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Autonomia. Trasparenza. Semplificazione. Sette proposte per lo Statuto Unibo Lo statuto di Ateneo contiene importanti principi che risultano ad oggi in tutto o in parte disattesi. L’attuazione data in Ateneo alla legge 240/2010 ha prodotto ulteriori problemi e per certi aspetti reso più gravi tali lacune, che forse potrebbero essere in futuro colmate se l’enunciazione dei principi in questione verrà accompagnata da sobrie e mirate norme statutarie effettivamente vincolanti. Per sfuggire a discussioni astratte, non commisurate agli obiettivi perseguibili attraverso lo specifico strumento oggi in discussione della revisione statutaria, ho pensato di sottoporre all’attenzione dei colleghi e degli organi di Ateneo un testo sintetico, essenziale, che identifica sette problemi circoscritti e sette puntuali emendamenti.
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MULTICAMPUS. Lo statuto enuncia all’articolo 1, comma 2, il carattere multicampus dell’Ateneo. Tale modello era stato originariamente inteso come una alternativa sia alla formazione di un ateneo indipendente della Romagna sia al puro decentramento dell’offerta didattica con la creazione di sedi periferiche delle facoltà bolognesi. Con l’abolizione delle Facoltà e lo spostamento di tutte le decisioni rilevanti in capo a Dipartimenti che hanno in larghissima maggioranza sede e baricentro a Bologna questo disegno è stato svuotato. Nei campus sono presenti oggi un groviglio di organismi largamente ininfluenti o eterodiretti (UOS, Vicepresidenze delle Scuole, Consigli di Corsi di Laurea, Consiglio di Campus) che nel migliore dei casi possono svolgere, in maniera caotica, l’ordinaria amministrazione. Nessuno di questi organi ha prerogative e incentivi per sviluppare un progetto di campus riconoscibile, una strategia culturale, organizzativa e di promozione del Campus stesso. Con il conseguente, concretissimo rischio di vedere sprecati i cospicui investimenti fatti nelle sedi della Romagna e le grandi potenzialità che almeno alcune di esse esprimono in virtù di una consolidata reputazione. Un rilancio del modello multicampus può venire solo dalla identificazione per ogni sede di una specifica missione, nel quadro di una strategia di Ateneo, e di strutture dotate della autonomia necessaria a svilupparla.
art. 1 PRINCIPI COSTITUTIVI [...] Comma 2. L’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è un Ateneo multicampus che si articola nelle sedi di Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini.
Al termine dell’articolo 1, secondo comma, aggiungere: «Le sedi di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini qualificano l’attività scientifica e l’offerta formativa dell’Ateneo attraverso una specifica missione e sono dotate dell’autonomia organizzativa adeguata a svilupparla.»
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ALLOCAZIONE EFFICIENTE DELLE RISORSE. Agli articoli 2.4 e 3.1 lo statuto fissa il principio della valutazione delle prestazioni delle singole strutture ed enuncia i sacri principi di «efficienza, efficacia ed economicità» ma in pratica nell’Alma Mater non esiste alcuna valutazione dell’efficienza delle strutture accademiche in cui l’ateneo si articola. Una tale valutazione sarebbe praticabilissima già oggi. Tuttavia non è mai stata condotta né tanto meno resa pubblica una analisi della spesa per centri di costo, né sono mai stati presentati in forma pubblica e comparativa dati sul costo complessivo delle singole strutture (dipartimenti, sedi). Quindi, ad esempio, la ripartizione su base cosiddetta premiale delle risorse per la didattica viene fatta considerando solo l’output (le cose prodotte) e mai l’input (la quantità di risorse investite per produrle), dando luogo ad una allocazione che non considera in alcun modo l’efficienza e quindi palesemente contraddice il principio premiale.
art. 2 PRINCIPI DI INDIRIZZO [….] 2. 4 Qualità e valutazione
a) L’Ateneo adotta la valutazione come processo sistematico teso a misurare il valore e la qualità delle attività di ricerca e di formazione, l’efficacia e l’efficienza dei servizi delle proprie strutture, l’adeguatezza dell’azione amministrativa, nonché il raggiungimento degli obiettivi strategici fissati dagli Organi Accademici.
b) L’Ateneo promuove procedure di autovalutazione e di valutazione esterna delle strutture e di tutto il personale, idonee a riconoscere e a valorizzare la qualità e il merito, a favorire il migliora-mento delle prestazioni organizzative e individuali, e a modulare le risorse da attribuire alle strutture, attivando altresì procedure premiali che tengano conto di tutte le attività richieste al personale docente e tecnico amministrativo.
art. 3 PRINCIPI ORGANIZZATIVI [….] 3. 1 Finalità e requisiti generali […]
c) La richiesta e l’attuazione dei processi di riorganizzazione nei metodi, nelle procedure e nelle strutture, così come i meccanismi di valutazione, sono vincolati al rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità fermi restando gli obiettivi di qualità perseguiti dall’Ateneo.
