Il delitto di cui all'art. 452-quaterdecies punisce con la reclusione da 1 a 3 anni l'illecita ispezione di fondali marini. L'illecito è commesso da chiunque utilizza la tecnica dell'air gun o altre tecniche esplosive per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi. L'air gun è una tecnica di ispezione finalizzata all'analisi della composizione del sottosuolo marino consistente, in sostanza, in spari di aria compressa ad alta intensità sonora, esplosi a determinata distanza l'uno dall'altro. Tale tecnica genera onde riflesse da cui estrarre dati sulla composizione dei fondali marini.
Il S.A.S.C. ha la funzione di integrare i dati oggettivi che si ricavano dall'esame della scena del crimine durante il sopralluogo con altri provenienti da fonti diverse. Tra le numerose voci, ce ne sono molte inserite nel formulario del V.I.C.A.P. (Violent Crime Apprehension Program), creato dall'F.B.I., e del nuovo V.I.C.L.A.S. (Violent Crime Linkage Analysis System), prodotto dalla "Royal Canadian Mounted Police", ovviamente modificate ed adattate alla realtà italiana.
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Uno è il V.I.C.A.P. (Violent Crime Apprehension Program), un sistema computerizzato che raccoglie dati su delitti non risolti, tentati omicidi senza movente apparente o a sfondo sessuale, delitti che si suppone appartengano ad una serie; ed ancora, persone scomparse probabili vittime di un crimine, cadaveri non identificati di vittime di omicidi. L'intenzione è di includervi in futuro anche i casi di violenza carnale, di abuso sessuale verso i minori, di piromania. L'investigatore locale che vuol fare ricorso al V.I.C.A.P. redige un rapporto, il Crime Analysis Report, che comprende 189 domande che coprono tutti gli aspetti del delitto, dalla vittimologia ai risultati delle analisi. Appena questo documento arriva all'F.B.I. viene trasmesso all'elaboratore centrale che lo confronta immediatamente con tutti i casi inclusi nel sistema (attualmente 5846); dopodiché il computer segnala i dieci omicidi che hanno il maggior numero di analogie con il caso in questione. A questo punto dell'inchiesta interviene l'attività di un esperto che studia il caso in questione, mettendolo in relazione ad altri fatti analizzati ed archiviati, determinando se e in quale modo possano essere collegati. Le informazioni ottenute attraverso il V.I.C.A.P., in seguito all'analisi, vengono poi trasmesse alle unità di polizia locali affinché possano accordarsi e procedere alla conduzione di un'inchiesta alla quale partecipano diversi stati, cosa che diventa particolarmente utile in caso di serial killer nomadi.
Occorre a mio modo di vedere aprire una parentesi su quello che la normativa italiana stabilisce in materia. In Italia, ai sensi dell'art. 42 del codice penale, "nessuno può essere punito per un'azione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e con volontà ...". Secondo questa norma la responsabilità penale dell'autore del reato s'identifica quindi nel possesso della generica capacità di coscienza e di volontà.
Neppure l'utilizzo di farmaci antiandrogeni appare in grado di modificare le disfunzioni cognitive e i nuclei ossessivi dei criminali sessuali, e quindi, non è provata la loro efficacia nei confronti degli assassini seriali; anche la castrazione chirurgica, utilizzata in passato su alcuni serial killer, non ha fatto registrare risultati pienamente soddisfacenti. Secondo i pediatri italiani, la terapia androgena può funzionare soltanto sul pedofilo che non abbia delle pulsioni omicide e consiste nella somministrazione di farmaci che riducono la libido e l'aggressività solamente durante la terapia, che andrebbe affiancata da un intervento mirato a educare e riabilitare il soggetto.
Nel nostro paese si tende ancora a sottostimare l'entità del fenomeno degli omicidi seriali, cosicché è molto difficile che si pensi al trattamento dei serial killer. La preoccupazione principale degli psicologi e degli psichiatri italiani è quella di effettuare una diagnosi allo scopo di "etichettare" il soggetto. Fino ad oggi, comunque, non sembra che siano stati studiati dei programmi di trattamento specifici per gli assassini seriali neanche negli Stati Uniti, dove, data la loro numerosità, il problema è più sentito.
Ieri pomeriggio un uomo è stato trovato morto in un appartamento alla Foce a Genova. La squadra mobile di Genova ha fermato nella notte un ragazzo italiano di 17 anni sospettato di avere ucciso Ahmed Chawqui, di origini marocchine, accoltellato nella sua casa in via dei Pescatori. Il minorenne in questo momento si trova in questura dove si attende l'arrivo del procuratore del tribunale per i minori per interrogarlo.
