Proposta di revisione della disciplina che regola la decadenza dallo status di studente (art.19 del Regolamento Studenti)
RELAZIONE ISTRUTTORIA PREDISPOSTA DALL’UFFICIO PROPONENTE
Area Didattica e Servizi agli studenti - Settori: “Progettazione Didattica e Quality Assurance” e “Settore Coordinamento e standardizzazione procedimenti carriere studenti, programmazione didattica e post lauream” di concerto con l’Area Sistemi Informativi e Applicazioni – CESIA.
FINALITA’/SCOPO
Sottoporre all’approvazione del Senato Accademico, condizionatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, la proposta di revisione della disciplina che regola la decadenza dallo status di studente (art.19 Regolamento studenti):
- per gli studenti iscritti per la prima volta al sistema universitario dall’a.a. 2008/09 all’a.a. 2016/17,
- a regime, per gli studenti che si iscriveranno dall’a.a. 2017-2018,
come riportato nella tabella sinottica (Allegato 2, parte integrante del riferimento).
La delibera proposta non presenta oneri per il bilancio di Ateneo.
PRESIDIO POLITICO
Prorettore per la didattica, Prorettrice per gli studenti, Prorettrice per le tecnologie digitali.
PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO
Presupposti di fatto
Con delibera del Senato Accademico del 18/11/2014 e del Consiglio di Amministrazione del 25/11/14 è stato modificato l’art.19 del Regolamento Studenti relativo alla disciplina per la decadenza dallo status di studente, prevedendo che:
- a decorrere dalla coorte 2008-09 gli immatricolati alle lauree o alle lauree magistrali decadano entro il termine del quarto anno accademico di iscrizione in qualità di fuori corso;
- a decorrere dalla coorte 2008-09 gli immatricolati alle lauree magistrali a ciclo unico decadano entro il termine del quinto o sesto anno accademico di iscrizione in qualità di fuori corso, in base alla durata normale del corso di 5 o 6 anni;
- per gli immatricolati in anni precedenti al 2008-09 la conferma della regola precedente che prevede la decadenza qualora lo studente non sostenga esami o valutazioni finali di profitto per otto anni accademici consecutivi a quello dell’ultimo esame sostenuto o a quello di ultima iscrizione in corso, se più favorevole;
- indipendentemente dall’ordinamento didattico e dall’anno di prima iscrizione, lo studente non decade se è in debito della sola prova finale e, ai fini della decadenza non sono computati gli anni di sospensione.
Le medesime delibere hanno poi previsto una proroga di due anni per gli studenti immatricolati a partire dall’a.a. 2008-09 che sarebbero decaduti a marzo 2015.
Ad oggi il quadro delle possibili decadenze a marzo 2017, riportato nello schema riassuntivo Allegato 1 meramente illustrativo, presenta 3.554 iscritti alle lauree e 912 iscritti alle lauree magistrali. Vi sono poi 5.176 iscritti precedentemente all’a.a. 2008-09 ai quali si applica la regola precedente che, pertanto, non possono essere realmente considerati a rischio decadenza potendo interrompere tale condizione con il semplice sostenimento di un esame.
Inoltre, per quanto riguarda gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico è in corso di verifica il numero degli studenti potenzialmente in decadenza al 31/3/2019.
Alla luce del quadro sopra delineato il Magnifico Rettore ha ritenuto opportuno modificare il meccanismo che regola la decadenza applicando un criterio basato sull’ipotesi del numero minimo di crediti da acquisire per anno accademico, distinguendo per tipologia di corso d’iscrizione e per anno di immatricolazione (studenti immatricolati a decorrere dall’a.a. 2008-09 fino all’a.a. 2016-17 compreso e studenti che si immatricoleranno a decorrere dall’a.a. 2017-18), così come descritto a seguire.
Proposta per le coorti a decorrere dall’a.a. 2008-09 fino all’anno accademico 2016-17 compreso.
