vacanza rovinata?

1 view
Skip to first unread message

Cesare Albini Alice

unread,
Mar 29, 2013, 5:32:19 AM3/29/13
to dipartimenti-tem...@googlegroups.com

 

Danno da vacanza rovinata – Domanda di risarcimento danni per inadempimento – Vendita di pacchetto turistico – Differenza tra le prestazioni rese e quelle pubblicizzate – Sussistono – Apprezzabile diminuzione dell’utilità della vacanza – Sussiste – Prova liberatoria del debitore – Non ottemperata –  Accoglimento della domanda.

Azione di classe – Danno da contratto – Coincidenza degli elementi costitutivi dei diritti individuali azionati  – Sussiste – Accolta.

 

(artt. 34 e ss. Codice del Turismo; Artt. 140 bis Codice del Consumo;  artt. 1176  e 1126 c.c.).

 

Con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico “tutto compreso”, l’organizzatore o il venditore assumono specifici obblighi soprattutto di tipo qualitativo che vanno esattamente adempiuti. Pertanto, ove la prestazione sulla base di un criterio medio di diligenza ex art. 1176 c.c., non sia puntualmente eseguita, si configura responsabilità contrattuale, tranne nel caso in cui la mancata o inesatta esecuzione del contratto sia imputabile al consumatore o sia dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o da forza maggiore. Nell’ambito dell’onere della prova, il creditore istante deve dare la sola prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento, gravando sul debitore l’onere di dimostrare il fatto estintivo costituito dall’avvenuto adempimento. Quanto all’azione di classe prevista dal Codice del Consumo, ai fini della sua ammissibilità, dovrà essere accertata la coincidenza di tutti gli elementi costituitivi dell’azione, sia con riferimento all’an che al quantum del risarcimento. (Nella fattispecie, avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da vacanza rovinata, il Collegio ha  accolto la domanda di risarcimento del danno da vacanza rovinata essendo chiaramente emerso che le strutture presso le quali furono indirizzati gli attori fossero qualitativamente inferiori, per sistemazione alberghiera e per servizi, rispetto alla struttura prenotata nel pacchetto turistico. Il risarcimento riconosciuto all’attore viene liquidato anche a favore di tutti i consumatori intervenuti in causa che versavano nelle medesime circostanze di fatto  per le quali l’azione era stata ritenuta ammissibile e la domanda accolta).

 

 

 

 

 

Per il risarcimento del  danno da vacanza rovinata è sufficiente la prova dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento da parte dell’organizzatore.

 

 

 

Il caso.

Tizio conveniva in giudizio la società Caia quale organizzatrice del pacchetto turistico “tutto compreso” avente ad oggetto un soggiorno per una settimana a Zanzibar. Deduceva l’attore che, giunto a destinazione, veniva sistemato in una struttura diversa e qualitativamente inferiore rispetto a quella prenotata e proposta nel pacchetto turistico. Chiedeva pertanto pronunciarsi condanna della convenuta al ristoro dei danni che venivano quantificati nella misura dell’80% del prezzo versato.

Con ordinanza pronunciata fuori udienza, il Collegio pronunciava l’ammissibilità dell’azione relativamente ai profili di cui all’art. 140 bis, lettera a) del Codice del Consumo.

Fissato il termine per l’eventuale adesione di terzi alla domanda attorea e costituitisi gli interventori, stante l’assenza di richieste istruttorie, la causa veniva rimessa a sentenza.

Il Tribunale di Napoli in composizione collegiale, previa rigorosa e puntuale disamina del quadro normativo vigente in materia, si pronuncia riconoscendo a favore dell’attore un danno da vacanza rovinata liquidato in via equitativa in € 1.300,00. Quanto ai terzi intenventori, il Collegio accoglie la domanda di risarcimento di quei soli soggetti per i quali era stato ravvisata identità di diritti e di circostanze rispetto a quelle azionate dall’attore.

 

I motivi della decisione.

La sentenza in esame, per quanto noto, costituisce la prima pronuncia della giurisdizione di merito con la quale viene riconosciuto il danno da vacanza rovinata anche ad altri consumatori intervenuti nel giudizio ex art. 140 bis del Codice del Consumo, norma con la quale è stata introdotta anche in Italia l’azione di classe.

Il contratto di viaggio-vacanza “tutto incluso”, osserva il Collegio di Napoli, si caratterizza per la prefissata combinazione di almeno due elementi, rappresentati dal trasporto, dall’alloggio e da servizi turistici. Orbene, prosegue il Tribunale nella disamina della fattispecie, in tale tipo contrattuale la finalità turistica non è un motivo irrilevante ma si sostanzia nell’interesse preminente che lo stesso è funzionalmente diretto a soddisfare. In tale ottica, risultano peculiarmente rilevanti gli obblighi, anche pre-contrattuali, imposti dalla normativa in materia in capo all’organizzatore e al venditore – ciascuno per le rispettive competenze -  in tema di completa informazione su tutte le caratteristiche del viaggio e dei servizi, in quanto decisivi alla formazione del consenso del consumatore. Ed effettivamente, laddove l’organizzatore e/o il venditore forniscano prestazioni diverse da quelle promesse, il consumatore avrà diritto a fruire di adeguate soluzioni alternative senza oneri a suo carico, con diritto al rimborso di eventuali differenze tra la prestazione prevista e quella effettuata e salvo il risarcimento del danno. Difatti, osserva il Collegio, col contratto di viaggio turistico il venditore e l’organizzatore assumono un’obbligazione di risultato e, dunque, alla luce dei principi enucleati dalla Suprema Corte in tema di onere della prova, è sufficiente per il creditore dimostrare la sussistenza della fonte negoziale del suo diritto e allegare l’inadempimento o l’inesatto adempimento, mentre grava sul debitore l’onere di provare l’avvenuto esatto adempimento.

Nel caso in commento, ritenuto che già all’esito dell’esame documentale appariva comprovata l’inferiore qualità della sistemazione alberghiera e di servizi presso cui il turista fu collocato per alcuni giorni e la qualità della sistemazione promessa e risultante dai depliant illustrativi, in assenza di prova liberatoria fornita dalla convenuta organizzatrice del viaggio – che avrebbe eventualmente dovuto provare il caso fortuito, la forza maggiore o l’esclusiva responsabilità del consumatore o di terzi – il Collegio correttamente conclude riconoscendo la sussistenza del danno non patrimoniale da vacanza rovinata. Quanto agli interventori, il Tribunale di Napoli osserva che devono ritenersi  ammissibili le sole posizioni di coloro che versano in una situazione omogenea a quella prospettata dall’attore, ossia che abbiano acquistato il medesimo pacchetto turistico e patito i medesimi disagi.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages