Come già ti hanno risposto i colleghi per risolvere la questione devi
leggere l'art. 20 c.p.c. (foro facoltativo per le cause sulle
obbligazioni) in combinato disposto con l'art. 1182 c.c. (che indica i
criteri per individuare il luogo del corretto adempimento).
Aggiungo soltanto che, dopo una valutazione prudenziale, si può anche
chiedere - oltre al classico 648 c.p.c. (esecuzione provvisoria del
decreto) - in via subordinata l'ordinanza di rimessione davanti al
giudice ritenuto territorialmente competente, giusto per non perdere
l'azione e non ricominciare da capo.
Cordialità,
Gabriele Orlando