Iscritti a corsi di laurea: decadono al termine del quarto anno accademico di iscrizione in qualità di fuori corso o a marzo 2017 se prorogati. Non decadono gli studenti iscritti a corsi di laurea i quali, al momento della decadenza prevista, essendo in debito di crediti ulteriori a quelli della prova finale, abbiano tuttavia conseguito almeno 105 CFU entro il 30 novembre dell’anno solare precedente quello di decadenza. Questi ultimi decadono qualora non acquisiscano tutti i crediti previsti dal proprio piano di studio (con esclusione dei crediti della prova finale) entro i cinque anni accademici successivi. La previsione nasce dall’ipotesi di un tempo pari a quello necessario a conseguire mediamente 15 crediti all’anno, ovvero con tempi simili a quelli che questi studenti hanno impiegato fino ad ora per conseguire 105 crediti;
Iscritti a corsi di laurea magistrale: decadono al termine del quarto anno accademico di iscrizione in qualità di fuori corso o a marzo 2017, se prorogati, a meno che non abbiano conseguito, alla data del 30 novembre dell’anno solare precedente a quello di decadenza, almeno 90 crediti. Questi ultimi decadono qualora non acquisiscano tutti i crediti previsti dal proprio piano di studio (con esclusione dei crediti della prova finale) entro i due anni accademici successivi. La previsione nasce dall’ipotesi di un tempo pari a quello necessario a conseguire mediamente 15 crediti all’anno, ovvero con tempi simili a quelli che questi studenti hanno impiegato fino ad ora per conseguire 90 crediti.
Iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico: decadono al termine del quinto o sesto anno accademico di iscrizione in qualità di fuori corso più uno, in base alla durata normale del corso di 5 o 6 anni a meno che non abbiano conseguito, alla data del 30 novembre dell’anno solare precedente quello di decadenza, rispettivamente almeno 240 e 300 crediti. Questi ultimi decadono qualora non acquisiscano tutti i crediti previsti dal proprio piano di studio (con esclusione dei crediti della prova finale) entro i tre anni accademici successivi. La previsione nasce dall’ipotesi di un tempo ulteriore pari a quello necessario a conseguire mediamente 20 crediti all’anno.
In definitiva si propone una soluzione di superamento della decadenza per gli studenti che, entro il periodo ipotizzato, abbiano una verosimile possibilità di conseguire i crediti mancanti al completamento del percorso di studi in tempo utile.
Rimangono inalterate le regole di decadenza per gli studenti iscritti ad ordinamenti previgenti il DM 509/1999 o ad ordinamenti nuovi fino all’anno accademico 2007/2008.
Proposta per le coorti a decorrere dal 2017/18.
Gli studenti che si immatricoleranno dall’a.a. 2017/18 ai corsi di laurea decadranno entro un numero di anni pari al doppio della durata normale del corso di studio a cui sono iscritti più due anni (cioè con una stima di conseguimento medio di crediti di circa 22 all’anno).
Decadranno in ogni caso gli studenti che, alla data del 30 novembre dell’anno solare successivo a quello di iscrizione al terzo anno di corso, non avranno conseguito almeno 66 crediti (22x3).
Gli studenti che si immatricoleranno, dall’a.a. 2017/18, ai corsi di laurea magistrale decadranno entro un numero di anni pari al doppio della durata normale del corso di studio a cui sono iscritti più un anno (cioè con una stima di conseguimento medio di crediti di circa 24 all’anno). Decadranno in ogni caso gli studenti che, alla data del 30 novembre dell’anno solare successivo a quello di iscrizione al secondo anno di corso, non abbiano conseguito almeno 48 crediti (24x2).
Gli studenti che si immatricoleranno dall’a.a. 2017/18 ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico decadranno entro un numero di anni pari al doppio della durata normale del corso di studio a cui sono iscritti più due anni accademici. Decadranno in ogni caso gli studenti che alla data del 30 novembre dell’anno solare successivo a quello di iscrizione al quinto o al sesto anno di corso, non avranno conseguito rispettivamente almeno 120 e 140 crediti.
Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico che, alla data del 30 novembre dell’anno solare previsto per l’iscrizione al secondo anno di corso, non abbiano conseguito almeno 12 crediti, sarà prevista una campagna di informazione che li allerti sui probabili effetti di decadenza al terzo, oppure al quinto o sesto anno nel caso la loro velocità media di conseguimento dei crediti non migliori.
Le nuove regole sono proposte tenendo conto che, a partire dal medesimo a.a. 2017-18, gli studenti in corso che, per validi motivi, si trovino nella condizione di non poter completare il proprio percorso di studio nella durata normale prevista, potranno fruire di un percorso flessibile che raddoppia il numero di anni per il conseguimento del titolo, come descritto nella pratica ad hoc presentata in seduta odierna, ad eccezione dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico disciplinati da normative europee e dei corsi di studio internazionali attivati sulla base di specifici accordi con partner stranieri.
