ARAN (SCU14):
“Al personale a tempo indeterminato che accetta un incarico a tempo determinato, ai sensi dell’art. 59 del CCNL 2006/2009, spetta il pagamento delle ferie non godute?
Si precisa che il parere sulla legalità del decreto di liquidazione delle ferie maturate e non godute esula dai compiti di questa Agenzia che può, invece, formulare orientamenti riguardanti le clausole contrattuali.
Nel caso specifico l’ art. 59 del CCNL 2006/2009 consente al personale ATA di accettare contratti a tempo determinato, nell’ambito del comparto scuola e di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
L’accettazione dell’incarico prevede l’applicazione della disciplina prevista dallo stesso CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali. In materia di ferie l’ art 13, comma 8, (norma comune sia per il personale docente e ATA a tempo indeterminato sia per il personale docente e ATA a tempo determinato) esplicita perentoriamente che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili tranne quanto previsto dal comma 15 (all’atto di cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti non siano state fruite).
Il comma 10, del medesimo articolo, stabilisce che la fruizione della ferie non godute a causa di particolari esigenze di servizio o in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia dal suddetto personale possa essere differita rispetto a quanto disciplinato dal precedente comma 9.
Pertanto, a parere di questa Agenzia, per quanto espressamente previsto dal vigente CCNL e considerato che personale destinatario dell’art. 59 rientrando nella sede di titolarità al termine del contratto a tempo determinato non cessa il rapporto di lavoro, non si ravvisano le condizioni per attivare un provvedimento di liquidazione del compenso sostitutivo per le ferie maturate e non fruite.
La fruizione delle ferie maturate e non godute dovrebbe essere favorita al rientro nella sede di titolarità.”
L’Ufficio scolastico territoriale di Torino con circolare n. 395/2009:
“Si comunica a tutte le Istituzioni Scolastiche che, per il personale con contratto a tempo indeterminato che accetta un incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 59 del C.C.N.L.2006/2009, non è previsto da alcuna disposizione di legge o contrattuale il pagamento delle ferie non godute, le quali devono essere concesse o disposte (se non fruite durante il corso dell’anno), al rientro nella sede di titolarità.
Si richiama in merito, in particolare il C.C.N.L. 2006/2009 Comparto scuola – art. 13, c. 8
È inoltre appena il caso di ricordare che il diritto a ferie annuali retribuite è costituzionalmente garantito dall’art. 36, c. 3: “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
Si specifica inoltre che il C.C.N.L. 2006/2009 Comparto scuola – art. 13, c. 15 – prevede il pagamento sostitutivo delle ferie, per il personale a tempo indeterminato e determinato, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro: il personale destinatario dell’art. 59, alla termine del contratto a tempo determinato, non cessa dal rapporto di lavoro, rientrando nella sede di titolarità per proseguire il servizio a tempo indeterminato.
Per i motivi sopra espressi si fa presente che questo Ufficio, nel caso pervengano provvedimenti da parte di codeste I.I.S.S. di pagamento sostitutivo ferie non godute (inerenti l’anno 2008/2009) del personale di cui all’art. 59 C.C.N.L. 2006/2009 Comparto scuola, non provvederà alla loro registrazione. Si invitano pertanto i signori Dirigenti delle scuole di titolarità a concedere o disporre le ferie entro il 31/8/2009.”
Gli atti di cui sopra sono noti ed è su questi che si deve ragionare adattandole alla nuova situazione giuridica che vuole per il personale a tempo determinato la collocazione d'ufficio delle ferie durante il periodo della sospensione dell'attività didattica, dunque le ferie in realtà verrebbero esercitate, quelle che non si riescono ad esercitare durante il periodo di collocazione d'ufficio, andranno monetizzate, ma si parla di pochi giorni. Ad oggi la situazione è questa poichè non si conoscono sentenze che possano cambiare la situazione od aiutare a cambiarla
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Marco Barone
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Marco hai qualche norma più chiara di queste per rispondere alla questione posta.
In pratica in situazioni simili i DS tendono a considerarli come precari e quindi applicano la norma della non monetizzazione dei precari, considerandoli in ferie nei periodi festivi, anche se non hanno chiesto le ferie e quindi quando rientrano in servizio come ATA gli decurtano o annullano i giorni di ferie a cui hanno diritto.
Non mi è chiaro dalla lettera, se poi nel mese di luglio e agosto, in cui lavorano come ATA e quindi avranno diritto alle ferie corrispondenti a 2 mesi, gli riconoscono quei giorni. Altrimenti doppia fregatura.
Hai qualche norma più chiara o qualche analogia per rientro in servizio da incarichi o distacchi prima del 31 agosto?
Francesco Martino
---------- Messaggio inoltrato ----------
Da:
gra...@libero.it <
gra...@libero.it>
Data: martedì 13 gennaio 2015
Oggetto: Ferie
A:
franco...@gmail.com
salve scusi se le rispondo oggi, le invio un pò di materiale che ho raccolto per farle capire la problematica compresa una lettera mandata da un mio collega Marco Chiavacci al quale a luglio 2014 si è ritrovato senza un giorno di ferie, nella sua lettera alla DGR e Usp è evidenziata la problematica. Siamo personale ata di ruolo che accetta incarichi a td in base all'art 59 del CCNL, pensato all'epoca probabilmente solo a personale ata che da collaboratore scolastico accettava incarichi da assistente amm.vo o tecnico molti come me accettano da personale docente. Fino alla nuova novella (niente monetizzazione ferie precari) a noi non cambiava niente perchè prima cosa è fatto divieto la monetizzazione al personale di ruolo (infatti c'è la nota aran e usp torino del 2009 che precisa che al detto personale deve essere consentita la fruizione al rientro nella scuola di titolarità, ora il problema si pone dal 2013-14 quando compare la monetizzazione solo della differenza di giornate....ma noi il 1 luglio torniamo ad essere ata a TI ma eliminando tutti i gg di ferie rimaniamo in servizio praticamente
12 mesi su 12 senza diritto nemmeno al riposo (costituzionale e x legge) e recupero psico fisico che x noi è PRECLUSO. Sorvolo sul fatto che veniamo anche derisi dai colleghi ata (hai voluto la bicicletta...., ben ti stà...ecc) ma quello che preme è che è anticostituzionale. Mentre per la situazione pregressa esistono le circ. usp torino ed orientamento aran, dall'entrata in vigore della nuova norma calcolo monetizzazione ferie si sono dimenticati della ns situazione con il risultato che l'anno scorso alcune scuole hanno già sottratto i gg di ferie come al mio collega, altri no....quest'anno si prevede la stessa cosa o al massimo il peggioramento per tutti ossia ritrovarsi il 1 luglio dopo un anno di lavoro senza un giorno di ferie, e rimanere in servizio luglio e agosto senza riposo (12 mesi di non stop) e vedere gli altri che se la ridono...
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Inviato da Francesco Martino