Quello di cui al titolo e’ uno degli argomenti di cui si occupa il decreto legge n.104/2013 ,in vigore dall’1.9.2013, contenente misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca,che nell’ art 4 prevede disposizioni riguardanti:
a)l’ estensione del divieto di fumare anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.”.
b) il divieto di usare le sigarette elettroniche nelle suddette aree delle istituzioni scolastiche ,comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale.
c) la previsione di sanzioni in caso di violazione del divieto di cui alla lettera b),i cui proventi vanno versat,i se applicate da organi statali ,nel bilancio dello Stato
d) l’elaborazione da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di programmi di educazioone alimentare da realizzare nelle scuole
Di seguito il testo dell’art.4 in questione:
1. All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 ,che disciplina il divieto di fumare,
è inserito il seguente:
“1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.”.
2. E’ vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale.
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
4 I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell’attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall’uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.
5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di favorire il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli nelle scuole, politiche agricole, alimentari e forestali,, anche nell’ambito di iniziative già avviate. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono definite le modalità per l’attuazione del presente comma. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.