Tra i principi organizzativi aggiungere:«L’Ateneo predispone bilanci della spesa per centri di costo corrispondenti ai Dipar-timenti o alle strutture equivalenti, articolati per sede, promuovendo valutazioni comparative annuali e pluriennali riguardo all’uso efficiente delle risorse complessi-vamente acquisite da ciascuna struttura che costituiscono premessa procedurale per l’adozione degli atti di programmazione.»
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TRASPARENZA. All’articolo 3.2 lo statuto enuncia il principio della trasparenza, ma in molte strutture non vengono praticate le più elementari procedure tese a garantire la correttezza e la tracciabilità dei procedimenti decisionali. Per fare un solo esempio, può capitare che organismi accademici Unibo diano per approvati verbali non ancora prodotti, non esaminabili da parte di chi li approva e che poi tali atti non vengano nemmeno resi universalmente pubblici, che non siano liberamente interrogabili nella loro sequenza storica, anche laddove non contengono elementi coperti da obblighi di riservatezza.
3. 2 Trasparenza
a) L’Ateneo favorisce il dialogo all’interno della comunità universitaria e promuove il confronto con i soggetti esterni, anche attraverso il sito istituzionale o altri strumenti telematici di comunicazione e di consultazione.
b) L’Ateneo garantisce, secondo modalità da disciplinarsi con apposito regolamento,
adeguata pubblicità delle deliberazioni assunte dagli Organi Accademici e degli atti che compon-gono i relativi riferimenti, fermo restando quanto previsto dalla legge in tema di riservatezza.
c) L’Ateneo garantisce la trasparenza dell’attività amministrativa e l’accessibilità delle informazioni, nel quadro degli obiettivi di qualità perseguiti e assicura pubblicità e trasparenza ai criteri utilizzati nella ripartizione delle risorse.
d) In attuazione dei suddetti principi di pubblicità e trasparenza, nella ripartizione delle risorse sono assicurate la preventiva determinazione e comunicazione dei requisiti e criteri per l'attribuzione e l'eventuale selezione tra una pluralità di aspiranti nonché l'invarianza di tali requisiti e criteri per tutto il tempo necessario alla messa in opera delle azioni e misure che costituiscono la finalità dell'attribuzione delle predette risorse, fatte salve le sopravvenute disposizioni di legge.
Dopo l’articolo 3.2, lettera d), aggiungere la seguente lettera:«e) A tali fini, è istituito un Archivio digitale unico degli atti delle strutture di ateneo, universalmente accessibile e interrogabile per via telematica; ogni deliberazione degli organi di qualsiasi struttura appartenente all’Ateneo ha efficacia dal momento in cui le relative decisioni e i relativi atti, compresi i verbali degli organismi collegiali, ad eccezione dei soli contenuti di tali atti eventualmente coperti da obblighi di riservatezza definiti dalla legge, è resa pubblica attraverso l’Archivio digitale unico; la mancata pubblicazione degli atti nell’Archivio entro dieci giorni lavorativi dalla loro approvazione è causa di invalidità delle decisioni assunte.»
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UNITÀ ORGANIZZATIVE DI SEDE. Come detto, lo statuto esprime con enfasi il carattere Multicampus dell’Alma Mater, ma non declina in nessun modo l’effettiva autonomia delle sedi e, soprattutto, non definisce le condizioni istituzionali perché i Campus possano sviluppare una specifica missione, riconoscibile come parte qualificata dell’offerta didattica e della produzione scientifica dell’Ateneo, piuttosto che come una mera forma di decentramento. In alcuni punti, lo Statuto ha una impostazione palesemente contraria all’autonomia dei campus: ad esempio, laddove prevede che i coordinatori delle UOS possano, di fatto, essere eletti anche con il voto contrario dei docenti incardinati nella sede, grazie alla stessa maggioranza che elegge il direttore di dipartimento.
art. 16 DIPARTIMENTI
[….]