Gli studenti che opteranno dall’a.a. 2017/18 per percorsi di studio flessibili decadranno:
- entro un numero di anni pari a quello del percorso flessibile (6) più due nel caso di corso di laurea;
- entro un numero di anni pari a quello del percorso flessibile (4) più uno nel caso di corsi di laurea magistrale;
- entro un numero di anni pari a quello del percorso flessibile (10) più due anni nel caso di corsi di laurea magistrale a ciclo unico, ad eccezione dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico disciplinati da normative europee e dei corsi di studio internazionali attivati sulla base di specifici accordi con partner stranieri.
Studenti decaduti
Lo studente decaduto, qualora intenda avviare una nuova carriera universitaria presso l’Università di Bologna, è obbligato ad iscriversi. Lo studente ha facoltà di richiedere che i crediti già acquisiti siano valutati dal Consiglio di Corso di Studio ai fini di un possibile riconoscimento parziale o totale. Il Consiglio di corso di studio delibera, altresì, circa l’anno di corso di ammissione, in base al numero di crediti individuato dal medesimo per l’accesso a ciascun anno.
Lo studente decaduto che scelga di iscriversi, entro l’anno accademico successivo a quello di decadenza, al medesimo corso di studio, è esonerato dal pagamento della prevista indennità di 200,00 euro stabilita dagli Organi Accademici e anche dalla prova di ammissione ove il corso di studio sia a numero programmato a livello locale.
Restano invariate le regole sulla prevista proroga della decadenza di non oltre due anni, a richiesta dell’interessato e previa valutazione di apposita commissione, per gli studenti con invalidità civile pari o superiore al 66%, gli studenti in possesso dei benefici di cui alla L. 104/1992 e gli studenti con diagnosi di DSA.
Sulla base delle proposte fin qui illustrate viene modificato il testo dell’art. 19 del Regolamento studenti come da tabella sinottica allegata (Allegato 2, parte integrante del riferimento).
Presupposti di diritto
R.D. 31/08/1933, n. 1592 (art. 142);
R.D.L. 20/06/1935 n. 1071 (art.16);
L. n.168 del 9/05/1989 (art. 6 commi 1, 5 e 6): ‘Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica’;
L. n.104 del 5/02/1992 ‘Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.’;
D.M. 270/2004: ‘Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3/11/ 1999, n.509/1999’;
L. n.170 del 08/10/2010 contenente “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” che riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia quali disturbi specifici dell’apprendimento;
L. 240 del 30/12/2010 ‘Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13 dicembre 2011;
Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 6 agosto 2013 e successive modifiche;
Regolamento studenti emanato con Decreto Rettorale n. 464 del 6 giugno 2013 e successive modifiche.
IMPEGNO DI SPESA/ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L’ATENEO
Nessuno
DECISIONI PRECEDENTI DI ALTRI ORGANI
Il Consiglio degli Studenti, nella seduta del 13 dicembre 2016, ha espresso parere……
FIRMA DIRIGENTE/RESPONSABILE SETTORE
DIRIGENTE AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
(Angela Negrini)
RESPONSABILE SETTORE PROGETTAZIONE DIDATTICA E QUALITY ASSURANCE
(Carla Monti)
RESPONSABILE SETTORE COORDINAMENTO E STANDARDIZZAZIONE PROCEDIMENTI CARRIERE STUDENTI, PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E POST-LAUREAM
(Daniela Taccone)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVANZATA DAGLI UFFICI ALL’ORGANO PER LA SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2016
Il Senato accademico, acquisito il parere del Consiglio degli Studenti, approva, condizionatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, la proposta di modifica dell’art.19 del Regolamento studenti, inserita nel presente riferimento, come riportata nella tabella sinottica di cui all’Allegato 2 integrante del deliberato.
AREE/UFFICI INTERESSATI PER CONOSCENZA E/O COMPETENZA
TUTTE
ALLEGATI:
N. 1 Studenti in potenziale decadenza al 2017 (meramente esplicativo), pag. 1;
N. 2 Tabella sinottica contenente proposta di modifica art.19 Regolamento studenti, pagg. 5 (parte integrante del deliberato).