"Se il testatore in un testamento dispone di revocare le disposizioni
testamentarie da lui fatte precedentemente, questa revoca vale anche per la
dispensa da collazione presente in una donazione precedente al testamento?"
Vi ringrazio per la risposta.
Luigi
Luigi <simon...@tin.it> wrote in message 8ev0up$itj$1...@nslave1.tin.it...
f.spezia <fsp...@libero.it> wrote in message
BnGQ4.6598$Vo3....@news.infostrada.it...
> Propendo per la risposta negativa, essendo la dispensa contenuta in una
> clausola contrattuale (cfr. Cass. n.2752/1984).
> Saluti.
> franco
Concordo, e direi di più.
La dispensa dalla collaione fatta per atto inter vivos fa acquistare un
diritto che, anche se inefficace fino alla morte del donante, è già entrato
a far parte della sfera giuridica del donatario (così Gazzara).
Si è pure auterevolmente sostenuta (Gazzoni) una distinzione a secondo che
la dispensa venga fatta per atto unilaterale o bilaterale, ritenendo
revocabile la dispensa solo nel caso che essa sia contenuta nell'atto
unilaterale.
Qualunque soluzione si scelga, dunque, la dispensa fatta per donazione non
solo NON viene revocata con un successivo testamento contenente una generica
revoca delle disposizioni testamentarie precedenti, ma essa NON PUO' essere
revocata neppure con una volontà specifica: La dispensa fatta con donazione
è dunque IRREVOCABILE.
Marco
"Se la dispensa da collazione fatta per donazione è un atto irrevocabile,
non è questo un atto bilaterale che provoca la perdita della libertà di
disporre, che la legge riconosce ad ogni persona fino al momento della morte
(art. 458 c. c.) ? E dunque non è questo un esempio di patto successorio
istitutivo in quanto si ha una convenzione nella quale è implicata una quota
o anche tutta la disponibile del donante?"
Saluti.
Luigi