Wind come Rocco? Mi sa di no...

8 views
Skip to first unread message

Daniel C.

unread,
Apr 11, 2007, 7:11:44 AM4/11/07
to
Da: http://www.mobileblog.it/post/2864/wind-condannata-per-la-rimodulazione-del-noi2-siamo-ancora-sicuri-che-convenga-modificare-la-tariffa-a-tutti

Cliccate sopra per leggere tutto


Apprezzando il Vostro Blog, di cui siamo assidui lettori, abbiamo premura di informarVi, con la presente, del contenuto della sentenza di cui all'oggetto, che nel merito riteniamo possa risultare di particolare interesse per numerosi consumatori, in un momento in cui il dibattito sui costi della telefonia mobile risulta essere quanto mai attuale.-
Con la predetta sentenza, che Vi alleghiamo in copia, il Giudice di Pace di Pomigliano d'Arco ha dichiarato illegittima la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, operate dalla Wind Telecomunicazioni S.p.A., in merito alla tariffa "NOI 2 WIND".-
Nel merito, il Giudice di Pace ha dichiarato illegittimo il comportamento della Wind Telecomunicazioni S.p.A. che in origine aveva stipulato con il consumatore un contratto per l'attivazione di una tariffa denominata "NOI 2 WIND", che prevedeva ogni mese cinquecento minuti di telefonate gratuite al costo mensile di Euro 2,00, e poi aveva successivamente, nel corso del rapporto inter partes, modificato tali condizioni contrattuali dapprima riducendo unilateralmente i minuti di conversazione da cinquecento a quattrocento, e successivamente aumentando il costo della suddetta tariffa ad Euro 3,00 per quattrocento minuti di telefonate.-
Conseguentemente, il Giudice di Pace, accertato il grave inadempimento della Wind Telecomunicazioni S.p.A., ha condannato quest'ultima a dare corretto adempimento al contratto originariamente stipulato con il consumatore, dando modo allo stesso di usufruire di cinquecento minuti di telefonate verso il numero prescelto al costo mensile di Euro 2,00, ed ha condannato, altresì, la stessa Wind Telecomunicazioni S.p.A. al risarcimento dei danni, liquidati, in via equitativa, nella somma di Euro 300,00, oltre alla refusione delle spese legali.-
Dai principi di diritto enunciati nella suddetta sentenza, si evince che le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali relative ai costi ed alla durata dei vari piani tariffari sono illegittime se non accettate per iscritto dai consumatori, e, pertanto, questi ultimi potranno rivolgersi all'Autorità giudiziaria per sentir condannare il gestore telefonico all'applicazione delle tariffe alle quali i consumatori avevano originariamente aderito, oltre al risarcimento dei danni eventualmente patiti, atteso che la normativa vigente tutela i consumatori quale parte più debole che, come tale, durante l'esecuzione del contratto, deve essere messa nelle condizioni di operare una scelta ponderata e consapevole realmente rispondente alle proprie esigenze.-
Nel dichiararci disponibili per ulteriori chiarimenti in merito, e per qualsiasi altra eventuale occasione di fattiva collaborazione, porgiamo distinti saluti.-

Avv. Salvatore Cerino
Avv. Raffaele D'Angelo



--
"La cosa più incredibile di questo mondo è che gli imbecilli sono sicuri di sé, mentre le persone intelligenti sono piene di dubbi."
Bertrand Russel
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages