Secondo me, chi ha torto (o risarcisce l'altra parte o) fa regolare
denuncia di sinistro alla propria agenzia, con la quale, ammettendo il
proprio torto esclusivo si comporta correttamente con la controparte
garantendola dal fatto che non intenterà, in futuro, richieste di
risarcimento per il sinistro de quo.
Tuttavia, mi è stato obiettato che sottoscrivendo il CID, chi ha torto
permetterebbe alla controparte di avere un risarcimento in tempi brevi
dalla compagnia con la quale è assicurato (però, attenzione, NON
AMMETTENDO IL PROPRIO TORTO ESCLUSIVO).
L'accordo ANIA tra compagnie, infatti, permette questa procedura di
rimborso più rapida in base alla quale ogni compagnia paga il proprio
assicurato e poi si rivale sulla controparte secondo i termini bonari
dell'accordo citato in ambito ovviamente stragiudiziale.
Questa è LA FACCIATA "A" DEL CID.
Nessuno quindi finora ha ammesso il proprio torto esclusivo, né tanto
meno è stata riconosciuta validità giuridica alla ricostruzione dei
fatti.
Si pongono quindi due POSSIBILITA' di intervento dell'asicuratore che
snaturano la funzione del CID:
1) Le compagnie possono statuire di comune accordo, in base alla loro
concorde ricostruzione della dinamica sulla base degli elementi del
CID, che la colpa sia concorsuale ed in base all'assunto dell'art.2054
c.c. liquidare il 50% del danno subito dalle parti ed applicare il
malus ad entrambe;
2) Se il modulo è firmato da entrambi, le compagnie possono provare
(con prove testimaniali o esibendo i verbali delle forze dell'ordine
intervenute sul posto) che la dinamica ricostruita dai conducenti nel
CID sia errata e quindi distribuire le responsabilità in base ad una
nuova ricostruzione della dinamica (ex art.5 L.857/76).
Siamo tuttora in ambito stragiudiziale, quindi va aggiunto che ognuno
dei due conducenti può ancora promuovere azione legale ai danni
dell'assicuratore della controparte, per vedersi restorato l'importo
equivalente al danno subito per intero, chiedendo quindi che il
giudice statuisca la responsabilità esclusiva del convenuto.
Questa è la FACCIATA "B" del CID.
Orbene ognuno può trarre le sue conclusioni e scegliere se
sottoscrivere il CID preferendo il termine abbreviato dei 30 giorni
per ricevere un'offerta, rimettendosi alla determinazione della colpa
statuita dalle compagnie e rimanendo esposto comunque a possibili
concorsi di colpa, nonché ad azioni legali della controparte, oppure
costituirsi in mora ed attenderne 60 giorni per costituirsi in
giudizio, qualora l'offerta ricevuta non sia ritenuta congrua e vedere
affermata la responsabilità esclusiva della controparte.