La bozza di Dpr attuativo della lettera c) dell’articolo 4 comma 1, del
Dlgs 192/2005 che fisserà i criteri di accreditamento dei certificatori, stabilisce che i tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici saranno: ingegneri, architetti, laureati in scienze agrarie, forestali e ambientali, geometri, periti industriali, agrari e agrotecnici.
In particolare la bozza provvisoria del decreto definisce “tecnico abilitato” un tecnico, sia dipendente pubblico o privato che libero professionista iscritto al relativo ordine o collegio professionale, abilitato alla progettazione di edifici ed impianti.
Le lauree abilitanti previste sono quelle in: architettura e ingegneria (edile, civile, per l’ambiente e il territorio, dei sistemi edilizi, dei materiali, ma anche aerospaziale, chimica, dell’automazione, della sicurezza, elettrica, energetica, meccanica, gestionale, navale e industriale), in scienze e tecnologie agrarie, forestali e ambientali. Sono abilitanti anche i diplomi di geometra, perito industriale, perito agrario o agrotecnico.
Da notare che qualora il tecnico non sia competente in tutti i campi citati (progettazione di edifici e progettazione di impianti asserviti agli edifici stessi), egli dovrà operare in team con altri tecnici, in modo che il gruppo copra tutti gli ambiti professionali per cui è richiesta la competenza.