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Dubbio di diritto del lavoro - Periodo di comporto e CCNL Commercio

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Massy

unread,
Feb 15, 2011, 3:29:10 PM2/15/11
to
Non sono molto ferrato in diritto del lavoro e vorrei dunque una conferma
per mia tranquillità.
Ho letto l'art. 111 del Contratto Collettivo Commercio a norma del quale
"Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno
solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro
potrà procedere al licenziamento con la corresponsione di quanto previsto
agli artt. 159 e 160, parte II del presente contratto, salvo quanto disposto
dal successivo art. 117, parte II."

Quindi un'impiegata III livello Commercio, in malattia dal 11/09/2010, visto
che si parla di anno solare, può "stare tranquilla" fino al 01/06/2011
circa, senza sforare il periodo di comporto, giusto?

Poi però l'art. 117 dice: "Nei confronti dei lavoratori ammalati la
conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180 dall'art.
111, parte II del presente contratto, sarà prolungata, a richiesta del
lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non
superiore a 120 giorni alla condizione che siano esibiti dal lavoratore
regolari certificati medici.
I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al
precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata a/r
prima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia e firmare
espressa accettazione della suddetta condizione."

E qui sorgono i dubbi... Alla dipendente conviene mandare la racc. A.R.
entro i primi di marzo (ossia 180 giorni dall'inizio della malattia) per
maggiore tranquillità?
La dipendente deve subire un intervento verso la fine di febbraio e potrà
rientrare a lavoro dopo circa un mese dall'intervento.

Grazie.

--
Massy


anonimo

unread,
Feb 16, 2011, 12:09:23 PM2/16/11
to

"Massy" <inv...@invalid.it> ha scritto nel messaggio
news:qmB6p.2659$0b....@twister2.libero.it...
>I 180 giorni di malattia vengono calcolati a ritroso ...non come fai tu ,
>almeno l'azienda dove lavorava la mia ex moglie li calcolava in quel modo ,
>non credo che questa sia diversa ...stai attento che si rischia il
>licenziamento ...occhio saluti.


Massy

unread,
Feb 17, 2011, 10:30:45 AM2/17/11
to
anonimo wrote:
>> Massy
>> I 180 giorni di malattia vengono calcolati a ritroso ...non come fai
>> tu , almeno l'azienda dove lavorava la mia ex moglie li calcolava in
>> quel modo , non credo che questa sia diversa ...stai attento che si
>> rischia il licenziamento ...occhio saluti.

Infatti poi ho trovato questa Cassazione da cui si evince chiaramente che
"anno solare" non va inteso dal 1/1 al 31/12 ma 365 giotni dall'inizio della
malattia (a me comunque la definizione legislativa "in un anno solare"
continua a risultare alquanto ambigua).
Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 26 marzo 1984
Numero: n. 1973
Parti: Cardellicchio C. Soc. La Rinascente
Fonti: Lavoro e prev. oggi 1984, 1240.

LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Estinzione e risoluzione del rapporto
licenziamento eccessiva morbilita'


TESTO
La questione diretta a stabilire (ai fini della legittimità o non del
licenziamento) se il comporto per malattia sia usufruibile un'unica volta,
eventualmente per sommatoria delle assenze relative ai singoli episodi,
ovvero decorra "ex novo" per ciascun episodio, va risolta in base
all'analisi ed interpretazione dei patti collettivi. Con riferimento al
contratto collettivo del commercio (25 settembre 1976 art. 55), che
stabilisce: "durante la malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla

conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno

solare, trascorso il quale perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà
procedere al licenziamento", si deve computare il termine di 365 giorni
dall'inizio di una qualsiasi assenza per malattia, tenendo conto anche dei
giorni non lavorati (festività infrasettimanali, domeniche). L'art. 21 10,
comma 2, c.c., costituisce una legittima ipotesi di risoluzione del rapporto
di lavoro anche dopo l'entrata in vigore della legge 604/66 e 300/70.


Alla fine, tutto considerato e dato che l'intervento era prorogabile, le ho
consigliato di tornare a lavorare lunedì e di rimandare l'intervento al
prossimo inverno....


--
Massy


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