Proposta di legge n. 157/11 "risorse idriche"

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Francesca Alberti

da leggere,
25 nov 2011, 12:24:1125/11/11
a acqua-...@googlegroups.com
Ciao a tutt*
in allegato trovate  la comunicazione della Segreteria della IV Commissione. Nella mail inviata dalla segreteria della IV Commissione si fa riferimento anche alla 64/11 e 37/10***. Domani durante il viaggio per Roma avremo modo di parlarne meglio e di capire come definire la cosa.
Un abbraccio e a domani
Francesca

***Si trasmette in allegato la proposta di legge n. 157/11 ad iniziativa della Giunta regionale recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato" sulla quale le istituzioni in indirizzo potranno far pervenire le loro osservazioni, non oltre mercoledì 30 novembre 2011. 
Si fa presente che la proposta in oggetto verrà abbinata alle Proposte di legge n. 64/11 e 37/10, sulle quali si sono già svolte le audizioni di rito, e che, ai sensi del Regolamento Interno  dell'Assemblea legislativa, costituirà il testo base.

La Segreteria della IV Commissione assembleare
pdl 157 risorse idriche.pdf

Francesco Veterani A.D.

da leggere,
25 nov 2011, 12:31:3025/11/11
a acqua-...@googlegroups.com
Ciao a tutti,

per chi non sarà con voi nel pullman, fateci sapere i dettagli della discussione!! :)

FV

2011/11/25 Francesca Alberti <alberti....@gmail.com>

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Alberto Orioli

da leggere,
27 nov 2011, 12:24:4227/11/11
a Acqua Bene Comune Marche
Parlando con alcuni partecipanti marchigiani alla manifestazione di
ieri a Roma ho potuto constatare quanto diffusa sia l'opinione che la
proposta della Giunta regionale, oggetto di questo thread, dimostri
come anche "il nostro esecutivo" snobbi la volonta` popolare
chiaramente espressa nei referendum del 12 e 13 giugno.
Naturalmente cio` implica anche l'elusione di quanto espresso, a voce
e per iscritto, dal Coordinamento Marchigiano dei Movimenti per
l'Acqua in occasione dell'audizione del 3-11-2011 convocata dalla
preposta commissione.
Per tanto non credo proprio che vorremo limitarci a fornire le
"osservazioni non oltre mercoledi` 30 novembre 2011" come ci e` stato
concesso. Anzi, e` probabile che la nostra reazione, da decidere come
sempre insieme, non contemplera` affatto questa "fornitura".

Tuttavia sono stato esortato a condividere le mie personali
osservazioni sul merito di questa "nuova" proposta di legge ora sotto
esame e quindi procedo...

Articolo 2 comma 1.
E` bene chiarire che pianificazione e programmazione, per le parti
strettamente inerenti il governo e la gestione del SII, devono essere
esercitate dai soggetti che vanno a sostituire le Autorita` di ambito,
quindi dalle Assemblee di ambito, non dalla Regione.

Articolo 2 comma 3 lettera b).
Il piano d'ambito, se definito nel rispetto delle norme vigenti, deve
rimanere di competenza dell'Assemblea di ambito, non puo` essere
modificato dalla Giunta regionale.

Articolo 2 comma 3 lettera d).
La valutazione delle prestazioni dei gestori spetta prima di tutti a
chi ha la responsabilita` degli affidamenti e quindi all'Assemblea di
ambito.

Articolo 2 comma 4.
La finalita` di questa raccolta dati motiva anche la loro pubblica
disponibilita` e libera divulgazione.

Articolo 2 comma 5.
Se la Giunta regionale non pretendesse di esercitare poteri che
spettano all'Assemblea di ciascun ATO ci potremmo risparmiare questo
nuovo Comitato regionale.

Articolo 3 comma 3 lettera e).
Le informazioni devono essere disponibili a tutti, mentre "le forme e
modalita` di consultazione e di partecipazione" devono riguardare sia
gli abitanti che i lavoratori del SII dell'ambito territoriale.

Articolo 3 comma 4.
Qui esprimo un'opinione che si basa su una convinzione molto personale
secondo cui e` inopportuno che un qualsivoglia soggetto faccia
contemporaneamente parte di piu` di un'Assemblea di ambito... Per
evitare questa evenienza non prevederei quote degli enti provincia
(come credo sia l'attuale situazione dell'AATO 4).
Tanto piu` che si prospetta una loro soppressione o riduzione e si
puo` evitare sin da subito, quindi, che cio` finisca per comportare
effetti destabilizzanti in qualche Assemblea di ambito.

Articolo 4 comma 3 e comma 5.
Deve essere chiaro che se da un lato gli enti comune devono
obbligatoriamente partecipare alla costituzione di un'Assemblea di
ambito dall'altra essi non possono essere trasferiti da una all'altra
senza il proprio consenso.

Articolo 5.
Nell'esperienza comune nessuna assemblea puo` dirsi autonoma se non ha
neanche il potere di eleggere il proprio presidente, che in questo
caso ne e` anche il rappresentante legale.
In questo articolo, in contraddizione con l'articolo 3 comma 3 lettera
a), si palesa la visione politica della Giunta regionale in fatto di
servizi idrici, ovvero che l'Assemblea di ambito dovra` essere poco
piu` che un consesso sempre pronto a ratificare cio` che viene deciso
"in altre stanze".
Tra poco si votera` per la Provincia di Ancona e tutti potranno
rendersi conto di quanto, per effetto di recenti provvedimenti
nazionali, sia lontana dal concetto di rappresentativita` democratica
questa istituzione e la figura del Presidente della Provincia. Senza
contare che, come gia` sottolineato, e` inopportuno legare in modo
cosi` stretto l'Assemblea di ambito al destino degli enti provincia. E
poi, secondo questa norma, nulla esclude che la stessa persona possa
un giorno ritrovarsi contemporaneamente presidente di piu` di una
Assemblea di ambito.
In ogni caso, per comprendere come ci sia l'intenzione di
ridimensionare quest'ultima in termini di reale governo del SII nel
territorio di competenza, basta osservare come al comma 2 lettera f)
si usi il termine "determinazione" mentre per le lettere a), c) e g)
si parla di "approvazione".
dell'approvazione di quest'ultima.

Articolo 6 comma 3.
Questa norma ha tutta l'aria di essere una deroga alla legge regionale
del 2006 citata; infatti "consumo umano" potrebbe forse includere
anche sfruttamento agricolo o industriale della risorsa. Da
approfondire la motivazione per cui in tali casi non dovrebbe essere
corrisposta l'indennita` prevista dall'altra legge.

Articolo 11 comma 2 e 4.
Dal nostro punto di vista i testi di queste "convenzioni tipo" sono
importanti quanto quello della legge proposta, quindi avrebbe senso
conoscerli prima.

Articolo 11 comma 6.
Anche questo comma richiederebbe un approfondimento, magari a cura di
organizzazioni sindacali.

Articolo 12.
Ultimo auspicato approfondimento... Con queste abrogazioni ci perdiamo
qualche vecchia ma buona disposizione?


Ciao.

Alberto Orioli

da leggere,
27 nov 2011, 12:21:0127/11/11
a Acqua Bene Comune Marche
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