Purtroppo, a meno che non abbia capito male, temo
che il terzo assegnato abbia ragione.
La Cassazione è monolitica nell'affermare che
l'ordinanza di assegnazione viene superata dalla dichiarazione di fallimento
del debitore assegnato, sicchè laddove intervenga il fallimento di questo
prima che il terzo abbia effettuato il pagamento questo (il pagamento) DEVE
essere eseguito in favore della curatela, a nulla rilevando la assegnazione del
credito in favore del creditore pignorante, ancorchè anteriore alla
dichiarazione di fallimento. Pensa che addirittura la stessa cassazione
assoggetta a revocatoria fallimentare il pagamento eseguito dal terzo sulla
scorta della ordinanza di assegnazione facendo decorrere il termine per la
proposizione della azione revocatoria fallimentare (art. 67) dalla data del
pagamento e non da quella della ordinanza.
Ho scritto pagine e pagine sull'argomento
per sostenere il contrario. In primo grado il Tribunale mi ha dato
torto (il giudice estensore mi ha detto in camera caritatis: hai ragione, ma la
cassazione dice il contrario ed io non posso farci niente). La Corte d'Appello
ha fatto spallucce (la motivazione della sentenza è stata a dir poco "apparente)
ed ora sono in Cassazione. Chiederò alla Corte di rimettere la decisione alle
sezioni unite perchè le sentenze che affermano il concetto sopra esposto sono in
netto contrasto con altre pronunce della suprema corte che hanno analizzato,
seppure da altra angolazione, la natura della ordinanza di assegnazione.
Gli argomenti trattati sono obiettivamente
complicati, ma se vuoi posso mandarti montagne di scritti.
Edoardo