"Gentili Signori,
Gentili Amministratori,
Scriviamo la presente per fornire alcune delucidazioni necessarie a
seguito di alcune mail che ci sono arrivate.
In primo luogo, ci vengono chiesti ulteriori chiarimenti sulle spese
legali e, in particolare, in merito alle eventuali “spese di
soccombenza”, cioè quelle che il Giudice eventualmente condannasse i
ricorrenti a corrispondere alle Ferrovie dello Stato e all’Ente
appaltatore in caso di mancato accoglimento del ricorso.
Innanzitutto, confermiamo che tale possibilità appare assai remota, dal
momento che la serietà delle argomentazioni tecniche che porteremo a
sostegno della domanda dovrebbe, nella peggiore delle ipotesi di
soccombenza, indurre il Giudice a compensare totalmente o parzialmente
le spese (cioè ognuno paga le proprie ovvero rimborsa la controparte
soltanto parzialmente).
È opportuno ricordare che l’art. 1171 c.c. richiede, quale presupposto,
un ragionevole timore di pericolo e che, nel caso in questione, questo
ragionevole timore pare essere ammesso, oltre che dai nostri tecnici,
anche dalla controparte (laddove procede ai c.d. testimoniali di stato).
Ad ogni modo, ci è stato fatto presente che la paura dell’eventuale
condanna alle spese deriva anche dalla complessa (e costosa) “squadra”
di legali e tecnici che le controparti metteranno in campo per difendere
il progetto del sottoattraversamento.
Su questo punto, vogliamo fugare ogni dubbio precisando che, in caso di
soccombenza, la condanna del Giudice al rimborso delle spese legali a
controparte, qualora non ritenga di compensarle, prende in
considerazione la presenza di un solo difensore (art. 7, Legge Tariffe
forensi) e non tiene conto, né dell’eventuale (ma probabile nel nostro
caso) pluralità di difensori né secondo prassi della presenza dei
consulenti di parte avversari (presenza certa nel nostro caso).
Il Giudice, invece, terrà conto anche dei compensi dovuti al Consulente
Tecnico d’Ufficio che egli riterrà di nominare per verificare le
rispettive affermazioni delle parti sotto il profilo tecnico.
Tanto premesso, ci è stato chiesto, pur nella consapevolezza della
fondatezza delle nostre ragioni, di avanzare alcune ipotesi di cifre da
pagare nel caso di condanna alle spese.
Al riguardo, dobbiamo specificare che la determinazione di una cifra
massima da pagare nella peggiore delle ipotesi è soggetta alle numerose
seguenti variabili:
- la prima è relativa all’impossibilità di conoscere fin d’ora
la “quantità” di attività giuridica che dovrà essere espletata: possiamo
dirVi che la scelta di un’azione cautelare, così come è stato
specificato nelle slides, ha il vantaggio di porre in essere una
procedura decisamente snella e certamente non paragonabile, nei tempi,
ad una normale azione di cognizione ordinaria in Tribunale;
- la seconda attiene alla non certa determinabilità del valore
della causa: ciò comporta una forbice di tariffe minime e massime molto
ampia;
- la terza concerne l’interpretazione dei tariffari che, in
caso di cause collettive, è soggetta a diverse interpretazioni;
- la quarta attiene alla Consulenza Tecnica d’Ufficio, la cui
attività non può essere preventivamente stabilita con certezza. Su
questo ultimo punto specifichiamo però che il nostro ricorso non
chiederà al Giudice di fare accertamenti sui luoghi con analisi per ogni
edificio posto sul tracciato poiché ciò comporterebbe una consulenza
estremamente lunga e costosa: chiederemo invece al Giudice, sulla scorta
di quello che ci hanno detto i nostri tecnici, di far verificare i
pericoli di danno sulla base dell’istruttoria già compiuta da
controparte e sulla base dei documenti esistenti in Comune in merito
alla situazione geologica del territorio. In altre parole, il Consulente
porterà avanti una perizia sulle “carte” già esistenti e, sulla base
delle regole scientifiche del proprio settore, farà le proprie
valutazioni e conclusioni.
Come si vede, la presenza di variabili di questo tipo non consente di
dare una risposta certa basata su norme tariffarie e, pertanto, la
nostra risposta si può basare soltanto su quella che è l’esperienza del
nostro studio e, dunque, sulla prassi senza alcuna pretesa di
precisione.
Ebbene, fatte queste dovute premesse, riteniamo che, in caso di condanna
a rimborsare le spese di soccombenza, i ricorrenti potrebbero essere
condannati a pagare una cifra complessiva di 40-50 mila euro.
Ciò vorrebbe dire che, nel caso in cui venisse raggiunto un numero di
300 persone, sareste costretti ad integrare quanto già pagato con una
cifra che va da 133 a 170 euro circa. Il numero di 300 adesioni è
assolutamente possibile se si considera che abbiamo ricevuto circa 600
adesioni nella fase iniziale di informazione e che gli edifici che
rischiano di essere danneggiati sono circa 250 per espressa ammissione
di Ferrovie dello Stato.
Avevamo anche contattato alcune assicurazioni ma la particolarità
dell’azione non ha reso possibile alcuna forma di polizza.
