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Apprezzando il Vostro Blog, di cui siamo assidui lettori, abbiamo
premura di informarVi, con la presente, del contenuto della sentenza di
cui all'oggetto, che nel merito riteniamo possa risultare di
particolare interesse per numerosi consumatori, in un momento in cui il
dibattito sui costi della telefonia mobile risulta essere quanto mai
attuale.-
Con la predetta sentenza, che Vi alleghiamo in copia, il Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco ha dichiarato illegittima
la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, operate dalla
Wind Telecomunicazioni S.p.A., in merito alla tariffa "NOI 2 WIND".-
Nel merito, il Giudice di Pace ha dichiarato illegittimo il
comportamento della Wind Telecomunicazioni S.p.A. che in origine aveva
stipulato con il consumatore un contratto per l'attivazione di una
tariffa denominata "NOI 2 WIND", che prevedeva ogni mese cinquecento minuti di telefonate gratuite al costo mensile di Euro 2,00, e poi aveva successivamente, nel corso del rapporto inter partes, modificato tali condizioni contrattuali dapprima
riducendo
unilateralmente i minuti di conversazione da cinquecento a
quattrocento, e successivamente aumentando il costo della suddetta
tariffa ad Euro 3,00 per quattrocento minuti di telefonate.-
Conseguentemente, il Giudice di Pace, accertato il grave inadempimento
della Wind Telecomunicazioni S.p.A., ha condannato quest'ultima a dare
corretto adempimento al contratto originariamente stipulato con il
consumatore, dando modo allo stesso di usufruire di cinquecento minuti di telefonate
verso il numero prescelto al costo mensile di Euro 2,00, ed ha
condannato, altresì, la stessa Wind Telecomunicazioni S.p.A. al
risarcimento dei danni, liquidati, in via equitativa, nella somma di
Euro 300,00, oltre alla refusione delle spese legali.-
Dai principi di diritto enunciati nella suddetta sentenza, si evince che le
modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali relative ai costi
ed alla durata dei vari piani tariffari sono illegittime se non
accettate per iscritto dai consumatori, e, pertanto, questi
ultimi potranno rivolgersi all'Autorità giudiziaria per sentir
condannare il gestore telefonico all'applicazione delle tariffe alle quali i consumatori avevano originariamente aderito,
oltre al risarcimento dei danni eventualmente patiti, atteso che la
normativa vigente tutela i consumatori quale parte più debole che, come
tale, durante l'esecuzione del contratto, deve essere messa nelle
condizioni di operare una scelta ponderata e consapevole realmente
rispondente alle proprie esigenze.-
Nel dichiararci disponibili per ulteriori chiarimenti in merito, e per
qualsiasi altra eventuale occasione di fattiva collaborazione, porgiamo
distinti saluti.-
Avv. Salvatore Cerino
Avv. Raffaele D'Angelo
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"La cosa più incredibile di questo mondo è che gli imbecilli sono sicuri di sé, mentre le persone intelligenti sono piene di dubbi."
Bertrand Russel