Il sabato che precede le elezioni e` convenzionalmente considerato il giorno per il quale tutto cio` che i competitor ritenevano di comunicare in campagna elettorale e` stato detto.
E` quindi il primo giorno utile per riportare una mia personale esperienza che non influenza, lo dico subito, la preferenza di chicchessia per questo o quel candidato.
La mia piu` preoccupante esperienza di questa campagna elettorale e` che nelle dichiarazioni dei candidati che mi sono giunte in "viva voce" mai ho trovato le necessarie denuncie di insensatezza del processo elettorale cui stanno partecipando.
Ritengo che in alcuni casi, per esempio quando si tratta di competere per un ruolo legislativo, non sia affatto contraddittorio criticare pesantemente delle regole e, contestualmente, attenervisi per tentare di accedere ad un organo che avra` poi il potere di cambiarle. Soprattutto se ci si trova in una fase storica in cui persino recuperare un livello minimo di effettiva convivenza democratica puo` esigere iniziative non ortodosse.
Eppure motivi di denuncia del processo elettorale in corso ve ne sarebbero, dal momento che diverse disposizioni oltre a compromettere eguaglianza, liberta` e segretezza del voto, cosi` come sanciti dall'articolo 48 della Costituzione della Repubblica italiana, sono un insulto all'intelligenza del votante.
Articolo 48 della nostra costituzione...
Legge elettorale della Regione Marche...
"Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione"...
(Sorpresa per la Polizia Postale...
Per chi ha voglia di leggere evidenzio di seguito alcuni dei tanti passaggi cui mi riferivo...
LEGGE ELETTORALE
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Articolo 3bis comma 2
<<Non è immediatamente rieleggibile a Presidente della Giunta regionale, allo scadere del secondo
mandato, chi ha ricoperto tale carica per due legislature consecutive.>>
Articolo 18
<<Non sono ammesse alla assegnazione dei seggi le coalizioni che abbiano ottenuto meno del cinque per
cento del totale dei voti validi riportati dalle coalizioni regionali, a meno che siano composte da almeno un
gruppo di liste che ha ottenuto più del tre per cento del totale dei voti validi espressi a favore delle liste.>>
Articolo 19 comma 4 lettera g)
<<sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera f), i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da
assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettino a ciascuna coalizione regionale. Alla coalizione
che ha riportato la maggior cifra elettorale regionale vengono assegnati i seguenti seggi, ove la stessa,
con le procedure di cui al periodo precedente, non ne abbia già conseguito un numero pari o superiore:
1) n. 18 seggi se la coalizione vincente ha riportato una cifra elettorale regionale pari o superiore al 40%
della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni;
2) n. 17 seggi se la coalizione vincente ha riportato una cifra elettorale regionale pari o superiore al 37%
ed inferiore al 40% della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni;
3) n. 16 seggi se la coalizione vincente ha riportato una cifra elettorale regionale pari o superiore al 34%
ed inferiore al 37% della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni.
Il calcolo della somma delle cifre elettorali regionali riportate dalle coalizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) è
effettuato tenendo conto dei risultati ottenuti da tutte le coalizioni che hanno partecipato alle elezioni.
I seggi che residuano dalle operazioni indicate ai numeri 1), 2) e 3) sono ripartiti tra le altre coalizioni
ammesse con le modalità di cui al primo periodo della presente lettera g);>>
Articolo 19 comma 6
<<Dopo le operazioni di cui ai commi 4 e 5, l'Ufficio centrale regionale:
a) verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste
provinciali a norma del comma 5, lettera a). Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle
determinazioni di cui al comma 4, lettera h), toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti
alle liste provinciali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine
decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione
è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così
recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera b);
b) dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residuali percentuali di cui
al comma 5, lettera b), e ripartisce tra le liste provinciali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori
cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a
raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 4, lettera h). Qualora
a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i
seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste
provinciali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e
proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste
provinciali del gruppo;
c) individua il seggio spettante al candidato Presidente della coalizione che ha ricevuto sul piano
regionale la seconda cifra elettorale. A tale scopo riserva l'ultimo dei seggi spettanti alle liste collegate in
tale coalizione in applicazione della lettera b). Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali della
coalizione siano stati assegnati a quoziente intero, riserva al candidato Presidente il seggio che sarebbe
stato attribuito alla lista provinciale della coalizione che ha riportato la minore cifra elettorale.>>
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ISTRUZIONI (da pagina 9)
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Il voto è valido quando:
a) è espresso con segno grafico diverso dal tipico segno di croce (C sig i di Stat se%i e V 660 1987) e, in
particolare:
- con una linea ad “S” (C sig i di Stat se%i e V 6052 2001)'
- con due o tre “ics” (C sig i di Stat se%i e V 862 1988 e 374 2004)'
- con un ghirigoro apposto in prossimità dei riquadri dei candidati della lista votata o con altri segni grafici (C sig i
di Stat se%i e V 660 1987)'
- con puntini intorno al contrassegno o dopo un nome (C sig i di Stat se%i e V 5169 2011 e 6070 2011)'
...
c) il nome e cognome del candidato è scritto in corsivo e con svolazzo, allungando verso il basso l’ultima vocale
(C sig i di Stat se%i e V 7561 2004) ...
d) il cognome o il nome del candidato è scritto erroneamente e, in particolare, con errori ortografici che non ne
impediscano l’agevole identificazione (C sig i di Stat se%i e V 3861 2000 3814 2005 459 2006 2342 2007 e
817 2008), tanto più in assenza di candidati di altre liste aventi lo stesso cognome (C sig i di Stat se%i e V
1020 2001 e 5720 2013)' è scritto con imprecisioni, frutto di un errore mnemonico non improbabile poiché non
necessariamente il voto di preferenza riflette una conoscenza diretta del candidato prescelto (C sig i di Stat se%i e
V 1020 2001 4607 2011 e 665 2014) oppure è indicata erroneamente la preferenza per un candidato che si è
presentato in un’altra contestuale elezione (C sig i di Stat se%i e V 459 2006)'
e) il nome del candidato è preceduto o seguito dal titolo professionale o dal titolo di studio, in particolare quando le
schede contenenti tali espressioni sono così numerose da escludere la possibilità di identificazione dell’elettore
(C sig i di Stat se%i e V 6052 2001 3712 2005 e 4349 2012)'
f) il voto è espresso indicando il solo nome del candidato, quando nessun altro dei candidati delle liste in
competizione ha lo stesso nome ed il candidato, nel materiale di propaganda, è indicato frequentemente con il solo
nome, senza altri riferimenti anagrafici (C sig i di Stat se%i e V 198 2007)' oppure la preferenza è espressa
utilizzando espressioni identificative quali diminutivi o soprannomi, comunicate in precedenza agli elettori, in
quanto tale modalità di espressione può essere usata da qualunque elettore (C sig i di Stat se%i e V 198 2007)'
...
h) sono indicati numeri arabi accanto al nome del candidato (C sig i di Stat se%i e V 609 1986), o è presente una
sigla costituita dalla lettera “C”, iscritta all’interno di una lettera “O” (C sig i di Stat se%i e V 5609 2000)'
...
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Ciao.