Ci è stato richiesto anche di specificare se la quota di adesione è
considerata a saldo delle nostre competenze o se, invece, si tratta di
un acconto. Ci teniamo a ribadire che si tratta di un pagamento a saldo
per tutta l’attività che verrà espletata e, in particolare, per il
ricorso cautelare (ivi compresa l’eventuale fase di reclamo), per
l’esposto alla Corte dei Conti e per l’attività espletata dai nostri
numerosi tecnici di parte (tre avvocati e circa quattro/cinque tecnici
di parte).
Chiariamo anche che l’esposto alla Corte dei Conti non prevede alcun
tipo di spese di soccombenza: se le autorità competenti non riterranno
di procedere, le indagini verranno semplicemente archiviate senza alcuna
condanna per coloro che hanno presentato l’esposto.
Ci sia consentito di fare una considerazione che a molti sembrerà ovvia
ma che ci pare giusto sottolineare. Questa azione, così come è stata
concepita, necessita della presenza di numerose adesioni poiché, in caso
di partecipazione esigua, rischia di perdere ogni tipo di efficacia e
incidenza, sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello economico.
La cifra di adesione (che se ciascuno di Voi decidesse di agire da solo
non basterebbe nemmeno a pagare la “marca da bollo” per iscrivere la
causa) è stata definita anche in considerazione della possibilità di
raggiungere un numero elevato di adesioni.
A questo punto, noi siamo pronti a partire senza indugi ed a mettere al
Vostro servizio le nostre competenze e tutte le “armi” che la legge ci
permette di utilizzare ma, nell’interesse di tutti Voi, rischiamo di
rimanere con le mani legate se non raggiungiamo un numero importante di
partecipanti.
Anche alla luce di quanto sopra detto sulle spese legali, riteniamo che
sarebbe opportuno raggiungere un numero di almeno 200 adesioni.
In caso contrario, specifichiamo che noi legali non ci tireremo indietro
(pur sopportando le chiare conseguenze negative sotto il profilo
economico) ma è evidente che dovremmo interpellare i nostri consulenti
tecnici di parte e chiedere a tutti coloro che hanno aderito di
confermare ulteriormente la loro volontà di andare avanti: se tale
volontà non venisse confermata a causa dell’esiguità del numero, è ovvio
che restituiremmo a tutti il denaro versato.
Da cittadini, prima che come avvocati, ci auguriamo di non dovere
arrivare a questo punto dato che la lotta che ci vede coinvolti riguarda
i beni primari della casa e della salute di tantissima gente e di
Firenze stessa: ci sono conseguentemente tutte le possibilità e le forze
per fare valere i diritti messi in pericolo.
Infine, rispondiamo ad alcune altre domande.
I genitori dei bambini delle scuole contribuiranno pagando una cifra di
euro 150,00 (lorde): nel caso di più figli all’interno della medesima
scuola o nelle due scuole Rosai e Rodari, i genitori pagheranno comunque
una sola quota di partecipazione.
Se i genitori dei bambini delle due scuole sono anche proprietari di un
appartamento, allora dovranno pagare due quote distinte.
Per la sottoscrizione del mandato, sarà necessario che anche uno solo
dei due genitori si rechi presso il nostro studio nei giorni indicati
nella precedente mail e che porti con sé lo stato di famiglia e la
documentazione attestante l’iscrizione ad una delle due scuole.
Per quanto riguarda i testimoniali di stato, pare inopportuno sottrarsi
agli stessi: ciò perché tale atteggiamento potrebbe interpretarsi
negativamente come volontà di voler nascondere le condizioni
dell’immobile; inoltre ciò comporterebbe la rinuncia alla disponibilità
di controparte di mettere a disposizione una somma forfettaria per una
perizia di un tecnico di fiducia. Pare invece opportuno dichiarare la
propria disponibilità all’effettuazione dei testimoniali di stato
soltanto in una data da concordare nella quale potrà essere presente il
proprio consulente di fiducia per redigere un verbale in
contraddittorio.
Vi dobbiamo pregare di fissare l’appuntamento per la sottoscrizione del
mandato tramite mail nelle date e con le modalità indicate nella
precedente mail per evitare che vengano completamente intasate le linee
dello studio.
Si riportano le date:
Mercoledì 26 maggio 2010. Orari disponibili: 15:30; 16:30.
Giovedì 27 maggio 2010. Orari disponibili: 15:30; 16:30.
Lunedì 31 maggio 2010. Orari disponibili: 15:30; 16:30; 17:30.
Giovedì 3 giugno 2010. Orari disponibili: 15:30; 16:30; 17:30.
Venerdì 4 giugno 2010. Orari disponibili: 15:30; 16:30.
Con l’auspicio di avere chiarito ogni dubbio, desideriamo porgerVi i
nostri migliori saluti.
Avv. Gianpaolo Chiesi.
Avv. Alfonso Bonafede."
-----Messaggio originale-----
Inviato: domenica 23 maggio 2010 17.09
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Oggetto: azione cautelare ai sensi dell’ art. 1171 c.c. e esposto alla
Corte dei Conti - quesiti all'Avvocato Bonafede