio originale----
>Da: attili...@libero.it
>Data: 18/02/2011 15.41
>A: <ex-...@googlegroups.com>
>Ogg: R: Re: R: subacquei