5. I Dipartimenti responsabili di offerta formativa su sedi ulteriori rispetto a quella del Diparti-mento stesso costituiscono Unità Organizzative di Sede, laddove abbiano la loro sede di servizio almeno, di norma, 12 professori e ricercatori. L'Unità Organizzativa di Sede è coordinata da un Responsabile. Il funzionamento dell'Unità Organizzativa di Sede è disciplinato dal Regolamento di Dipartimento, che le conferisce autonomia sotto il profilo gestionale nell’ambito del Dipartimento, fermi restando i seguenti punti:
a) il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori che fanno parte di tale Unità, di norma congiuntamente al Direttore. La durata del mandato è triennale, rinnovabile una sola volta;
b) nella formulazione dei piani didattici e di ricerca, nonché nella formulazione delle richieste e delle proposte di cui al comma 2 lettera g) del presente articolo, il Dipartimento riconosce le caratteristiche didattiche e scientifiche dell'Unità Organizzativa di Sede e tiene conto delle sue specifiche esigenze nell'attribuzione delle risorse.
Sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:a) il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto, al loro interno, dai professori e dai ricercatori che fanno parte di ciascuna Unità. La durata del mandato è triennale, rinnovabile una sola volta;
b) nella formulazione dei piani didattici e di ricerca, nonché nella formulazione delle richieste e delle proposte di cui al comma 2 lettera g) del presente articolo, il Dipartimento riconosce le caratteristiche didattiche e scientifiche dell'Unità Organizzativa di Sede e tiene conto delle sue specifiche esigenze nell'attribuzione delle risorse. Detti piani sono sottoposti alla approvazione degli organi del Dipartimento dopo aver acquisito obbligatoriamente il parere dell'Unità Organizzativa di Sede tramite il suo responsabile.
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DIPARTIMENTI. A seguito della entrata in vigore della legge 240/2010 e della successiva revisione dello statuto di Ateneo, gran parte delle decisioni rilevanti per la programmazione della didattica, l’attività scientifica e il reclutamento sono state poste in capo ai Dipartimenti (Art. 16 dello Statuto). Ma la loro governance interna risulta priva sia di meccanismi effettivi di controllo ex post sull’uso efficiente delle risorse (punto 2) sia di norme che diano corpo al principio di trasparenza (punto 3). Se si considera che gli organi di governo dei Dipartimenti sono eletti da un piccolo numero di persone, la cui attività e carriera dipendono in maniera sempre più diretta da decisioni dei medesimi organi di Dipartimento, diventa evidente il rischio di un nuovo feudalesimo accademico. Il rischio cioè che al potere dei grandi maestri e delle cordate disciplinari nazionali di un tempo si sostituisca quello basato sulle rendite di posizione inscalfibili di chi governa gli organi dipartimentali. Questo rischio è ancora maggiore laddove il perimetro dei dipartimenti non è fissato in relazione ad una chiara missione istituzionale ma è frutto di composite coalizioni ad hoc, costruite proprio al fine di governarli e gestire l’allocazione delle risorse. È quindi essenziale che, accanto a meccanismi di controllo ex post sull’efficiente uso delle risorse e di norme invalicabili poste a presidio della trasparenza, si fissino anche alcuni principi riguardo alla composizione dei Dipartimenti. In alcuni casi si potrà ritenere preferibile costituire i Dipartimenti su base disciplinare, in altri si potrà ritenere preferibile costituirli con riguardo alla missione formativa (ricostituendo di fatto le Facoltà e rendendo così possibile l’abolizione delle Scuole). Si dovrebbe però escludere, in entrambi i casi, che una medesima missione istituzionale sia presidiata da distinte coalizioni ad hoc. Questo schema rende anche possibile prevedere che in uno stesso settore sia adottato il modello «Dipartimenti disciplinari + Scuola» a Bologna e il modello «Dipartimento-Scuola» (Facoltà) nelle sedi della Romagna.
art. 16 DIPARTIMENTI […] Comma 3. L'istituzione del Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, previo parere obbligatorio del Senato Accademico. Tale proposta indica gli obiettivi scientifici, le attività di ricerca e di didattica, le ipotesi organizzative e loro motivazione nonché le risorse a disposizione in termini di professori e ricercatori, personale tecnico amministrativo e di dotazioni strutturali e strumentali. Per ciascun Dipartimento è previsto l'elenco dei settori scientifico-disciplinari di riferimento.
