L’art. 5 della legge n. 381 del 1991concede agli enti pubblici la possibilità di affidare direttamente, soltanto in presenza di determinati presupposti, la fornitura di beni e servizi.
Questo il principio affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2342 del 29 aprile 2013.
Nel caso in esame, relativo all’affidamento della gestione di un campo sportivo comunale per lo svolgimento di attività fieristiche, una società operante nel settore aveva impugnato il provvedimento con il quale l’amministrazione aveva affidato direttamente l’attività, senza procedere al preventivo esperimento di una gara pubblica.
Accolto l’appello della società dal Tribunale amministrativo regionale di primo grado, la sentenza viene appellata dal Comune dinanzi ai Giudici di Palazzo Spada, secondo i quali:
“Il predetto art. 5 prevede che «gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione», possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi «per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell’IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate».”
Da una corretta applicazione della norma discende pertanto che l’amministrazione può affidare direttamente alle cooperative sociali appalti di fornitura di beni e servizi pubblici, soltanto alle condizioni prestabilite, visto oltretutto che:
“Tale tipologia di appalti presuppone, in coerenza con la causa del contratto, che la relativa prestazione sia rivolta all’amministrazione per soddisfare una sua specifica esigenza al fine di ottenere, quale corrispettivo, il pagamento di una determinata somma.”
In conclusione, l’appello dell’amministrazione comunale è rigettato perché nel caso in esame si è in presenza di una concessione di bene pubblico, rispetto alla quale devono essere seguite rigorosamente le procedure di garanzia per la scelta del concessionario dettate dal Codice dei contratti, mentre gli appalti di fornitura e servizi pubblici possono essere affidati direttamente esclusivamente in presenza dei presupposti di cui all’art. 5 della legge n. 381/1991.