Di seguito, sono state esaminate le fonti internazionali, in particolare i documenti sottoscritti nelle sedi delle Nazioni Unite e del Consiglio d?Europa, valutandone la diversa capacità di influenzare l?ordinamento interno, in special modo l?ordinamento penale, ?corazzato? dal principio di legalità. Prendendo le mosse dalle sentenze della Corte Costituzionale numeri 348 e 349 del 2007, che hanno specificato la natura di fonte interposta della Cedu e della giurisprudenza della Corte europea, si è proceduto all?esame di taluni corollari che i giudici di Strasburgo hanno enucleato in via interpretativa dall?articolo 3 Cedu, e che il legislatore italiano dovrebbe tenere in massima considerazione, nell?ottica di un adempimento effettivo degli obblighi pattizi. Si è altresì ritenuto doveroso rendere conto dell?operato del Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d?Europa, attraverso la testimonianza di Antonio Cassese, che è stato il primo a ricoprire il ruolo di presidente.
Largo spazio si è successivamente riservato all?esame della proposta di legge attualmente in discussione in Parlamento, con la quale si vuole introdurre nel codice penale un articolo 613-bis rubricato Tortura. I problemi principali sottesi all?ultima versione del testo, approvata dal Senato in data 7 luglio 2015, concernono la scelta di tipizzare la fattispecie criminosa come reato comune, con la previsione di una circostanza aggravante per il caso in cui il soggetto attivo sia un pubblico ufficiale nell?esercizio delle sue funzioni; la mancanza di specificazioni circa l?elemento soggettivo; la forma vincolata della condotta. L?analisi è stata svolta tenendo conto, da un lato, delle altre norme penali che disciplinano fattispecie analoghe, dall?altro lato, dei casi concreti su cui i giudici italiani si sono pronunciati negli ultimi anni.
Il rapporto tra il diritto internazionale pattizio e l?ordinamento penale italiano, lungi dall?essere statico e definito, si caratterizza per essere un rapporto dinamico, fluido, in divenire, nel quale i soggetti agenti sono molteplici e risulta quanto mai arduo azzardare previsioni per gli anni a venire. Volendo tentare di ricostruire la complessa situazione attuale, frutto di una stratificata quanto eterogenea attività giurisprudenziale e di alcuni interventi legislativi, può essere utile effettuare una sintesi ricognitiva delle fonti.
Nei riguardi del legislatore, un primo elemento può affermarsi in termini negativi, nel senso che una legge contraria agli obblighi internazionali sarà di regola costituzionalmente illegittima per contrasto, appunto, con l?art. 117 co. 1 Cost.[4]. Le leggi nazionali, di conseguenza, vanno interpretate, da parte del giudice, in maniera conforme alla lettera e alla ratio degli obblighi internazionali che vincolano lo Stato italiano[5]. Un eventuale contrasto tra la norma interna e gli obblighi internazionali deve essere risolto attraverso una interpretazione della legge conforme alla fonte pattizia. Nel caso in cui tale contrasto sia insuperabile, il giudice ordinario sarà tenuto a sollevare questione di legittimità costituzionale della legge interna, rimettendo gli atti alla Corte costituzionale affinché ne sia eventualmente dichiarata l?illegittimità costituzionale per contrasto con il citato art. 117 co. 1 Cost.[6].
Si comprende, dunque, l?accorato monito lanciato dalla dottrina pressoché all?unanimità, volto a denunciare l?inadempienza dell?Italia, che ancora non prevede il delitto di tortura all?interno dell?ordinamento penale[24]. Se si tengono a mente tutte le fonti internazionali citate nei paragrafi precedenti, l?omissione del legislatore italiano può sembrare addirittura paradossale, in particolare se si tiene conto delle spiegazioni che questi ha fornito per dimostrare che di inadempimento non può parlarsi.
Venendo al secondo argomento utilizzato dai rappresentanti italiani per sfuggire alle accuse di inadempienza degli obblighi legislativi derivanti dal diritto internazionale, è stato sostenuto che l?ordinamento sarebbe conforme all?obbligo di prevedere la tortura come reato in virtù della preesistenza di una serie di figure criminose non specifiche[38]. In risposta a tale osservazione presentata dall?Italia nel rapporto del 1992, il Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite ha sollevato alcune obiezioni, di cui subito si dirà[39]. Nella seduta tenutasi in seno al Comitato nell?aprile del 1995, la delegazione italiana ha ribadito che la torture était couverte par diverses dispositions du Code pénal relatives aux coups, aux blessures, aux violences privées, aux menaces et aux enlèvements[40]. Molti anni dopo, la situazione non doveva essere mutata di molto, se nelle considerazioni redatte in data 16 maggio 2007 si legge: Notwithstanding the State party?s assertion that, under the Italian Criminal Code all acts that may be described as ?torture? within the meaning of article 1 of the Convention are punishable [...] the Committee remains concerned that the State party has still not incorporated into domestic law the crime of torture as defined in article 1 of the Convention[41].
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