L’ultima proposizione dell’articolo 16, terzo comma, è così modificata:«Per ciascun Dipartimento è determinato un elenco dei settori scientifico-disciplinari di riferimento coerente con la missione esclusiva che il Dipartimento svolge nel quadro dell’attività di ricerca ovvero dell’offerta didattica dell’Ateneo, evitando che nell’ambito degli stessi settori ovvero di un medesimo campo dell’offerta formativa siano costituiti più dipartimenti, a meno che non insistano su sedi diverse. I Dipartimenti costituiti con riguardo alla missione didattica assumono anche le competenze attribuite alle Scuole»
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SENATO ACCADEMICO. Per le ragioni esposte al precedente punto 5, sarebbe opportuno limitare la presenza nel Senato accademico dei Direttori e degli altri componenti delle giunte di Dipartimento. Se fosse ampliata fino a fare del Senato una sorta di tavola rotonda dei Direttori, verrebbe portato alle estreme conseguenze il modello neo-feudale. Se il Senato accademico è un organo di indirizzo generale, sarebbe bene fosse distinto e indipendente dagli organi di governo dei singoli dipartimenti. Tuttavia, i vincoli attualmente posti dalla legge 240/2010, in presenza di 5 macro-aree, escludono soluzioni alternative a quella attualmente fissata dallo statuto, salvo forse una rimodulazione dei pesi tra studenti e personale amministrativo. Si potrebbe prevedere una integrazione che riconosca il carattere multicampus dell’Ateneo (con la presenza in Senato dei coordinatori dei campus senza diritto di voto) e, con l’eccezione dei 10 Direttori eletti in ossequio al vincolo fissato dalla legge 240/2010, l’incompatibilità tra il ruolo di senatore e di componente di una giunta di Dipartimento.
LEGGE 240/2010. Art. 2, comma 1, lettera f): costituzione del senato accademico su base elettiva, in un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore a trentacinque unità, compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti; composizione per almeno due terzi con docenti di ruolo, almeno un terzo dei quali direttori di dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo.
STATUTO UNIBO: art. 6 SENATO ACCADEMICO […]
6. Il Senato Accademico è composto da 35 membri, così individuati:
a) il Rettore, che lo presiede;
b) 6 rappresentanti degli studenti eletti dal Consiglio degli Studenti;
c) 10 Direttori di Dipartimento, due per ogni Area scientifico-disciplinare, eletti dai professori e ricercatori appartenenti a ciascuna Area;
d) 15 professori e ricercatori eletti dai professori e ricercatori appartenenti a ciascuna
Area scientifico-disciplinare in modo che ogni Area esprima 3 eletti;
e) 3 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti dal personale tecnico amministra-tivo dell'Ateneo.
Dopo l’articolo 6, comma 6, aggiungere i seguenti commi:6-bis. Alle riunioni del Senato accademico sono invitati, senza diritto di voto, i coordinatori dei Campus di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini.
6-ter. Fatta eccezione per i Direttori di cui al recedente comma 6, lettera c), il ruolo di componente del Senato accademico e di componente di una Giunta di Dipartimento sono incompatibili.»
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SEMPLIFICAZIONE. Se fossero previsti un effettivo controllo ex post sull’efficienza, una trasparente imputazione delle responsabilità poste in capo agli organi di go-verno dei dipartimenti, ed una chiara distinzione tra la direzione dei dipartimenti e le funzioni di indirizzo generale del Senato, si potrebbe operare una drastica e strut-turale riduzione degli oneri burocratici e dei vincoli regolamentari, dando corpo all’altro principio largamente disatteso della semplificazione, enunciato all’articolo 3, comma 1 dello statuto. Da anni si dice che bisognerebbe aumentare la trasparenza e i controlli di merito ex post per ridurre gli oneri burocratici ex ante. L’Alma Mater potrebbe cominciare a praticare questa strategia. In primo luogo, tutte le norme che vincolano le decisioni delle strutture interne dovrebbero essere accessibili e univer-salmente consultabili via internet in una apposita sezione del bollettino telematico di Ateneo. Sarebbe inoltre vivamente auspicabile un’opera di razionalizzazione dei regolamenti nella forma di pochi testi unici. Prima di chiedere semplificazioni al legi-slatore statale, l’Ateneo potrebbe inoltre cominciare con il darsi limiti statutari invalicabili alla proliferazione dei regolamenti.
art. 3 PRINCIPI ORGANIZZATIVI
3. 1 Finalità e requisiti generali
a) L'organizzazione dell'Ateneo è informata ai principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione nonché al principio di semplificazione ed è finalizzata a garantire le condizioni per il raggiungimento degli obiettivi scientifici e formativi e per la realizzazione delle potenzialità dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo.
Al termine dell’articolo 3, primo comma, lettera a), aggiungere:«A tal fine l’attività di qualsiasi struttura interna dell’Ateneo è regolata esclusivamente dalle norme statali, dal presente statuto e dai regolamenti in esso espressamente previsti, resi accessibili e interrogabili nella loro versione in vigore, coordinata con le modifiche intervenute nel corso del tempo, in una apposita sezione del bollettino telematico di Ateneo.»
Versione del 7 luglio 2016. I commenti sono benvenuti:
salvatore...@unibo.it