Obblighi di trasparenza sui contributi pubblici per nota integrativa bilancio e sito web

0 views
Skip to first unread message

Acec-SdC

unread,
Apr 22, 2026, 5:30:56 AMApr 22
to dire...@cinemateatrodelfino.it
ACEC SDC
 

Alle Sale della Comunità
Alle ACEC Territoriali
Ai SAS

Si trasmettono due circolari recentemente condivise da ANEC alla Presidenza ACEC, inerenti gli obblighi di trasparenza sui contributi pubblici per nota integrativa bilancio e sito web e alcuni approfondimenti relativi alle domande più frequenti pervenute in merito al corretto adempimento.

Al fine di adempiere correttamente e nei tempi stabiliti dalla normativa, all’obbligo di trasparenza dei contributi pubblici, vi sono due canali alternativi: la pubblicazione nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio, entro i termini ordinari di approvazione e deposito, oppure la pubblicazione sul sito internet dell’ente, o, in alternativa, sui canali social, sui portali digitali o sul sito della rete associativa di appartenenza, indicando ente erogatore, somma incassata, motivo dell’erogazione, entro il 30 giugno. 

Sono tenuti all’adempimento associazioni, fondazioni, ONLUS, enti del Terzo settore, imprese tenute al deposito del bilancio d’esercizio, cooperative sociali, consorzi, società e altri enti che svolgono attività d’impresa.

Devono essere indicati sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualsiasi genere ricevuti da Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici economici, società a controllo pubblico diretto o indiretto, società a partecipazione pubblica.

L’obbligo scatta quando l’importo complessivo annuo per ciascun soggetto erogatore (e quindi non la singola erogazione) è pari o superiore a 10.000 euro. Superata tale soglia, devono essere pubblicate tutte le somme ricevute da quell’erogatore, anche se singolarmente inferiori a 10.000 euro. Il criterio da utilizzare è quello di cassa, quindi devono essere pubblicati solo gli importi effettivamente incassati nell’anno solare. Sono esclusi dall’obbligo, gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis già registrati nel Registro Nazionale Aiuti di Stato poiché in questi casi la pubblicazione nel registro sostituisce l’obbligo informativo a carico del beneficiario.

Il mancato adempimento comporta sanzione pari all’1% degli importi ricevuti (importo minimo della sanzione: 2.000 euro) e l’obbligo di pubblicazione dei dati. Se entro 90 giorni dalla contestazione non si dà seguito alla pubblicazione e non viene pagata la sanzione, si deve restituire integralmente il beneficio ricevuto.

Si sottolinea che per quanto concerne i contributi erogati dal Ministero della Cultura, Direzione generale Cinema e audiovisivo, gli uffici preposti stanno avviando controlli a tappeto su tutti i beneficiari, prevedendo le dovute sanzioni in caso di difetto.

Si invita a una attenta presa visione delle circolari e dei relativi allegati.

Si informa che è disponibile all'interno del sito Acec, al seguente indirizzo:  Sale della Comunità: linee guida per la gestione la scheda di approfondimento n.13 "ACEC SdC Trasparenza" redatta da Gianni Benincà.

Restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti.

Un cordiale saluto,

La Segreteria Generale ACEC-SdC

 
 
Acec SDC
Messaggio inviato automaticamente
 
 
2026 - 040 Obbligo trasparenza contributi pubblici.pdf
2026 - 041 FAQ Obbligo trasparenza e template per sito ANEC.pdf
Trasparenza Amministrativa 2025.docx
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages